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Il teledistacco fotovoltaico non è più un adempimento tecnico “sulla carta”. Dal 2026 chi non è in regola vede sospesi incentivi e pagamenti dell’energia immessa in rete. Questa guida spiega chi è soggetto all’obbligo, quali sono le scadenze aggiornate e come verificare se il proprio impianto è conforme.

In sintesi

  • Il teledistacco consente a Terna, tramite l’impresa distributrice, di ridurre o scollegare da remoto un impianto quando la rete elettrica è in emergenza.
  • È obbligatorio per gli impianti fotovoltaici ed eolici da 100 kW in su connessi in media tensione, sia nuovi sia già in esercizio.
  • Dal 16 marzo 2026 gli impianti non conformi subiscono la sospensione degli incentivi GSE e dei ricavi da immissione in rete.
  • Le scadenze per il nuovo sistema di teledistacco sono 31 dicembre 2026 (≥ 1 MW), 31 dicembre 2027 (500 kW – 1 MW), 31 marzo 2028 (100 – 500 kW).
  • Per gli impianti esistenti sotto 1 MW spetta un contributo fino a 10.000 €, decrescente nel tempo fino ad azzerarsi.

Indice dei contenuti

  • Che cos’è il teledistacco di un impianto fotovoltaico?
  • Perché ARERA e Terna lo hanno reso obbligatorio?
  • Quali impianti sono soggetti all’obbligo?
  • Come funziona: dal modem GSM/GPRS al sistema modulabile
  • Delibera ARERA 23/2026: cosa si rischia
  • Le scadenze per l’adeguamento
  • I contributi economici previsti
  • Quanto costa adeguare un impianto
  • Come verificare se il proprio impianto è conforme
  • Che cosa cambia per imprese, privati e PA
  • Domande frequenti

Che cos’è il teledistacco di un impianto fotovoltaico?

Il teledistacco è la possibilità, per il gestore della rete, di distaccare o ridurre da remoto la produzione di un impianto. Avviene senza alcun intervento fisico sul posto.

Il comando parte dal sistema di difesa di Terna. Viene instradato dall’impresa distributrice di riferimento, cioè quella che dispone di almeno una cabina primaria. Arriva infine a un dispositivo installato presso l’impianto, che agisce sul sistema di protezione di interfaccia o direttamente sugli inverter.

La cornice operativa si chiama RIGEDI, sigla di Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale. È disciplinata dall’Allegato A.72 al Codice di rete di Terna. Non è una procedura commerciale né una forma di curtailment di mercato: il teledistacco è uno strumento del piano di difesa del sistema elettrico, attivabile solo in condizioni di emergenza.

I requisiti tecnici sono definiti dalla Norma CEI 0-16, in particolare dal suo Allegato M, “Partecipazione ai piani di difesa”. L’Allegato M descrive funzionalità e modalità di installazione del ricevitore che riceve il segnale di teledistacco presso l’impianto di produzione.

Se il tema della connessione in media tensione ti è nuovo, può esserti utile leggere prima la nostra guida su come funziona il fotovoltaico in media tensione.

Perché ARERA e Terna hanno reso obbligatorio il teledistacco?

Il motivo è un fenomeno tecnico preciso: l’overgeneration. Nelle giornate di basso fabbisogno elettrico e alta produzione rinnovabile, la produzione da fonti non programmabili può eccedere la domanda. Si tratta tipicamente dei weekend e dei festivi di primavera: Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno. Il risultato è un rischio di sovrafrequenza sulla rete interconnessa europea.

Nelle premesse della deliberazione 564/2025/R/eel, ARERA riporta le valutazioni di Terna sulla primavera 2026. Erano attesi circa 4,1 GW di nuova capacità rinnovabile non programmabile sulle reti di media e bassa tensione rispetto a maggio 2025, con un peggioramento dei margini di modulazione “a scendere” disponibili.

C’è poi un problema di affidabilità della tecnologia storica. Secondo Terna, come richiamato da ARERA, la soluzione GSM/GPRS è in corso di dismissione da parte degli operatori telefonici. Ha inoltre mostrato scarsa affidabilità nella trasmissione e nell’attuazione degli ordini di distacco. Lo hanno confermato sia le prove condotte nel 2024-2025, sia l’applicazione reale della procedura RIGEDI nella primavera 2025.

Quali impianti fotovoltaici sono soggetti all’obbligo di teledistacco?

L’obbligo si applica agli impianti che presentano contemporaneamente tutte queste caratteristiche:

  • sono connessi alle reti di distribuzione in media tensione, quindi non in bassa tensione e non direttamente alla Rete di Trasmissione Nazionale;
  • sono alimentati da fonte solare fotovoltaica o eolica;
  • hanno potenza nominale complessiva pari o superiore a 100 kW.

Attenzione a due punti spesso fraintesi. Primo: la soglia è pari o superiore a 100 kW, non “oltre”. Un impianto da 100 kW esatti rientra nell’obbligo. Secondo: contano sia gli impianti nuovi sia quelli già in esercizio, compresi quelli entrati in servizio negli anni dei Conti Energia.

GDTEL, GDRM e la scomparsa dei GDPRO

L’Allegato A.72 distingue gli impianti soggetti a RIGEDI in categorie. Ciascuna determina come avviene materialmente il teledistacco.

Categoria Descrizione Modalità di distacco
GDTEL Impianti connessi a linee di media tensione dedicate, che immettono in rete tutta la produzione al netto dei servizi ausiliari Distacco della linea da remoto, operato dall’impresa distributrice su richiesta di Terna
GDRM Impianti diversi dai GDTEL, dotati delle apparecchiature e dei sistemi di comunicazione previsti dalla Norma CEI 0-16 Comando inviato dal sistema di difesa di Terna tramite il sistema di controllo del distributore
GDPRO (abolita) Impianti su linee non dedicate condivise con impianti di consumo, il cui distacco era attuabile solo dal produttore su richiesta del distributore Categoria soppressa dalla deliberazione 385/2025/R/eel perché troppo lenta rispetto alle esigenze di sicurezza

L’abolizione dei GDPRO ha allargato di fatto la platea degli impianti che devono dotarsi di apparecchiature automatiche. Chi prima poteva “distaccare a mano” su richiesta del distributore oggi non ha più questa opzione.

Come funziona il teledistacco: dal modem GSM/GPRS al sistema modulabile

Il quadro attuale è transitorio e convivono due tecnologie. È il punto che genera più confusione tra i produttori, quindi vale la pena separarlo con chiarezza.

1. Il teledistacco “storico”, introdotto dalla delibera 421/2014/R/eel. Prevede un ricevitore GSM/GPRS installato presso l’impianto. Deve essere conforme al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16. Riceve il telesegnale del distributore ed emette il comando di distacco e inibizione dei gruppi di generazione. Il distributore ha l’obbligo di verificare periodicamente il corretto funzionamento del sistema con prove da remoto. Dopo tre esiti negativi è previsto un sopralluogo sull’impianto. Questo obbligo resta pienamente operativo fino all’effettiva attivazione delle nuove modalità.

2. Il teledistacco modulabile, introdotto dalla delibera 385/2025/R/eel. Il distacco “acceso/spento” viene sostituito da una teleriduzione graduale della potenza. Il distributore invia il comando a un apparato di controllo installato in impianto, il Controllore Centrale di Impianto (CCI), definito dagli Allegati O e T della Norma CEI 0-16. L’apparato attiva la funzionalità PF2, “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO”, riducendo la potenza fino, se necessario, all’azzeramento. La Variante 5 alla Norma CEI 0-16, approvata dal CEI il 24 ottobre 2025, ha esteso questo obbligo agli impianti da 100 kW in su e ha reso la PF2 obbligatoria.

In pratica vale una regola semplice. Finché il tuo distributore non ha completato il passaggio al nuovo sistema, il modem GSM/GPRS deve funzionare. E deve funzionare davvero, non essere semplicemente installato.

Per l’approfondimento tecnico sull’apparato, sulle sue funzionalità e sulla documentazione richiesta, rimandiamo alla nostra guida dedicata ai Controllori Centrali di Impianto nel fotovoltaico.

Che cosa prevede la delibera ARERA 23/2026 e cosa si rischia?

Immagina un capannone con un impianto da 400 kW in ritiro dedicato. Se il modem non risponde alle prove del distributore, l’accredito trimestrale del GSE semplicemente non arriva. E non arriva finché il distributore non conferma l’avvenuto adeguamento. Questo, dal 2026, è lo scenario concreto.

La deliberazione 23/2026/E/eel, pubblicata da ARERA il 10 febbraio 2026, non introduce nuovi obblighi tecnici. Rende economicamente cogenti quelli già in vigore dal 2014. È una delibera di enforcement, nata dopo che Terna aveva segnalato all’Autorità una disapplicazione diffusa delle prescrizioni sul teledistacco.

Il meccanismo, come descritto da e-distribuzione nel proprio avviso ai produttori, funziona così:

  1. Entro il 15 marzo 2026 le imprese distributrici hanno trasmesso a Terna e al GSE l’elenco dei produttori inadempienti. Rientrano nell’elenco i modem che non comunicano con il sistema di teledistacco RIGEDI e quelli che, pur comunicando, non attuano i comandi di distacco impartiti durante le prove.
  2. Dal 16 marzo 2026 GSE e Terna sospendono l’erogazione delle partite economiche di competenza di quei produttori. La sospensione dura fino al ricevimento della comunicazione di avvenuto adempimento da parte del distributore.
  3. Lo stesso trattamento si applica agli impianti che risultano inadempienti in date successive, in esito alle verifiche periodiche previste dalla deliberazione 421/2014/R/eel. In questo caso l’effetto decorre dal giorno successivo alla comunicazione del distributore a Terna e al GSE.
  4. In caso di attivazione della procedura RIGEDI, gli impianti ancora non adeguati possono essere disconnessi con intervento in campo del personale del distributore. In tal caso i produttori non hanno diritto alla remunerazione della mancata produzione.

Il 2 aprile 2026 il GSE ha comunicato ufficialmente l’avvio delle sospensioni. Riguardano sia gli incentivi sia i meccanismi di ritiro dell’energia: ritiro dedicato, scambio sul posto, Conto Energia, tariffa GRIN. Vengono disposte sulla base delle segnalazioni delle imprese distributrici. Le erogazioni si ripristinano esclusivamente dopo che il distributore ha comunicato l’avvenuto adeguamento.

Le stime di settore riportate dalla stampa specializzata parlano di una platea di circa 28.000 impianti interessati. La quota potenzialmente non conforme sarebbe compresa tra il 10% e il 30%, pari a 3.000-8.000 impianti. Sono stime di operatori e associazioni, non dati ufficiali ARERA o GSE.

Se hai ricevuto una PEC dal distributore, o se sospetti che il tuo impianto sia tra quelli segnalati, parlane con i nostri tecnici. La verifica preliminare è rapida e permette di capire subito se il problema è il dispositivo, la SIM, la configurazione o la documentazione.

Che cosa succede agli impianti senza convenzione GSE

Non tutti gli impianti hanno una convenzione attiva con il GSE. Molti impianti industriali vendono l’energia sul mercato tramite un trader, cioè un Balance Responsible Party (BRP), senza passare dal Gestore dei Servizi Energetici.

Anche per questi impianti la delibera 23/2026 prevede una conseguenza economica. In assenza di partite economiche GSE da sospendere, il soggetto responsabile dell’impianto versa a Terna un corrispettivo finalizzato a neutralizzare la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete. L’effetto pratico è equivalente: i ricavi dell’impianto vengono azzerati finché non si torna conformi.

ARERA ha inoltre previsto che Terna comunichi ai BRP l’elenco dei produttori inadempienti rientranti nei rispettivi contratti di dispacciamento, così che siano informati della possibile sospensione dei pagamenti. Se acquisti o vendi energia tramite un trader, questo significa che l’inadempienza sul teledistacco diventa visibile anche alla tua controparte commerciale.

Quali sono le scadenze per l’adeguamento al teledistacco modulabile?

Le scadenze originarie della deliberazione 385/2025/R/eel sono state prorogate dalla deliberazione 564/2025/R/eel del 23 dicembre 2025, che ha accolto le richieste di produttori e distributori. Questo è il calendario aggiornato per gli impianti esistenti.

Taglia impianto (esistente) Adeguamento e attivazione PF2 Scadenza originaria (385/2025)
P ≥ 1 MW 31 dicembre 2026 (o entro la data di entrata in esercizio, se successiva) 28 febbraio 2026
500 kW ≤ P < 1 MW 31 dicembre 2027 (o entro la data di entrata in esercizio, se successiva) 28 febbraio 2027
100 kW ≤ P < 500 kW 31 marzo 2028 (o entro la data di entrata in esercizio, se successiva) 31 marzo 2027

Per gli impianti nuovi non c’è alcuna proroga. L’apparato di controllo deve essere installato e la funzionalità PF2 attivata entro la data di entrata in esercizio. La mancata installazione è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.

Che cosa significa “impianto esistente” dopo la delibera 564/2025

La deliberazione 564/2025/R/eel ha eliminato il vincolo legato alla data di entrata in esercizio. Oggi conta solo la data di presentazione della richiesta di connessione. È una modifica sostanziale: un ritardo del distributore nell’allacciamento non fa più perdere lo status di “esistente”, e quindi il diritto al contributo.

Taglia È “esistente” se la richiesta di connessione è stata presentata entro
P ≥ 500 kW (incluso ≥ 1 MW) 5 agosto 2025 (data di entrata in vigore della deliberazione 385/2025/R/eel)
100 kW ≤ P < 500 kW 31 ottobre 2025

C’è un punto operativo spesso trascurato. Anche le imprese distributrici devono adeguare i propri sistemi centrali, con termine posticipato al 28 febbraio 2027. La priorità va alle aree geografiche a maggiore probabilità di attivazione della procedura RIGEDI. Significa che, in molte zone, il vecchio teledistacco GSM/GPRS resterà l’unico sistema operativo ancora per diversi mesi.

Quali contributi economici sono previsti per l’adeguamento?

ARERA ha previsto un contributo forfetario decrescente per gli impianti esistenti di potenza inferiore a 1 MW, cioè quelli per i quali l’obbligo di installare l’apparato di controllo è nuovo. L’obiettivo dichiarato non è coprire integralmente i costi, ma accelerare gli adeguamenti: prima si comunica l’avvenuto adeguamento, più alto è l’importo riconosciuto.

Impianti esistenti da 500 kW a meno di 1 MW — valore base 10.000 €

Data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento Coefficiente Contributo
Entro il 31 dicembre 2026 1,00 10.000 €
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2027 0,80 8.000 €
Dal 1° marzo al 31 maggio 2027 0,40 4.000 €
Dopo il 31 maggio 2027 0 Nessun contributo

Impianti esistenti da 100 kW a meno di 500 kW — valore base 7.500 €

Data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento Coefficiente Contributo
Entro il 31 gennaio 2027 1,00 7.500 €
Dal 1° febbraio al 31 marzo 2027 0,80 6.000 €
Dal 1° aprile al 30 giugno 2027 0,40 3.000 €
Dopo il 30 giugno 2027 0 Nessun contributo

Tre precisazioni importanti.

  • Per gli impianti pari o superiori a 1 MW non è previsto alcun contributo. L’obbligo di installare l’apparato esisteva già dalla deliberazione 540/2021/R/eel e l’attivazione della PF2 richiede prevalentemente interventi software.
  • Il contributo si azzera prima della scadenza dell’obbligo. Chi si adegua entro il 31 marzo 2028 rispetta la norma, ma se comunica dopo il 30 giugno 2027 non riceve nulla. La distanza tra le due date è di nove mesi: pianificare in anticipo ha un valore economico diretto.
  • ARERA ha specificato che i valori sono provvisori. Saranno quantificati in via definitiva con un successivo provvedimento, previa consultazione, sulla base delle osservazioni trasmesse dai produttori.

Il contributo viene erogato dall’impresa distributrice dopo l’esito positivo delle verifiche. Conta la data della comunicazione che ha superato la verifica. Tradotto: se comunichi in anticipo ma la verifica va male, il coefficiente non è salvo. Riparti dalla data della seconda comunicazione.

Quanto costa adeguare un impianto al teledistacco?

Non esistono importi ufficiali: ARERA ha fissato l’entità dei contributi, non quella dei costi. La spesa reale varia molto e dipende da alcune variabili che è utile conoscere prima di chiedere un preventivo.

Le voci di costo principali sono queste:

  • Ripristino del teledistacco esistente. Se il modem è installato ma non comunica, spesso il problema è una SIM disattivata, un’alimentazione interrotta o un’antenna scollegata. È l’intervento più economico e il più urgente, perché sblocca i pagamenti sospesi.
  • Apparato di controllo e sistema di comunicazione. Hardware, configurazione e collegamento verso il distributore.
  • Catena di misura. Trasformatori amperometrici e voltmetrici, cablaggi, eventuale fibra ottica. È la voce che pesa di più sugli impianti di vecchia progettazione, dove l’architettura di campo non è standardizzata.
  • Interfacciamento con gli inverter. Serve a rendere gli inverter pilotabili dall’apparato di controllo. Può richiedere aggiornamenti firmware e, su modelli datati, l’interlocuzione con fornitori talvolta non più operativi sul mercato.
  • Documentazione e collaudo. Dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, nuovo regolamento di esercizio, prove con il distributore.

Un’indicazione utile per contenere la spesa: ARERA, richiamando la Variante 5 alla Norma CEI 0-16, ha chiarito che per gli impianti entrati in esercizio prima del 2013 non è necessaria la sostituzione degli inverter. È sufficiente una risposta “a gradini” fino all’azzeramento, ottenuta con lo spegnimento progressivo. Prima di preventivare interventi pesanti, vale la pena far valutare l’impianto.

Sul confronto tra costo dell’adeguamento e contributo disponibile si gioca la convenienza di intervenire subito. Per un impianto da 500 kW, i 10.000 € pieni riconosciuti entro il 31 dicembre 2026 possono coprire una quota rilevante dell’intervento; a giugno 2027 quella copertura è già scesa a zero.

Come si verifica se il proprio impianto fotovoltaico è conforme?

Un percorso di verifica ordinato evita sia gli allarmismi sia le brutte sorprese.

  1. Verifica il livello di connessione e la potenza. Il regolamento di esercizio e il TICA indicano se l’impianto è in media tensione. La soglia rilevante è la potenza nominale complessiva dei gruppi di generazione, pari o superiore a 100 kW.
  2. Controlla la presenza fisica del dispositivo di teledistacco. Nei quadri di consegna o nel locale contatori deve esserci il ricevitore GSM/GPRS conforme all’Allegato M della Norma CEI 0-16.
  3. Verifica che il dispositivo comunichi. È il punto critico. Molti impianti hanno il modem installato ma con SIM scaduta o disattivata, alimentazione interrotta, antenna scollegata o segnale insufficiente. Un modem presente ma muto equivale, per ARERA, a un modem assente.
  4. Recupera gli esiti delle prove del distributore. Le verifiche periodiche da remoto sono a carico dell’impresa distributrice. Chiedi gli esiti e controlla le PEC ricevute, incluse quelle archiviate.
  5. Controlla lo stato dell’impianto su GAUDÌ. L’informazione sull’avvenuto adeguamento viene trasmessa dal distributore a Terna tramite questo sistema.
  6. Se la sospensione è già scattata, avvia la procedura di ripristino. Va comunicato al distributore l’avvenuto adempimento secondo le modalità del comma 5.2 della deliberazione 421/2014/R/eel. In caso di esito positivo della verifica, il distributore comunica a GSE e Terna il ripristino delle erogazioni.
  7. Pianifica in parallelo il passaggio al nuovo sistema. Sistemare il modem risolve l’emergenza, non l’obbligo strutturale: la scadenza per il teledistacco modulabile arriva comunque.

Che cosa cambia per imprese, privati e Pubbliche Amministrazioni?

L’obbligo è lo stesso per tutti, ma cambiano il contesto operativo e le priorità.

Imprese

Le imprese sono il destinatario principale di questa normativa. La stragrande maggioranza degli impianti fotovoltaici in media tensione sopra i 100 kW è su capannoni industriali, coperture logistiche, aziende agricole strutturate e siti produttivi.

Requisiti. Installazione e manutenzione dell’apparato di controllo e del relativo sistema di comunicazione, attivazione della funzionalità PF2, invio della comunicazione di avvenuto adeguamento al distributore. La documentazione richiesta comprende in genere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 redatta da un tecnico abilitato non dipendente del produttore, l’allegato con le caratteristiche dell’impianto e il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto.

Semplificazioni per la fascia 100-500 kW. La Variante 5 alla Norma CEI 0-16 ha introdotto tolleranze specifiche. È accettato un errore massimo complessivo del 5% sull’intera catena di acquisizione e trasduzione delle grandezze elettriche. Per gli impianti i cui consumi sono limitati ai servizi ausiliari non è richiesta la misura separata di energia prodotta ed energia immessa. Resta possibile utilizzare i trasformatori di protezione già presenti.

Attenzione ai contratti. Il soggetto responsabile dell’impianto risponde della conformità anche quando l’errore tecnico è attribuibile all’EPC o al manutentore. Vale la pena verificare che il contratto di manutenzione includa esplicitamente il presidio del teledistacco e delle prove del distributore.

C’è infine un aspetto strategico. La stessa logica di controllabilità che rende obbligatoria la PF2 apre la porta a servizi di flessibilità remunerati e all’abbinamento con sistemi di accumulo. Un impianto osservabile e modulabile può fare cose in più, non solo subire comandi. Se stai valutando un nuovo impianto o un ampliamento, il nostro approfondimento sugli impianti fotovoltaici industriali su capannoni inquadra il tema; per un’analisi sul tuo sito produttivo puoi richiedere un preventivo per l’azienda.

Privati e condomìni

Per la quasi totalità dei privati la risposta è tranquillizzante: l’obbligo di teledistacco non si applica. Un impianto residenziale da 3, 6 o 12 kW è connesso in bassa tensione e resta ampiamente sotto la soglia dei 100 kW. È quindi fuori dal perimetro della procedura RIGEDI.

I casi in cui un soggetto non industriale può rientrare nell’obbligo sono circoscritti:

  • Grandi condomìni o complessi residenziali con impianto collettivo connesso in media tensione e potenza pari o superiore a 100 kW.
  • Configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche in cui l’impianto di produzione, pur servendo utenze domestiche, è di taglia rilevante e connesso in media tensione.
  • Privati proprietari di impianti a terra realizzati come investimento, tipicamente eredità dei Conti Energia. Sono spesso da 200 kW a 1 MW e connessi in media tensione. Questa categoria è pienamente soggetta all’obbligo ed è, statisticamente, tra le più a rischio: l’impianto è stato realizzato anni fa e non sempre esiste un presidio tecnico attivo.

Se ricadi nell’ultimo caso e non ricevi accrediti GSE dal secondo trimestre 2026, la prima verifica da fare è proprio quella sul teledistacco.

Pubbliche Amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni titolari di impianti fotovoltaici su edifici scolastici, impianti sportivi, depuratori, sedi comunali o aree di proprietà sono soggette alle stesse regole degli operatori privati. La normativa non prevede esenzioni né soglie differenziate per gli enti pubblici. ARERA, nella deliberazione 564/2025/R/eel, ha del resto respinto anche la richiesta di esclusione avanzata per le Cooperative Elettriche Storiche, chiarendo che tutti gli impianti connessi alle reti di distribuzione compartecipano all’esercizio in sicurezza del sistema.

Gli aspetti su cui gli enti devono prestare particolare attenzione sono tre:

  • Individuazione del soggetto responsabile. Negli impianti realizzati con contratti EPC, in project financing o tramite ESCo, occorre verificare a chi competono contrattualmente l’adeguamento tecnico e la comunicazione al distributore. Il rischio concreto è che nessuna delle parti se ne faccia carico e la sospensione delle erogazioni arrivi comunque all’ente.
  • Tempistiche di spesa. L’adeguamento richiede l’attivazione di procedure di affidamento e la disponibilità di capitolo di bilancio. Poiché il contributo forfetario si azzera a giugno 2027 per la fascia 100-500 kW, la programmazione va avviata con largo anticipo rispetto alla scadenza del 2028.
  • Impatto sui bilanci. La sospensione delle partite economiche del GSE incide direttamente sulle entrate previste da Conto Energia, ritiro dedicato o scambio sul posto. Gli effetti si riflettono sugli equilibri di bilancio e sui piani economico-finanziari delle convenzioni.

Per gli enti che stanno valutando nuovi impianti o riqualificazioni del parco esistente, il nostro hub dedicato alla Pubblica Amministrazione raccoglie referenze ed esperienze su gare e appalti pubblici.

Teledistacco e nuovi impianti: cosa considerare in fase di progettazione

Per gli impianti in corso di sviluppo il teledistacco non è un adempimento successivo, ma un requisito di progetto. Alcuni elementi vanno definiti fin dalle prime fasi:

  • Predisposizione dell’apparato di controllo e della PF2 già nello schema elettrico, con catena di misura, trasformatori, cablaggi e porte di comunicazione verso il distributore.
  • Verifica della pilotabilità degli inverter, cioè della capacità effettiva di ricevere setpoint o limiti di produzione.
  • Coerenza con il regolamento di esercizio. La documentazione allegata è stata aggiornata dalla Variante 5 alla Norma CEI 0-16, Allegato U, per includere la funzione PF2 divenuta obbligatoria.
  • Gestione del rischio di connessione. Senza apparato e PF2 attivi, l’attivazione della connessione può essere sospesa. Un errore in questa fase non costa solo un intervento correttivo, ma mesi di mancata produzione.

È esattamente il tipo di dettaglio che distingue un progetto costruito bene da uno costruito in fretta. Ed è uno dei motivi per cui il fotovoltaico chiavi in mano ha senso proprio sulle taglie industriali. Se stai valutando un impianto in media tensione, confrontati con i nostri progettisti prima di chiudere il progetto definitivo.

Domande frequenti sul teledistacco fotovoltaico

Il teledistacco è obbligatorio per tutti gli impianti fotovoltaici?

No. L’obbligo riguarda gli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza pari o superiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione. Gli impianti residenziali in bassa tensione non sono soggetti alla procedura RIGEDI.

Il teledistacco riguarda anche gli impianti in bassa tensione?

No. Circola online l’affermazione secondo cui l’obbligo si estenderebbe agli impianti in bassa tensione sopra gli 11,08 kW che accedono agli incentivi GSE. Non trova riscontro nei provvedimenti ARERA: l’Allegato A.72 al Codice di rete si applica agli impianti fotovoltaici ed eolici da 100 kW in su connessi alle reti di media tensione. Terna ha segnalato che in futuro sarà necessario introdurre strumenti di distacco da remoto anche per gli impianti in bassa tensione, ma al momento si tratta di un’esigenza dichiarata, non di un obbligo vigente.

Che differenza c’è tra teledistacco e Controllore Centrale di Impianto?

Il teledistacco è la funzione, cioè la capacità di scollegare o ridurre l’impianto da remoto. Il Controllore Centrale di Impianto è l’apparato che, nella nuova architettura definita dalla deliberazione ARERA 385/2025/R/eel, la realizza tramite la funzionalità PF2. Il teledistacco storico usava invece un ricevitore GSM/GPRS conforme all’Allegato M della Norma CEI 0-16, che resta operativo fino all’attivazione del nuovo sistema.

Cosa succede se il mio impianto non è conforme al teledistacco?

Dal 16 marzo 2026, per effetto della deliberazione ARERA 23/2026/E/eel, GSE e Terna sospendono l’erogazione delle partite economiche di competenza fino all’avvenuto adeguamento. In caso di attivazione della procedura RIGEDI, l’impianto può inoltre essere disconnesso con intervento in campo del distributore, senza diritto alla remunerazione della mancata produzione.

E se il mio impianto non ha una convenzione con il GSE?

La conseguenza economica è equivalente. In assenza di partite economiche GSE da sospendere, il soggetto responsabile versa a Terna un corrispettivo finalizzato a neutralizzare la remunerazione dell’energia immessa in rete. Terna comunica inoltre l’inadempienza al Balance Responsible Party nel cui contratto di dispacciamento rientra l’impianto.

Quanto tempo serve per ripristinare i pagamenti dopo l’adeguamento?

Il produttore comunica al distributore l’avvenuto adempimento secondo le modalità del comma 5.2 della deliberazione 421/2014/R/eel. Il distributore effettua le verifiche e, in caso di esito positivo, comunica a GSE e Terna il ripristino delle erogazioni. I tempi dipendono quindi dalla programmazione delle verifiche da parte del distributore.

Devo sostituire gli inverter per attivare la funzionalità PF2?

Non necessariamente. ARERA ha chiarito, richiamando la Variante 5 alla Norma CEI 0-16, che per gli impianti più datati, ad esempio entrati in esercizio prima del 2013, è sufficiente una risposta a gradini fino all’azzeramento della produzione, ottenuta con lo spegnimento progressivo degli inverter. La sostituzione degli inverter non è richiesta.

Il contributo forfetario spetta anche agli impianti sopra 1 MW?

No. Il contributo è previsto solo per gli impianti esistenti di potenza inferiore a 1 MW. Per gli impianti pari o superiori a 1 MW l’obbligo derivava già dalla deliberazione 540/2021/R/eel e l’attivazione della PF2 comporta prevalentemente interventi software.

Il teledistacco riduce la produzione del mio impianto?

Si attiva solo in condizioni di emergenza del sistema elettrico, tipicamente nelle giornate di basso fabbisogno e alta produzione rinnovabile. Non è un meccanismo di riduzione ordinaria della produzione, ma uno strumento del piano di difesa della rete nazionale.

Fonti ufficiali

  • ARERA — Deliberazione 7 agosto 2014, 421/2014/R/eel (teledistacco, verifiche periodiche ed enforcement)
  • ARERA — Deliberazione 30 novembre 2021, 540/2021/R/eel (obbligo di apparato di controllo per impianti ≥ 1 MW in media tensione)
  • ARERA — Deliberazione 22 luglio 2025, 340/2025/E/eel (intimazione ad adempiere e sospensione erogazioni)
  • ARERA — Deliberazione 5 agosto 2025, 385/2025/R/eel (nuova architettura di teleriduzione, PF2, contributi forfetari)
  • ARERA — Deliberazione 23 dicembre 2025, 564/2025/R/eel (proroga dei termini e rimodulazione dei contributi)
  • ARERA — Deliberazione 10 febbraio 2026, 23/2026/E/eel (meccanismi di enforcement sul teledistacco)
  • ARERA — Comunicato stampa del 13 febbraio 2026 sulle misure per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
  • GSE — Comunicazione del 2 aprile 2026 sulla sospensione delle erogazioni per gli impianti inadempienti
  • e-distribuzione — Avviso del 25 febbraio 2026 sui meccanismi di enforcement della delibera ARERA 23/2026
  • Terna — Allegato A.72 al Codice di rete, “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita (RIGEDI)”
  • CEI — Norma CEI 0-16, paragrafo 8.8.6.5, Allegato M, Allegati O, T e U, Variante 5 (approvata il 24 ottobre 2025)

Link alle fonti

Ultimo aggiornamento: 25 agosto 2026. Scadenze da monitorare: 31 dicembre 2026 (adeguamento per impianti esistenti ≥ 1 MW e termine per il contributo pieno nella fascia 500 kW – 1 MW), 31 gennaio 2027 (termine per il contributo pieno nella fascia 100 – 500 kW), 28 febbraio 2027 (adeguamento dei sistemi centrali delle imprese distributrici), 31 dicembre 2027 e 31 marzo 2028 (adeguamento per le fasce sotto 1 MW). ARERA ha inoltre annunciato un successivo provvedimento, previa consultazione, per la quantificazione definitiva dei contributi forfetari.

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Sugli impianti in media tensione seguiamo la verifica dello stato di conformità al teledistacco, l’analisi degli esiti delle prove del distributore, la progettazione e l’installazione dell’apparato di controllo con attivazione della funzionalità PF2. Ci occupiamo anche della documentazione tecnica e della comunicazione di avvenuto adeguamento. Sui nuovi impianti integriamo i requisiti di controllabilità già in fase di progetto, così che non diventino un problema al momento della connessione.

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