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Introduzione

Un impianto fotovoltaico può essere realizzato senza un’autorizzazione preventiva complessa, ma questo non significa che l’iter amministrativo si esaurisca con la conclusione dei lavori. Per gli interventi rientranti nel regime di attività libera, il nuovo adempimento passa dalla piattaforma SUER – Sportello Unico delle Energie Rinnovabili.

Il Modello Unico Parte III, adottato dal D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223, deve essere trasmesso telematicamente entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Il termine riguarda il soggetto proponente oppure l’installatore delegato e si applica agli interventi di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 190/2024, cioè agli impianti inclusi nell’Allegato A del Testo Unico FER.

La novità è rilevante per installatori, progettisti, imprese e privati. La comunicazione non sostituisce la connessione alla rete, non equivale a una richiesta di incentivo e non trasforma un impianto non conforme in un impianto autorizzato. Serve a trasmettere alla pubblica amministrazione le informazioni relative a un intervento già realizzato in regime di attività libera.

Sintesi operativa

Aspetto Indicazione pratica
Piattaforma SUER, Sportello Unico delle Energie Rinnovabili
Modello Modello Unico Parte III
Soggetti obbligati Soggetto proponente o installatore delegato
Quando inviarlo Entro 5 giorni dall’entrata in esercizio
Impianti interessati Interventi FER in attività libera ai sensi dell’art. 7 e dell’Allegato A del D.Lgs. 190/2024
Impianti già in esercizio Trasmissione entro 6 mesi dalla data di disponibilità del modello sulla SUER
Funzione Comunicazione delle informazioni sull’intervento, non autorizzazione e non richiesta di incentivo
Parte I e II Restano applicabili al Modello Unico per il fotovoltaico fino a 200 kW nei casi previsti
PAS Si applica agli interventi che non rientrano nell’attività libera ma ricadono nella procedura abilitativa semplificata

Che cos’è la piattaforma SUER

La SUER è la piattaforma unica digitale prevista dall’articolo 19 del D.Lgs. 199/2021 e disciplinata dal D.M. 23 ottobre 2024, n. 368. Il suo obiettivo è centralizzare e digitalizzare le procedure relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il D.Lgs. 190/2024, noto come Testo Unico FER, attribuisce alla piattaforma una funzione più ampia:

  • guidare il proponente nelle diverse fasi procedurali;
  • permettere la trasmissione telematica delle comunicazioni e delle istanze;
  • favorire l’interoperabilità tra amministrazioni, Regioni, Comuni e altri sistemi informativi;
  • standardizzare la documentazione relativa agli impianti FER;
  • gestire i modelli unici per attività libera, PAS e Autorizzazione Unica.

Per l’attività libera, il passaggio alla SUER avviene tramite il Modello Unico Parte III. Il modello integra le precedenti Parti I e II, che continuano ad avere una funzione specifica per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di determinati impianti fotovoltaici.

Quando un impianto fotovoltaico rientra nell’attività libera

Il riferimento principale è l’Allegato A del D.Lgs. 190/2024. La qualificazione non dipende soltanto dalla potenza dell’impianto. È necessario verificare anche la posizione, la tipologia di supporto, l’integrazione architettonica, l’eventuale presenza di vincoli e le opere connesse.

Tra i casi più rilevanti rientrano:

  • impianti fotovoltaici integrati su coperture di edifici o strutture esistenti;
  • impianti installati con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
  • interventi che non modificano la sagoma dell’edificio o della struttura;
  • impianti con superficie non superiore a quella della copertura;
  • impianti a servizio di edifici situati fuori dalle zone A, installati su strutture o manufatti fuori terra;
  • impianti a terra in aree industriali, artigianali o commerciali, entro i limiti di potenza previsti;
  • alcune tipologie di impianti agrivoltaici e di sistemi di accumulo.

La soglia dei 12 MW sulle coperture

Per gli impianti fotovoltaici su coperture, la disciplina richiama una potenza inferiore a 12 MW quando sono rispettate le condizioni tecniche previste dall’Allegato A.

È quindi impreciso considerare automaticamente ogni impianto “fino a 12 MW” come attività libera. Un progetto da 11,9 MW può rientrare nel regime se rispetta tutti i requisiti. Un impianto esattamente pari a 12 MW richiede invece una verifica puntuale del testo applicabile e dell’interpretazione dell’amministrazione competente.

La soglia di potenza non è sufficiente. Anche un impianto di dimensioni ridotte può uscire dall’attività libera se, per esempio:

  • si trova in un’area sottoposta a vincoli incompatibili;
  • richiede opere di connessione particolarmente complesse;
  • modifica la sagoma o le caratteristiche della copertura;
  • comporta interventi su beni culturali o paesaggistici;
  • richiede cabine, cavidotti o opere su sede stradale soggette ad altri titoli.

 

Modello Unico Parte III: che cosa cambia

Il Modello Unico fotovoltaico già conosciuto dagli operatori è composto da:

  • Parte I, utilizzata per la comunicazione preliminare, la richiesta di connessione e gli adempimenti iniziali;
  • Parte II, utilizzata per la comunicazione di fine lavori e per gli adempimenti connessi all’esercizio.

Il D.M. MASE n. 223/2026 introduce la Parte III, con una funzione diversa. Non è una semplice estensione della richiesta di connessione: è il modello destinato a trasmettere alla SUER le informazioni sugli interventi realizzati in attività libera.

La Parte III diventa quindi un adempimento amministrativo autonomo. Per questo motivo, la sua trasmissione deve essere inserita nella procedura interna di chiusura del cantiere, insieme alla dichiarazione di fine lavori, alla documentazione elettrica e alla pratica di connessione.

Come compilare e trasmettere il modello

La procedura deve essere gestita tramite la piattaforma SUER, secondo le funzionalità e le modalità di autenticazione rese disponibili dal portale.

In termini operativi, è opportuno preparare prima dell’accesso:

  1. dati anagrafici e fiscali del soggetto proponente;
  2. eventuale delega all’installatore o al professionista incaricato;
  3. indirizzo e dati catastali dell’area o dell’edificio;
  4. coordinate e informazioni territoriali dell’intervento;
  5. potenza nominale e caratteristiche dell’impianto;
  6. tecnologia utilizzata e configurazione dei moduli;
  7. dati relativi all’entrata in esercizio;
  8. informazioni sulle opere connesse e sulla connessione alla rete;
  9. dichiarazioni relative al rispetto dei requisiti dell’attività libera;
  10. eventuali allegati richiesti dalla piattaforma o dall’amministrazione competente.

Il soggetto proponente resta responsabile dell’adempimento anche quando incarica un terzo. La delega semplifica la trasmissione, ma non elimina la necessità di controllare i dati inseriti.

Prima dell’invio è consigliabile verificare almeno:

  • corrispondenza tra potenza dichiarata e documentazione tecnica;
  • coerenza tra indirizzo, particella catastale e coordinate;
  • data effettiva di entrata in esercizio;
  • correttezza della qualificazione come attività libera;
  • presenza di eventuali vincoli;
  • validità della delega;
  • ricevuta telematica di trasmissione.

Per un impianto con caratteristiche non standard, richiedi una consulenza tecnica prima dell’entrata in esercizio. Una verifica preventiva riduce il rischio di dover correggere una comunicazione già trasmessa.

Termini: i 5 giorni e il regime transitorio

Per i nuovi impianti, il termine è chiaro: il Modello Unico Parte III deve essere inviato entro 5 giorni dall’entrata in esercizio.

La data da monitorare non coincide necessariamente con:

  • la firma del contratto;
  • l’inizio dei lavori;
  • la fine dell’installazione meccanica;
  • l’accettazione del preventivo di connessione;
  • la richiesta di attivazione.

È necessario individuare la data formalmente riconducibile all’entrata in esercizio dell’impianto, verificando anche gli atti del gestore di rete e la documentazione di messa in servizio.

Per gli impianti già entrati in esercizio prima della disponibilità del Modello Unico Parte III sulla SUER, il decreto prevede un termine transitorio di 6 mesi dalla data indicata nella disciplina.

Situazione Termine
Nuovo impianto in attività libera 5 giorni dall’entrata in esercizio
Impianto già in esercizio prima della disponibilità del modello 6 mesi dalla data di disponibilità prevista
Impianto non rientrante nell’Allegato A Verifica della PAS o dell’Autorizzazione Unica

Poiché il termine ordinario è breve, conviene predisporre il modello prima dell’avvio dell’impianto e completarlo non appena disponibili i dati definitivi.

Attività libera e PAS: le differenze

Attività libera e PAS non sono procedure intercambiabili.

 

Elemento Attività libera PAS
Presupposto Intervento incluso nell’Allegato A Intervento incluso nell’Allegato B
Funzione del procedimento Comunicazione delle informazioni e rispetto dei requisiti Procedura abilitativa preventiva
Modello SUER Modello Unico Parte III Modello previsto per la PAS
Inizio lavori Secondo il regime applicabile e gli eventuali vincoli Dopo il perfezionamento della procedura
Controlli Verifica dei requisiti dichiarati Verifica del progetto e degli eventuali assensi
Errore tipico Confondere assenza di autorizzazione preventiva con assenza di obblighi Iniziare i lavori senza aver completato la procedura

Se l’impianto non rientra nell’attività libera, la trasmissione della Parte III non regolarizza l’intervento. Occorre individuare il corretto procedimento, che può essere una PAS oppure, per interventi di maggiore complessità, un’Autorizzazione Unica.

Rischi in caso di mancata comunicazione

Il D.M. n. 223/2026 stabilisce l’obbligo di trasmissione, ma non introduce nella disciplina del modello una specifica sanzione automatica applicabile in ogni caso di ritardo.

Questo non significa che l’omissione sia irrilevante. I principali rischi sono:

  • contestazione dell’inadempimento amministrativo;
  • richiesta di integrazione o regolarizzazione;
  • difficoltà nel dimostrare la corretta conclusione dell’iter;
  • disallineamento tra documentazione tecnica, Comune, gestore di rete e SUER;
  • criticità in caso di controlli, compravendita o richiesta di finanziamento;
  • applicazione delle sanzioni previste da altre normative se l’intervento non era realmente in attività libera.

Il rischio più serio si verifica quando la mancata comunicazione si accompagna a una classificazione errata dell’impianto. In quel caso non si tratta soltanto di un invio tardivo: potrebbe essere necessario verificare la legittimità dell’intervento e il titolo amministrativo corretto.

Collegamento con FER X e obblighi edilizi

Il Modello Unico Parte III non costituisce una domanda di accesso al Decreto FER X. Gli eventuali incentivi devono essere richiesti tramite le procedure e i portali previsti dal GSE, nel rispetto dei requisiti tecnici, temporali e documentali della misura. La comunicazione SUER è un adempimento distinto.

Per approfondire il quadro degli incentivi, consulta anche la guida al Decreto FER X.

Esiste inoltre un collegamento con gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili in edilizia. Per nuove costruzioni e determinati interventi di ristrutturazione, la normativa energetica può imporre specifici livelli di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili.

La trasmissione del Modello Parte III:

  • non sostituisce la verifica dei requisiti energetici dell’edificio;
  • non sostituisce la relazione tecnica prevista dalla normativa;
  • non esonera dagli obblighi di integrazione delle rinnovabili;
  • non sostituisce eventuali titoli paesaggistici o altri atti di assenso.

Checklist finale per installatori e progettisti

Prima di chiudere la pratica, verifica:

  • l’intervento rientra effettivamente nell’Allegato A;
  • la potenza e la configurazione rispettano le soglie previste;
  • la copertura, l’edificio e l’area sono stati correttamente identificati;
  • sono stati controllati vincoli e opere connesse;
  • la data di entrata in esercizio è documentata;
  • il soggetto proponente è correttamente individuato;
  • la delega è disponibile, se l’invio è effettuato da un terzo;
  • il Modello Unico Parte III è stato trasmesso entro 5 giorni;
  • la ricevuta SUER è stata archiviata;
  • sono state gestite separatamente connessione, GSE, FER X e obblighi edilizi.

La corretta gestione della Parte III richiede un coordinamento tra progettazione, installazione, connessione e adempimenti amministrativi. Se il progetto presenta vincoli, potenze prossime alle soglie o opere di rete rilevanti, contattaci per una verifica del procedimento applicabile.

FAQ

Che cos’è il Modello Unico Parte III per il fotovoltaico?

È il modello telematico utilizzato per trasmettere alla piattaforma SUER le informazioni relative agli impianti da fonti rinnovabili realizzati in regime di attività libera.

Entro quando deve essere inviato il Modello Unico Parte III?

Il modello deve essere trasmesso entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, secondo quanto previsto dal D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223.

Chi deve presentare il Modello Unico Parte III?

L’obbligo riguarda il soggetto proponente. La trasmissione può essere effettuata anche da un installatore o professionista delegato, ma il proponente resta responsabile della correttezza delle informazioni.

Un impianto fotovoltaico su tetto fino a 12 MW è sempre in attività libera?

No. La soglia non è l’unico requisito. Per gli impianti su coperture devono essere rispettate anche condizioni relative a integrazione, inclinazione, orientamento, sagoma, superficie, localizzazione e vincoli. La disciplina richiama generalmente una potenza inferiore a 12 MW.

Il Modello Unico Parte III sostituisce la PAS?

No. La Parte III riguarda gli impianti in attività libera. Se l’intervento ricade nell’Allegato B del D.Lgs. 190/2024, deve essere seguita la procedura PAS con la relativa documentazione.

Il Modello Unico Parte III sostituisce il Modello Unico Parte I e II?

No. La Parte III integra il modello esistente. Le Parti I e II continuano ad applicarsi ai casi previsti per gli impianti fotovoltaici, inclusi quelli su edifici o strutture fino a 200 kW.

Il Modello Parte III è una richiesta di connessione alla rete?

No. La Parte III ha una funzione informativa nei confronti della SUER. La connessione alla rete segue gli adempimenti e le procedure del gestore di rete, con eventuale utilizzo delle Parti I e II nei casi previsti.

Cosa succede se il modello viene inviato dopo i 5 giorni?

Il decreto stabilisce il termine di 5 giorni, ma non prevede nella Parte III una sanzione automatica unica per ogni ritardo. L’omissione o il ritardo possono comunque generare richieste di regolarizzazione, contestazioni e difficoltà durante i controlli.

Il Modello Unico Parte III serve per ottenere gli incentivi FER X?

No. L’invio su SUER e la richiesta di accesso al FER X sono adempimenti distinti. Per l’incentivo è necessario seguire la procedura prevista dal GSE e rispettare tutti i requisiti della misura.

La comunicazione SUER sostituisce gli obblighi sulle rinnovabili negli edifici?

No. Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili per nuove costruzioni e ristrutturazioni restano autonomi. La Parte III non sostituisce relazioni energetiche, verifiche tecniche o altri adempimenti edilizi.

Il Modello Unico Parte III si applica agli impianti già in esercizio?

Sì, se rientrano nel regime di attività libera. Per gli impianti già in esercizio prima della disponibilità del modello sulla SUER, è previsto un termine transitorio di 6 mesi dalla data indicata dal decreto.

Qual è il riferimento normativo principale?

I riferimenti principali sono il D.Lgs. 190/2024, in particolare gli articoli 5 e 7 e l’Allegato A, e il D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223, che introduce il Modello Unico Parte III. Il testo vigente del decreto legislativo è consultabile su Normattiva.

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