Il Reddito Energetico Nazionale è l’unico incentivo italiano che può azzerare del tutto il costo di un impianto fotovoltaico domestico per le famiglie in condizione di disagio economico. In questa guida trovi requisiti, importi aggiornati, procedura di domanda e lo stato effettivo del bando 2026, con il quadro normativo verificato sulle fonti del GSE e del MASE.
In sintesi
- Il Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento in conto capitale (contributo a fondo perduto) gestito dal GSE e istituito con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (DM REN).
- Finanzia impianti fotovoltaici domestici da 2 a 6 kW in assetto di autoconsumo, su unità immobiliari residenziali di nuclei familiari in disagio economico.
- Requisito economico: ISEE in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico.
- Importo: quota fissa di 2.000 euro più 1.500 euro per ogni kW installato, per un massimo teorico di 11.000 euro su un impianto da 6 kW, entro i costi effettivamente ammissibili.
- Il contributo è versato direttamente dal GSE all’impresa installatrice (Soggetto Realizzatore): la famiglia non anticipa denaro e non recupera nulla in dichiarazione dei redditi.
- Non è cumulabile con altri incentivi pubblici: è un’alternativa alla detrazione fiscale, non un’aggiunta.
- Stato al 15 luglio 2026: il GSE descrive la misura come articolata su due bandi, 2024 e 2025, entrambi chiusi per esaurimento delle risorse. Il bando 2026 non risulta ancora pubblicato.
- Non è accessibile a imprese e Pubbliche Amministrazioni come beneficiari: si rivolge esclusivamente alle persone fisiche.
Che cos’è il Reddito Energetico Nazionale?
Il Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, a servizio di unità immobiliari residenziali nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. L’obiettivo dichiarato è duplice: sostenere l’autoconsumo energetico e favorire la diffusione delle fonti rinnovabili, contrastando al tempo stesso la povertà energetica.
Il soggetto gestore è il GSE — Gestore dei Servizi Energetici, che amministra il “Fondo Nazionale Reddito Energetico” istituito con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023, noto come DM REN. La misura si colloca nel quadro del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Il meccanismo ha una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri incentivi al fotovoltaico: non è una detrazione fiscale e non è un prestito. Il GSE eroga il contributo direttamente all’impresa che installa l’impianto. Per la famiglia ammessa, entro i massimali previsti, il costo dell’impianto è pari a zero fin dal primo giorno, senza anticipi e senza capienza fiscale da verificare.
In cambio, il beneficiario cede al GSE, per vent’anni, l’energia prodotta e non autoconsumata. Come specificato dal GSE, l’eventuale quota di energia eccedente è resa disponibile per 20 anni al Gestore, che la utilizza per rialimentare il Fondo Nazionale Reddito Energetico e finanziare così nuovi impianti per altre famiglie. È un meccanismo circolare: chi riceve oggi contribuisce, con la propria energia in eccesso, a finanziare chi riceverà domani.
Chi può accedere al Reddito Energetico? Requisiti aggiornati
Secondo il GSE, possono accedere al Fondo Nazionale Reddito Energetico esclusivamente le persone fisiche che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Requisito economico: appartenenza a un nucleo familiare con ISEE in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
- Requisito di titolarità: titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture, superfici, unità immobiliari, pertinenze o aree pertinenziali dove sarà realizzato l’impianto.
- Requisito di fornitura: essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica dell’utenza asservita all’unità immobiliare di residenza anagrafica del nucleo familiare. Il GSE precisa che questo requisito può essere posseduto anche da un altro componente del nucleo familiare ai fini ISEE.
A questi si aggiunge il requisito di “cliente domestico residente“, che nel bando 2025 il GSE ha declinato in due condizioni: essere titolare di un contratto di fornitura elettrica al quale si applica la “Tariffa TD” per il servizio di distribuzione, come definita dalla Delibera ARERA 616/2023/R/eel, e avere la residenza anagrafica nel medesimo immobile per il quale si è titolari di quel contratto. La potenza contrattualmente impegnata sul punto di prelievo non può superare 6 kW.
Il GSE chiarisce inoltre un punto che genera molte esclusioni: l’agevolazione spetta una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia per lo stesso Soggetto Beneficiario sia per lo stesso nucleo familiare.
Quali immobili sono ammessi?
L’unità immobiliare su cui sarà installato l’impianto deve essere di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi di pregio) e A10 (uffici e studi privati).
Se hai dubbi sulla categoria catastale del tuo immobile o sulla effettiva idoneità della copertura, il primo passo è una verifica tecnica preliminare: nella nostra guida su come valutare un tetto per il fotovoltaico trovi i parametri da controllare prima ancora di parlare di incentivi. Se preferisci un parere diretto sul tuo caso, puoi contattare i nostri tecnici per una valutazione di fattibilità.
Quanto vale il contributo del Reddito Energetico?
Il GSE indica una formula netta e verificabile: la quota massima erogabile è calcolata mediante una quota fissa di 2.000 euro più una quota variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata.
| Potenza impianto | Quota fissa | Quota variabile (1.500 €/kW) | Contributo massimo teorico |
|---|---|---|---|
| 2 kW | 2.000 € | 3.000 € | 5.000 € |
| 3 kW | 2.000 € | 4.500 € | 6.500 € |
| 4 kW | 2.000 € | 6.000 € | 8.000 € |
| 5 kW | 2.000 € | 7.500 € | 9.500 € |
| 6 kW | 2.000 € | 9.000 € | 11.000 € |
Attenzione a un dettaglio che molte guide online omettono: quello calcolato con la formula è un tetto, non un importo garantito. Il bando GSE precisa che i costi ammissibili sono riconosciuti entro il limite massimo della “Tabella – costi ammissibili per impianti fotovoltaici” di cui all’articolo 9, comma 3, del DM REN. In altre parole, il contributo effettivo è il minore tra la quota massima da formula e i costi effettivamente ammissibili e documentati. Un preventivo gonfiato non aumenta il contributo: aumenta solo il rischio di rigetto dell’istanza.
Cosa copre e cosa non copre il contributo
Il contributo economico è riconosciuto a copertura dei costi di installazione dell’impianto fotovoltaico ed è comprensivo, per un periodo di almeno dieci anni, di tre servizi: una polizza multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto. Sono condizioni di ammissibilità dell’intervento, non optional commerciali.
| Incluso nel contributo | Escluso dal contributo |
|---|---|
| Moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto | Sistemi di accumulo (batterie) |
| Quadri elettrici, protezioni, cavi e componentistica | Aumento di potenza del contatore |
| Progettazione e direzione lavori | Lavori non necessari all’installazione dell’impianto |
| Pratiche comunali, di connessione e pratiche GSE | Interventi edilizi non correlati |
| Installazione, collaudo e dichiarazione di conformità | — |
| Polizza multi-rischi, manutenzione e monitoraggio (almeno 10 anni) | — |
L’esclusione della batteria è il punto su cui si concentrano più equivoci. Nulla vieta di installare un sistema di accumulo in un secondo momento a proprie spese, ma va valutato con attenzione perché la configurazione dell’impianto finanziato e gli obblighi contrattuali verso il GSE non possono essere alterati. È una scelta tecnica da impostare fin dalla progettazione, non da improvvisare dopo.
Il Reddito Energetico è cumulabile con la detrazione del 50%?
No. Il GSE è esplicito: le agevolazioni previste dal Reddito Energetico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici. Questo significa che il Reddito Energetico va valutato come alternativa alla detrazione fiscale, all’Ecobonus o ai bandi regionali sulle medesime spese, mai come incentivo aggiuntivo sullo stesso impianto.
La scelta, nella pratica, si riduce a una logica abbastanza lineare:
| Situazione del nucleo familiare | Strumento più adatto |
|---|---|
| ISEE sotto le soglie, capienza fiscale bassa o nulla | Reddito Energetico: nessun esborso, nessuna capienza richiesta |
| ISEE sopra le soglie, capienza fiscale presente | Detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie |
| ISEE sotto le soglie ma impianto oltre 6 kW o con accumulo | Detrazione fiscale: il REN non copre queste configurazioni |
| Sportello REN chiuso e impianto non rinviabile | Detrazione fiscale, valutando il REN a un bando successivo |
Chi non rientra nei requisiti del Reddito Energetico non resta comunque a mani vuote: per l’abitazione principale è confermata per il 2026 la detrazione fiscale sulle spese di installazione, con regole e massimali che abbiamo analizzato nella guida sulla detrazione 50% per ristrutturazione e fotovoltaico 2026. Un’ulteriore alternativa, per chi vuole abbattere la bolletta senza necessariamente possedere un tetto idoneo, è l’ingresso in una configurazione di autoconsumo diffuso, come spieghiamo nella guida alle comunità energetiche rinnovabili per privati.
Se vuoi capire quale strumento conviene davvero nel tuo caso, la strada più rapida è confrontare i due scenari sui tuoi consumi reali: puoi partire dalla simulazione del costo dell’impianto fotovoltaico e poi parlarne con un nostro tecnico.
Quali requisiti tecnici deve avere l’impianto?
Il GSE elenca condizioni tecniche stringenti. Gli interventi ammissibili devono:
- avere potenza nominale non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo al momento della richiesta;
- essere realizzati su coperture, superfici, unità immobiliari o pertinenze su cui il beneficiario vanta un valido diritto reale;
- comprendere, per almeno dieci anni, polizza multi-rischi, manutenzione e monitoraggio delle performance;
- non essere entrati in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
- risultare censiti sul sistema GAUDÌ di Terna con il “GSE” quale “Utente del Dispacciamento” e il “Ritiro Dedicato” quale regime commerciale di cessione dell’energia;
- essere collegati a un POD a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica, con contratto di fornitura di tipo domestico residente e potenza contrattuale in prelievo non superiore a 6 kW;
- non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici prevista dall’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021.
Quest’ultimo punto merita attenzione: se stai realizzando una nuova costruzione o una ristrutturazione rilevante, l’impianto che serve ad assolvere l’obbligo normativo non può accedere al Reddito Energetico. Sono due binari che non si incrociano.
Due condizioni tecniche in particolare — la corretta registrazione su GAUDÌ con il GSE come Utente del Dispacciamento e la scelta del Ritiro Dedicato come regime commerciale — non sono formalità burocratiche: sono requisiti sostanziali la cui errata compilazione può costare la revoca del contributo. Su come funziona la connessione alla rete e la registrazione dell’impianto abbiamo pubblicato un approfondimento dedicato all’allacciamento del fotovoltaico e alla connessione alla rete.
Come si presenta la domanda per il Reddito Energetico?
La domanda non si presenta da soli. È il punto che cambia tutto: il GSE stabilisce che le domande devono essere inviate dal Soggetto Beneficiario con il supporto del Soggetto Realizzatore, cioè l’impresa installatrice che realizza l’impianto e che riceve materialmente il contributo in conto capitale. I Soggetti Realizzatori devono essere in regola con i requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori previsti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti rinnovabili.
La procedura si articola in due passaggi distinti:
- Richiesta di accesso al beneficio (prenotazione), da inviare prima dell’entrata in esercizio dell’impianto.
- Richiesta di erogazione del contributo in conto capitale (versamento), successiva alla messa in esercizio.
Entrambe passano dal portale “Reddito Energetico Nazionale – REN“, disponibile sotto il servizio “Fotovoltaico” all’interno dell’Area Clienti del GSE. Sia il beneficiario sia il realizzatore devono essersi preliminarmente registrati all’Area Clienti.
I documenti necessari
Il GSE indica tre documenti da caricare a portale al momento dell’invio della richiesta:
- documento di riconoscimento del Soggetto Beneficiario (anche in caso di delega a un soggetto terzo);
- documento di riconoscimento del titolare ditta, legale rappresentante o procuratore del Soggetto Realizzatore;
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), precompilata dal portale, da scaricare, firmare da entrambe le parti e ricaricare.
A monte servono, naturalmente, l’ISEE in corso di validità, i dati della fornitura elettrica (POD), la visura catastale e il preventivo dell’installatore con le spese ammissibili e la potenza dell’impianto da realizzare.
I tempi della procedura
| Fase | Termine stabilito dal GSE |
|---|---|
| Comunicazione dell’esito dell’istanza di accesso | Entro 60 giorni dall’invio della richiesta |
| Connessione e messa in esercizio dell’impianto su GAUDÌ | Entro 18 mesi dalla comunicazione di accoglimento |
| Invio della richiesta di erogazione del contributo | Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio |
| Conclusione del procedimento di erogazione | Entro 30 giorni dall’invio della richiesta |
| Pagamento del contributo al Soggetto Realizzatore | Entro 30 giorni dall’accettazione della richiesta di erogazione |
| Durata del Contratto di Reddito Energetico (cessione energia al GSE) | 20 anni dall’entrata in esercizio |
Il termine di 18 mesi per la connessione e la messa in esercizio è il risultato di una proroga: era originariamente fissato a 12 mesi ed è stato esteso, anche in caso di cambio del Soggetto Realizzatore. È un margine importante, ma non va confuso con un’assenza di scadenza.
Se la domanda viene respinta dal GSE, non è la fine: il Gestore precisa che la richiesta può essere ripresentata a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate in fase di istruttoria. E in caso di esaurimento del contingente disponibile per l’anno in corso, il beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per il bando successivo.
Quando esce il bando Reddito Energetico 2026?
Questa è la domanda più cercata, e merita una risposta onesta.
Alla data del 15 luglio 2026, il bando 2026 non risulta pubblicato. La scheda ufficiale del GSE dedicata al Reddito Energetico descrive tuttora la misura come articolata su due bandi, uno per l’anno 2024 e uno per l’anno 2025. Entrambi si sono chiusi per esaurimento delle risorse. Le fonti di settore collocano la finestra di pubblicazione più probabile tra giugno e settembre 2026, ma si tratta di stime basate sulle annualità precedenti, non di date ufficiali: alla data odierna il MASE non ha reso note né la dotazione né il calendario di apertura di una nuova finestra.
Va segnalato un punto che spesso sfugge: lo sportello può riaprire anche senza un nuovo bando. Il GSE ha previsto che, nel corso dell’anno, lo sportello venga riaperto qualora, a seguito di rinunce ed esclusioni, risultino disponibili almeno cinque milioni di euro. Le risorse residue sono consultabili sul Contatore delle risorse disponibili pubblicato dal GSE. Chi è interessato dovrebbe monitorarlo con la stessa attenzione con cui attende il decreto.
Le risorse dei bandi precedenti
| Bando | Risorse totali | Regioni Sud e Isole | Restanti Regioni e Province autonome |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100.000.000 € | 80.000.000 € | 20.000.000 € |
| 2025 | 103.166.077 € | 82.290.554 € | 20.875.523 € |
La ripartizione territoriale è la chiave di lettura di tutta la misura: circa l’80% delle risorse è riservato ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il restante 20% a tutte le altre Regioni e Province autonome. Per un nucleo familiare residente nel Centro-Nord la competizione sul contingente è quindi strutturalmente più dura, perché il plafond disponibile è cinque volte più piccolo a fronte di una platea potenziale ampia.
Perché prepararsi prima serve davvero
La valutazione delle richieste avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della procedura a sportello, per ciascuna area geografica di competenza. Tradotto: conta il momento dell’invio, non la qualità del progetto. Nelle due edizioni precedenti le risorse si sono esaurite rapidamente.
Il punto è che la domanda richiede la presenza contestuale di beneficiario e realizzatore, un preventivo dettagliato, una potenza già dimensionata e una DSAN firmata da entrambi. Nessuna di queste cose si improvvisa nel giorno di apertura dello sportello. Chi inizia il percorso dopo la pubblicazione del bando, nella pratica, arriva quasi sempre tardi.
Se ritieni di avere i requisiti, il momento per fare il sopralluogo e preparare il fascicolo è adesso, non alla pubblicazione del decreto: scrivici per una verifica preliminare e per farti trovare pronto all’apertura.
Reddito Energetico per privati, imprese e Pubblica Amministrazione
Il Reddito Energetico è una misura che si comporta in modo molto diverso a seconda di chi la guarda. Chiariamo i tre punti di vista, perché la confusione su questo tema è diffusa.
Privati e famiglie: gli unici beneficiari
Il Reddito Energetico si rivolge esclusivamente alle persone fisiche in condizione di disagio economico, residenti nell’immobile e intestatarie della fornitura elettrica. Sono i soli Soggetti Beneficiari previsti dal DM REN. Per loro il vantaggio è netto: impianto fotovoltaico da 2 a 6 kW, costo pari a zero entro i massimali, polizza e manutenzione incluse per almeno dieci anni, energia autoconsumata che si traduce in risparmio diretto in bolletta.
Il contraltare è la cessione ventennale al GSE dell’energia non autoconsumata. Questo rende il dimensionamento e l’ottimizzazione dei consumi domestici la variabile decisiva: più energia si autoconsuma, maggiore è il beneficio reale. Un impianto sovradimensionato rispetto ai consumi non produce vantaggi aggiuntivi per la famiglia, perché l’eccedenza va al Fondo.
Imprese e partite IVA: non beneficiarie, ma protagoniste come Soggetto Realizzatore
Un’impresa non può accedere al Reddito Energetico come beneficiaria. La misura è riservata alle persone fisiche e agli impianti a uso domestico su immobili residenziali di categoria catastale gruppo A.
Il ruolo delle imprese nel meccanismo è però centrale, in una veste diversa: quella di Soggetto Realizzatore. Sono le imprese installatrici di impianti fotovoltaici a realizzare l’intervento, a supportare il beneficiario nella presentazione della domanda e a ricevere direttamente dal GSE il contributo in conto capitale. Il GSE richiede che siano in regola con i requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori per l’installazione e la manutenzione di impianti da fonti rinnovabili, e pubblica una mappa dei realizzatori sul proprio sito.
Se invece sei un’impresa o una partita IVA e cerchi incentivi per il fotovoltaico sul tuo capannone o sulla tua sede, il Reddito Energetico non è lo strumento: il perimetro corretto è quello degli incentivi per l’autoproduzione aziendale, che trovi nella nostra sezione dedicata al fotovoltaico per aziende e imprese.
Pubbliche Amministrazioni: non beneficiarie, ma possibili finanziatrici del Fondo
Anche per la PA la risposta diretta è negativa: un ente pubblico non può richiedere il Reddito Energetico per i propri edifici, che non sono unità immobiliari residenziali di nuclei familiari.
Esiste però un canale specifico e poco conosciuto. Il GSE prevede che il Fondo Nazionale Reddito Energetico possa essere alimentato mediante versamento volontario da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni no-profit, oltre che con risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Per un Comune o una Regione che voglia agire concretamente sulla povertà energetica del proprio territorio, questo è uno strumento di policy già strutturato, che non richiede di costruire da zero un impianto amministrativo: consente di incrementare le risorse a disposizione dei cittadini residenti appoggiandosi a un meccanismo nazionale già operativo e gestito dal GSE.
Per gli interventi diretti sul patrimonio edilizio pubblico, invece, i riferimenti restano altri (Conto Termico, PREPAC, fondi PNRR e programmazione regionale). Su questo la nostra sezione dedicata alla Pubblica Amministrazione raccoglie i percorsi percorribili.
I tre errori più frequenti da evitare
1. Aspettare il bando per cercare l’installatore. La domanda non è compilabile senza un Soggetto Realizzatore registrato all’Area Clienti GSE, un preventivo dettagliato e una DSAN firmata da entrambe le parti. Con una procedura a sportello in ordine cronologico, il fascicolo va costruito prima.
2. Dare per scontata la cumulabilità. Il divieto di cumulo con altri incentivi pubblici sulle stesse spese è la principale causa di problemi. Prima di sommare Reddito Energetico e detrazioni, o Reddito Energetico e bandi regionali, serve una verifica puntuale.
3. Trattare i requisiti tecnici come dettagli. POD già occupato da un altro impianto di produzione, potenza contrattuale superiore a 6 kW, categoria catastale A/1 o A/10, impianto già entrato in esercizio prima della domanda, registrazione GAUDÌ senza il GSE come Utente del Dispacciamento: ognuna di queste condizioni, da sola, comporta l’inammissibilità.
Domande frequenti sul Reddito Energetico Nazionale
Il Reddito Energetico 2026 è già attivo? No. Alla data del 15 luglio 2026 il GSE descrive la misura come articolata su due bandi, uno per il 2024 e uno per il 2025, entrambi chiusi per esaurimento delle risorse. Il bando 2026 non risulta pubblicato e non sono state comunicate date ufficiali di apertura. Lo sportello può però riaprire in presenza di risorse residue pari ad almeno cinque milioni di euro.
Quanto si ottiene con il Reddito Energetico? Il contributo massimo erogabile è calcolato come quota fissa di 2.000 euro più una quota variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata: 11.000 euro su un impianto da 6 kW, 5.000 euro su uno da 2 kW. L’importo effettivo non può comunque superare i costi ammissibili documentati, entro i limiti della tabella dei costi del DM REN.
Il Reddito Energetico copre anche la batteria di accumulo? No. Il contributo copre l’impianto fotovoltaico e, per almeno dieci anni, polizza multi-rischi, manutenzione e monitoraggio delle performance. Il sistema di accumulo, l’aumento di potenza del contatore e i lavori non necessari all’installazione restano esclusi.
Chi presenta la domanda al GSE? La domanda è inviata dal Soggetto Beneficiario con il supporto del Soggetto Realizzatore, cioè l’impresa installatrice, attraverso il portale “Reddito Energetico Nazionale – REN” nell’Area Clienti GSE. Entrambi devono essere preliminarmente registrati. Il beneficiario può anche delegare un soggetto terzo, eventualmente coincidente con il realizzatore stesso.
Il Reddito Energetico è cumulabile con il bonus del 50%? No. Il GSE specifica che le agevolazioni del Reddito Energetico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici. Va scelto in alternativa alla detrazione fiscale, non in aggiunta.
Quanto tempo ho per realizzare l’impianto dopo l’accoglimento? L’impianto deve risultare connesso alla rete e in esercizio sulla piattaforma GAUDÌ di Terna entro 18 mesi dalla comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso. Il termine, originariamente di 12 mesi, è stato esteso a 18 anche in caso di cambio del Soggetto Realizzatore.
Un’azienda o un Comune possono richiedere il Reddito Energetico? No. La misura è riservata alle persone fisiche in condizione di disagio economico, per impianti a uso domestico su unità immobiliari residenziali. Le imprese possono partecipare solo come Soggetti Realizzatori. Gli enti pubblici possono contribuire volontariamente ad alimentare il Fondo Nazionale Reddito Energetico, ma non accedervi come beneficiari.
Se la mia domanda viene respinta posso ripresentarla? Sì. Il GSE prevede che, in caso di respingimento, la richiesta possa essere ripresentata a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate in fase di istruttoria. Se invece il contingente dell’anno è esaurito, è possibile presentare una nuova richiesta per il bando successivo.
Fonti ufficiali
- GSE — Reddito Energetico Nazionale: cos’è, requisiti e come richiederlo (scheda ufficiale della misura, requisiti soggettivi, interventi ammissibili, risorse dei bandi 2024 e 2025)
- GSE — Bonus Reddito Energetico Nazionale: come ottenere il contributo (importo del contributo, procedura di domanda, tempistiche, riapertura dello sportello)
- GSE — Contatore delle risorse disponibili del Reddito Energetico
- MASE — Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (DM REN), istitutivo del Fondo Nazionale Reddito Energetico
- GSE / MASE — Regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico 2024
- MASE — Determinazione Dirigenziale n. 124 del 28 marzo 2025, Regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico 2025
- GSE — Bando per la fase di richiesta di accesso all’agevolazione, anno 2025
- ARERA — Delibera 616/2023/R/eel, Testo integrato delle disposizioni tariffarie per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica (Tariffa TD)
Link alle fonti
- https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/reddito-energetico
- https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/reddito-energetico/agevolazione
- https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/reddito-energetico/contatore-delle-risorse-disponibili
- https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/Reddito%20Energetico/Regole%20e%20procedure/Decreto%20Ministeriale%208%20agosto%202023%20DM%20REN.pdf
- https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/Reddito%20Energetico/Regole%20e%20procedure/Regolamento%20del%20Fondo%20Nazionale%20Reddito%20Energetico.pdf
- https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/Reddito%20Energetico/Regole%20e%20procedure/dd_124_28-03-2025%20-%20Regolamento%20del%20Fondo%20Nazionale%20Reddito%20Energetico%202025.pdf
- https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/Reddito%20Energetico/Regole%20e%20procedure/Bando%20per%20la%20fase%20di%20richiesta%20di%20accesso%20all%20agevolazione_2025%20.pdf
- https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/23/616-2023-R-eel-ALLEGATO_A.pdf
- https://www.mase.gov.it/
CONTATTACI
Richiedi
informazioni
Il team di Myenergy è a tua completa disposizione per rispondere a qualsiasi richiesta o organizzare un incontro conoscitivo: non esitare a contattarci.













