Nel 2026 la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio resta una delle agevolazioni più utilizzate dai privati che installano un impianto fotovoltaico residenziale.
Nel caso più comune — impianto installato sull’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale sull’immobile — la detrazione arriva al 50% della spesa sostenuta. Negli altri casi, come seconde case, immobili locati, comodato o spese sostenute da familiari conviventi non titolari di diritto reale, l’aliquota è generalmente pari al 36%.
Il limite massimo di spesa agevolabile è di 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.
Questa guida non si limita però a dire che “il fotovoltaico è detraibile”. Il punto davvero importante è capire se, nel caso concreto, il contribuente potrà recuperare interamente il beneficio fiscale nei 10 anni. Per questo analizziamo anche i controlli spesso sottovalutati: capienza IRPEF, bonifico parlante, ritenuta dell’11%, documenti da conservare, condominio, vendita dell’immobile e verifiche da fare con commercialista o CAF.
Nota fiscale
Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza personalizzata di un commercialista, CAF o consulente fiscale abilitato. Prima di sostenere la spesa è sempre opportuno verificare la propria situazione reddituale, la capienza fiscale e la corretta intestazione di fatture e pagamenti.
Per la parte tecnico-operativa, quali interventi accessori possono essere detraibili insieme al fotovoltaico, come accumulo, wallbox, linea vita e pratiche edilizie, consulta anche la guida dedicata: Cosa è detraibile col fotovoltaico nel 2026: wallbox, linea vita, accumulo e pratiche edilizie.
Indice
- Detrazione 50% nel 2026: aliquote, massimali e durata
- Quando il fotovoltaico rientra nella detrazione del 50%
- Bonifico parlante: come pagare senza compromettere la detrazione
- Documenti e dichiarazione dei redditi
- Capienza fiscale: perché non sempre si recupera tutta la detrazione
- Checklist fiscale: cosa verificare con il commercialista prima di procedere
- Fotovoltaico in condominio: come si ripartisce la detrazione
- Casi particolari: vendita, eredità, comproprietà, familiare convivente
- Prima di installare: i tre controlli fiscali che fanno la differenza
- Domande frequenti
1. Detrazione 50% nel 2026: aliquote, massimali e durata
La detrazione per ristrutturazione edilizia è uno sconto sull’IRPEF che permette di recuperare una parte delle spese sostenute per determinati interventi sul patrimonio edilizio residenziale.
La normativa di riferimento è l’articolo 16-bis del TUIR, che include anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili. Proprio in questa categoria rientra l’installazione di un impianto fotovoltaico domestico al servizio dell’abitazione.
Per il 2026, il quadro generale prevede:
| Tipologia di intervento | Aliquota 2026 | Massimale di spesa |
| Abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale | 50% | 96.000 € per unità immobiliare |
| Altri immobili | 36% | 96.000 € per unità immobiliare |
| Spese sostenute dal 2027 su abitazione principale | 36% | 96.000 € per unità immobiliare |
| Spese sostenute dal 2027 su altri immobili | 30% | 96.000 € per unità immobiliare |
Per il privato che installa il fotovoltaico sulla propria abitazione principale, il caso più rilevante è quindi il primo: detrazione al 50% su un massimo di 96.000 euro di spesa.
Gli altri casi non sono però secondari dal punto di vista fiscale. Servono a capire quando l’aliquota può scendere al 36%, ad esempio se l’impianto viene installato su una seconda casa, su un immobile concesso in locazione o se la spesa viene sostenuta da un soggetto diverso dal proprietario.
1.1 Quando si applica il 50% e quando il 36%
Per accedere all’aliquota maggiorata del 50% nel 2026 devono essere presenti due condizioni:
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
- il contribuente che sostiene la spesa deve essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà.
Se manca una di queste condizioni, l’aliquota applicabile è generalmente il 36%.
Questo significa che il 50% non dipende solo dal tipo di intervento, ma anche da chi paga, da quale immobile viene interessato e dal titolo giuridico che il contribuente ha sull’abitazione.
1.2 Massimale di 96.000 euro e recupero in 10 anni
Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Questo limite comprende tutte le spese detraibili relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nello stesso periodo fiscale per la medesima unità. Se, oltre al fotovoltaico, vengono eseguiti altri lavori agevolabili, le spese devono essere sommate all’interno dello stesso massimale.
La detrazione spettante viene poi divisa in 10 rate annuali di pari importo.
Esempio pratico
Un proprietario installa sulla propria abitazione principale un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo per una spesa complessiva di 18.000 euro.
Con aliquota al 50%:
- spesa sostenuta: 18.000 euro;
- detrazione complessiva: 9.000 euro;
- recupero annuale: 900 euro all’anno per 10 anni.
Lo stesso intervento, se effettuato su una seconda casa con aliquota al 36%, darebbe invece diritto a:
- spesa sostenuta: 18.000 euro;
- detrazione complessiva: 6.480 euro;
- recupero annuale: 648 euro all’anno per 10 anni.
Il punto da ricordare è che questi importi rappresentano la detrazione teorica. Per recuperarli effettivamente, il contribuente deve avere sufficiente IRPEF da compensare ogni anno.
2. Quando il fotovoltaico rientra nella detrazione del 50%
L’installazione di un impianto fotovoltaico residenziale può rientrare nella detrazione per ristrutturazione edilizia perché è considerata un intervento finalizzato al risparmio energetico e all’impiego di fonti rinnovabili.
In termini pratici, l’impianto deve essere al servizio di un’unità immobiliare residenziale e deve essere destinato principalmente a soddisfare i consumi energetici dell’abitazione.
Sono normalmente agevolabili, all’interno del massimale di 96.000 euro:
- moduli fotovoltaici;
- inverter;
- strutture di sostegno;
- quadri elettrici, cablaggi e componenti di impianto;
- opere edili strettamente connesse all’installazione;
- progettazione, direzione lavori e prestazioni professionali collegate;
- pratiche di connessione alla rete;
- eventuali oneri di allaccio;
- sistemi di accumulo, se integrati all’impianto fotovoltaico e correttamente documentati.
La presenza di energia immessa in rete non fa venir meno automaticamente la detrazione, purché l’impianto resti destinato al fabbisogno domestico e non sia configurato come attività commerciale di produzione e vendita di energia.
Fotovoltaico e accumulo
Anche il sistema di accumulo può rientrare nella detrazione, se collegato all’impianto fotovoltaico e funzionale alla gestione dell’energia prodotta. L’Agenzia delle Entrate ha già trattato il tema dei sistemi di accumulo collegati a impianti fotovoltaici nell’ambito dell’art. 16-bis TUIR. (Agenzia delle Entrate)
Il punto operativo è semplice: la batteria non va considerata come un elemento isolato, ma come parte di un sistema energetico domestico finalizzato a migliorare l’autoconsumo e l’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto.
Per approfondire quali spese accessorie possono rientrare insieme al fotovoltaico — accumulo, wallbox, linea vita, pratiche edilizie e opere collegate — consulta la guida tecnica dedicata.
Cumulabilità con altri incentivi
La detrazione per ristrutturazione edilizia non può essere utilizzata due volte sulla stessa spesa e non può essere sovrapposta ad agevolazioni incompatibili sui medesimi costi.
Un caso particolare riguarda il vecchio Conto Energia. Chi beneficia ancora di tariffe incentivanti GSE su un impianto esistente deve prestare attenzione: eventuali interventi sullo stesso impianto o su componenti già incentivati vanno valutati con attenzione per evitare problemi di cumulabilità.
Per questo, in presenza di impianti esistenti, revamping, sostituzioni o integrazioni su sistemi già incentivati, è opportuno verificare il caso specifico prima di sostenere la spesa.
3. Bonifico parlante: come pagare senza compromettere la detrazione
Il pagamento è uno degli aspetti più importanti per non compromettere la detrazione.
Per i privati, la modalità corretta è il bonifico parlante per detrazioni fiscali, cioè un bonifico bancario o postale che riporta dati specifici richiesti dalla normativa.
Usare un bonifico ordinario può creare problemi, perché non consente alla banca o alle Poste di applicare correttamente la ritenuta prevista sui pagamenti relativi ai bonus edilizi.
3.1 Dati da inserire nel bonifico parlante
Il bonifico parlante deve riportare almeno:
- causale del versamento con riferimento normativo;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o partita IVA dell’impresa che riceve il pagamento;
- numero e data della fattura pagata.
Una causale normalmente utilizzata è:
Bonifico per detrazione fiscale ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/1986, pagamento fattura n. [numero] del [data].
Quasi tutti gli istituti bancari mettono a disposizione una funzione dedicata nell’home banking, spesso indicata come “bonifico per agevolazioni fiscali”, “bonifico per ristrutturazione edilizia” o “bonifico parlante”.
Il consiglio operativo è di non utilizzare un bonifico ordinario e di conservare sempre la ricevuta completa del pagamento.
3.2 Ritenuta dell’11% sul bonifico parlante: perché molti articoli riportano ancora l’8%
Uno degli errori più frequenti nei contenuti online riguarda la ritenuta applicata sui bonifici parlanti.
Fino al 29 febbraio 2024, la ritenuta applicata da banche e Poste sui bonifici relativi alle detrazioni fiscali era pari all’8%. Dal 1° marzo 2024, la ritenuta è salita all’11%. L’Agenzia delle Entrate conferma che, per i bonifici effettuati a partire da tale data, la ritenuta è pari all’11%. (Agenzia delle Entrate)
Per questo motivo è ancora possibile trovare online guide, fac-simile o articoli che riportano il vecchio dato dell’8%. Per le spese sostenute nel 2026, il riferimento corretto è l’11%.
3.3 Chi paga davvero la ritenuta dell’11%
La ritenuta non è un costo aggiuntivo per il cliente.
Il privato paga l’intero importo della fattura. Saranno la banca o le Poste a trattenere automaticamente l’11% sull’importo fiscalmente rilevante e a versarlo all’Erario come ritenuta d’acconto a carico dell’impresa che riceve il pagamento.
In pratica:
- il cliente paga la fattura per intero;
- l’impresa riceve l’importo al netto della ritenuta;
- la ritenuta viene considerata un anticipo sulle imposte dell’impresa.
Esempio di calcolo della ritenuta
Su una fattura di 18.000 euro IVA inclusa, la banca applica il calcolo secondo le regole previste per i bonifici parlanti.
Ai fini della ritenuta, l’IVA viene scorporata in modo forfettario. In molti casi viene utilizzato il divisore 1,22, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella prassi sui bonifici per detrazioni.
Esempio:
- importo fattura: 18.000 euro;
- imponibile presunto: 18.000 / 1,22 = 14.754,10 euro;
- ritenuta 11%: 1.622,95 euro;
- importo accreditato all’impresa: 16.377,05 euro.
Il cliente non deve fare questo calcolo manualmente: è la banca a gestire l’applicazione della ritenuta se il bonifico viene effettuato correttamente come bonifico parlante.
3.4 Sconto in fattura e cessione del credito
Per i nuovi interventi ordinari rientranti nell’art. 16-bis TUIR, la modalità di fruizione normalmente praticabile è la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati bloccati per la generalità dei nuovi interventi dal 17 febbraio 2023, salvo specifiche deroghe riferite a casi particolari o situazioni già avviate.
Per il privato, questo significa che la detrazione fotovoltaico deve essere pianificata come recupero fiscale in 10 anni, non come sconto immediato sul prezzo dell’impianto.
4. Documenti e dichiarazione dei redditi
Per utilizzare correttamente la detrazione è necessario conservare la documentazione relativa all’intervento.
Non basta che il lavoro sia astrattamente agevolabile: in caso di controllo, il contribuente deve poter dimostrare che la spesa è stata sostenuta correttamente, che l’intervento rientra tra quelli ammessi e che il pagamento è stato effettuato con modalità idonea.
4.1 Documenti da conservare
L’archivio minimo dovrebbe includere:
- fatture intestate al soggetto che richiede la detrazione;
- ricevute dei bonifici parlanti;
- contratto o preventivo firmato;
- eventuali pratiche edilizie, se richieste;
- dichiarazione di conformità dell’impianto;
- schede tecniche principali dei componenti installati;
- documentazione di connessione alla rete;
- eventuale comunicazione ENEA, quando richiesta;
- eventuali autorizzazioni o delibere condominiali;
- certificazione dell’amministratore in caso di lavori su parti comuni.
Per gli interventi che comportano risparmio energetico, è opportuno verificare l’obbligo di trasmissione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo. La trasmissione ENEA è un adempimento spesso trascurato, ma può assumere rilievo in caso di controlli.
4.2 Per quanto tempo conservare i documenti
La documentazione va conservata per tutta la durata della detrazione e per il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli.
Poiché la detrazione viene recuperata in 10 anni, è prudente conservare l’intero fascicolo per almeno tutto il periodo di fruizione della detrazione, e comunque secondo le tempistiche fiscali applicabili alla propria dichiarazione.
4.3 Dove si indica la spesa in dichiarazione
La spesa va indicata nella dichiarazione dei redditi:
- nel Modello 730, quadro E, sezione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nel Modello Redditi Persone Fisiche, quadro RP.
In dichiarazione devono essere riportati i dati catastali dell’immobile e la rata annuale della detrazione.
Se il contribuente ha più interventi agevolati riferiti ad anni diversi, ogni quota deve essere indicata correttamente, seguendo le istruzioni del modello dichiarativo dell’anno di riferimento.
5. Capienza fiscale: perché non sempre si recupera tutta la detrazione
La capienza fiscale è uno degli aspetti più importanti e più sottovalutati.
Avere diritto alla detrazione non significa automaticamente recuperarla tutta.
La detrazione non è un contributo pagato direttamente dallo Stato e non viene rimborsata se supera l’IRPEF dovuta. Funziona come uno sconto sull’imposta: ogni anno il contribuente può usare la rata di detrazione solo fino a concorrenza dell’IRPEF lorda dovuta.
Se in un anno la rata di detrazione è più alta dell’imposta disponibile, la parte eccedente si perde.
Esempio pratico
Un contribuente installa un impianto fotovoltaico da 18.000 euro sulla propria abitazione principale.
La detrazione al 50% è pari a:
- detrazione complessiva: 9.000 euro;
- quota annuale: 900 euro per 10 anni.
Per recuperare interamente il beneficio, il contribuente deve avere ogni anno almeno 900 euro di IRPEF utilizzabile.
Se in un determinato anno la sua IRPEF è pari a 600 euro, potrà usare solo 600 euro di detrazione. I 300 euro residui non vengono rimborsati e non si trasferiscono agli anni successivi.
Tre profili a confronto
| Profilo | Reddito lordo indicativo | IRPEF disponibile | Recupero della detrazione |
| Pensionato con reddito basso | 11.000 € | molto bassa o nulla | rischio di perdere gran parte del beneficio |
| Lavoratore dipendente medio | 28.000 € | sufficiente | probabile recupero integrale |
| Professionista o dipendente con reddito alto | 60.000 € | sufficiente | probabile recupero integrale, salvo limiti specifici |
Questo non significa che i redditi bassi non possano mai beneficiare della detrazione. Significa però che, prima di intestare fattura e bonifico, conviene verificare chi nel nucleo familiare ha effettivamente capienza IRPEF.
In alcuni casi può essere opportuno valutare l’intestazione della spesa a un familiare convivente con maggiore imposta disponibile, fermo restando che l’aliquota applicabile potrebbe non essere quella maggiorata del 50% se il soggetto non è proprietario o titolare di diritto reale sull’abitazione principale.
5.1 Il limite per redditi superiori a 75.000 euro
Dal 2025 è stato introdotto un limite complessivo ad alcuni oneri e spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. La regola è disciplinata dall’art. 16-ter del TUIR e riguarda anche le annualità successive, salvo modifiche normative. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato indicazioni dedicate al riordino delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro. (infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it)
Questa regola non elimina automaticamente la detrazione fotovoltaico, ma può ridurre lo spazio fiscale disponibile per recuperarla.
Il limite si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente legato alla composizione familiare.
| Reddito complessivo | Importo base |
| Oltre 75.000 € e fino a 100.000 € | 14.000 € |
| Oltre 100.000 € | 8.000 € |
| Composizione familiare | Coefficiente |
| Nessun figlio fiscalmente a carico | 0,50 |
| 1 figlio fiscalmente a carico | 0,70 |
| 2 figli fiscalmente a carico | 0,85 |
| Più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio con disabilità | 1,00 |
Esempio
Un contribuente con reddito complessivo di 110.000 euro e un figlio fiscalmente a carico ha un limite pari a:
8.000 × 0,70 = 5.600 euro
Questo importo rappresenta il tetto complessivo di alcune spese detraibili. Se nello stesso anno il contribuente ha già molte detrazioni in corso — ad esempio mutui, spese edilizie, assicurazioni, istruzione o altre rate fiscali — una parte della detrazione fotovoltaico potrebbe non essere utilizzabile.
Per le rate riferite a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, il limite non si applica. Il nuovo tetto riguarda le spese sostenute dal 2025 in avanti, secondo le regole previste dalla norma.
6. Checklist fiscale: cosa verificare con il commercialista prima di procedere
Prima di firmare il contratto e sostenere la spesa, è utile fare una verifica fiscale preventiva.
Non serve trasformarsi in commercialisti. Serve però arrivare al confronto con le domande giuste.
6.1 Capienza IRPEF
La prima verifica riguarda la capienza fiscale.
Domanda da fare:
Ho abbastanza IRPEF per recuperare ogni anno la quota di detrazione?
Questo controllo è particolarmente importante per pensionati, redditi bassi, contribuenti con molte detrazioni già in corso o persone che prevedono variazioni significative del reddito nei prossimi anni.
6.2 Aliquota corretta: 50% o 36%
La seconda verifica riguarda l’aliquota applicabile.
Domanda da fare:
Nel mio caso posso accedere al 50% o devo considerare il 36%?
La risposta dipende da:
- tipo di immobile;
- utilizzo come abitazione principale;
- soggetto che sostiene la spesa;
- titolarità di proprietà o altro diritto reale;
- eventuale presenza di locazione, comodato o comproprietà.
6.3 Intestazione di fatture e bonifici
Fatture e bonifici devono essere coerenti con il soggetto che intende portare la spesa in detrazione.
Domanda da fare:
A chi devono essere intestati fattura e bonifico per non perdere la detrazione?
Questo punto è fondamentale nei casi in cui la spesa venga sostenuta da coniuge, familiare convivente, comproprietario, locatario o comodatario.
6.4 Bonifico parlante
Il pagamento deve essere effettuato con bonifico parlante per detrazioni fiscali.
Domanda da fare:
La causale e i codici fiscali inseriti nel bonifico sono corretti?
La ricevuta deve essere conservata insieme alla fattura.
6.5 Massimale disponibile
Il limite di 96.000 euro vale per unità immobiliare e comprende anche eventuali altri lavori agevolabili.
Domanda da fare:
Ho già sostenuto altre spese di ristrutturazione che riducono il massimale disponibile?
Questo controllo è importante quando il fotovoltaico viene installato insieme ad altri lavori sull’abitazione.
6.6 Redditi superiori a 75.000 euro
Chi ha redditi superiori a 75.000 euro deve considerare il limite complessivo agli oneri detraibili.
Domanda da fare:
Il tetto dell’art. 16-ter TUIR può ridurre la parte di detrazione effettivamente utilizzabile?
Questo controllo è particolarmente importante per contribuenti con redditi elevati e molte detrazioni già attive.
6.7 Casi particolari
Vanno valutati con attenzione:
- comproprietà;
- vendita dell’immobile;
- successione;
- familiare convivente;
- locazione;
- comodato;
- lavori condominiali;
- presenza di vecchi incentivi GSE;
- impianti già esistenti oggetto di revamping o integrazione.
In questi casi è opportuno verificare in anticipo come intestare i documenti e come gestire le rate residue.
7. Fotovoltaico in condominio: come si ripartisce la detrazione
Il fotovoltaico può essere installato anche sulle parti comuni di un edificio condominiale, ad esempio sul tetto.
In questo caso la detrazione viene attribuita ai singoli condomini in proporzione alla quota di spesa loro imputata, generalmente secondo i millesimi di proprietà o secondo il diverso criterio deliberato dall’assemblea, se ammesso.
7.1 Ripartizione millesimale
Esempio:
Un condominio delibera l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni per una spesa complessiva di 50.000 euro.
Un condomino possiede 120 millesimi.
La sua quota di spesa sarà:
50.000 × 120 / 1.000 = 6.000 euro
Se l’unità immobiliare è abitazione principale e il condomino ha i requisiti per l’aliquota al 50%, la detrazione sarà:
6.000 × 50% = 3.000 euro
Recupero annuale:
300 euro all’anno per 10 anni
Se un altro condomino ha una seconda casa e una quota di spesa pari a 4.000 euro, con aliquota al 36% la detrazione sarà:
4.000 × 36% = 1.440 euro
Recupero annuale:
144 euro all’anno per 10 anni
7.2 Il ruolo dell’amministratore
Nei lavori condominiali, l’amministratore ha un ruolo operativo centrale.
In particolare:
- effettua i pagamenti con bonifico parlante;
- conserva la documentazione tecnica e contabile;
- raccoglie fatture, ricevute e pratiche;
- comunica ai condomini la quota di spesa attribuita;
- rilascia la certificazione utile per la dichiarazione dei redditi.
Per il singolo condomino è importante conservare la certificazione ricevuta dall’amministratore e verificare che la propria quota sia stata effettivamente versata entro l’anno fiscale di riferimento.
7.3 Criterio di cassa
Per le persone fisiche conta il criterio di cassa: rileva l’anno in cui la spesa viene effettivamente pagata.
Nel condominio questo significa che, ai fini della detrazione, è importante verificare quando il condomino ha versato la propria quota e quando l’amministratore ha effettuato i pagamenti all’impresa.
8. Casi particolari: vendita, eredità, comproprietà, familiare convivente
La detrazione fotovoltaico può diventare più complessa quando intervengono situazioni familiari, patrimoniali o contrattuali particolari.
I casi più frequenti sono vendita dell’immobile, successione, comproprietà, spese sostenute dal coniuge o da un familiare convivente, locazione e comodato.
8.1 Vendita dell’immobile
In caso di vendita dell’immobile durante il periodo di fruizione della detrazione, le rate residue si trasferiscono normalmente all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
Se il venditore vuole mantenere le rate residue, questa scelta deve essere indicata espressamente nell’atto di vendita.
Il consiglio operativo è di affrontare il tema prima del rogito, perché una pattuizione successiva può essere insufficiente o comunque creare incertezze.
8.2 Successione
In caso di decesso del contribuente che stava usufruendo della detrazione, le rate residue possono trasferirsi all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Questo significa che non basta essere eredi: occorre anche mantenere la disponibilità concreta dell’immobile.
Se l’immobile viene locato o non resta nella disponibilità diretta dell’erede, la prosecuzione della detrazione può venire meno.
8.3 Comproprietà
In caso di comproprietà, la detrazione spetta a chi sostiene effettivamente la spesa.
Non è necessario che la ripartizione della detrazione segua esattamente le quote di proprietà, purché fatture, bonifici e documentazione dimostrino chi ha pagato.
Se entrambi i comproprietari intendono detrarre, è opportuno indicare correttamente i codici fiscali dei beneficiari nel bonifico e mantenere coerenza tra pagamenti, fatture e dichiarazione.
8.4 Marito e moglie
Marito e moglie possono dividersi la detrazione se entrambi sostengono la spesa e i documenti sono coerenti.
Questo può essere utile quando uno dei due ha IRPEF insufficiente per recuperare tutta la quota annuale.
Esempio:
- spesa totale: 18.000 euro;
- detrazione al 50%: 9.000 euro;
- rata annuale totale: 900 euro.
Se la spesa viene ripartita al 50% tra i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione una quota annuale di 450 euro, a condizione che entrambi abbiano capienza fiscale.
8.5 Familiare convivente
Il familiare convivente può sostenere la spesa e beneficiare della detrazione se ricorrono le condizioni previste dalla normativa e la documentazione è correttamente intestata.
Tuttavia, per accedere all’aliquota maggiorata del 50%, non basta che l’immobile sia abitazione principale del proprietario. Occorre verificare anche il titolo del soggetto che sostiene la spesa.
Se il familiare convivente non è proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile, l’aliquota applicabile può essere quella ordinaria del 36%.
Questo è uno dei casi in cui la verifica preventiva con commercialista o CAF è particolarmente importante.
8.6 Locatario e comodatario
Anche locatari e comodatari possono accedere alla detrazione se sostengono la spesa, hanno un titolo valido sull’immobile e dispongono dell’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dei lavori.
È opportuno che:
- il contratto di locazione o comodato sia registrato;
- l’autorizzazione del proprietario sia scritta;
- fatture e bonifici siano intestati correttamente;
- venga verificata l’aliquota applicabile.
Anche in questo caso, salvo situazioni particolari, l’aliquota applicabile è generalmente il 36%.
9. Prima di installare: i tre controlli fiscali che fanno la differenza
Nel 2026 la detrazione per ristrutturazione edilizia resta molto interessante per chi installa un impianto fotovoltaico sull’abitazione principale.
Tuttavia, il beneficio fiscale non dipende solo dall’aliquota indicata dalla norma. Dipende soprattutto da tre controlli pratici.
9.1 Capienza fiscale
Il primo controllo riguarda l’IRPEF.
Se la rata annuale della detrazione è superiore all’imposta disponibile, la parte eccedente si perde. Questo è il punto più importante per pensionati, redditi bassi e contribuenti con molte detrazioni già in corso.
9.2 Pagamento corretto
Il secondo controllo riguarda il bonifico parlante.
Il pagamento deve essere eseguito con la modalità corretta, inserendo causale, codici fiscali, partita IVA dell’impresa e riferimento alla fattura. La ritenuta applicabile sui bonifici parlanti è pari all’11% dal 1° marzo 2024.
9.3 Intestazione coerente dei documenti
Il terzo controllo riguarda la coerenza tra chi paga, chi riceve la fattura e chi porta la spesa in detrazione.
Questo aspetto è decisivo nei casi di coniugi, familiari conviventi, comproprietari, locatari, comodatari e lavori condominiali.
Prima di firmare il contratto, conviene quindi verificare:
- chi deve essere indicato in fattura;
- chi deve effettuare il bonifico;
- quale aliquota si applica;
- quanta detrazione sarà davvero recuperabile;
- quali documenti dovranno essere conservati.
Una guida fiscale non sostituisce il commercialista, ma permette al privato di arrivare preparato, fare le domande giuste e ridurre il rischio di errori formali che potrebbero compromettere il beneficio.
Per approfondire la parte tecnica e capire quali spese accessorie possono rientrare insieme all’impianto, consulta la guida dedicata: Cosa è detraibile col fotovoltaico nel 2026: wallbox, linea vita, accumulo e pratiche edilizie.
10. Domande frequenti
Quale detrazione si applica al fotovoltaico residenziale nel 2026?
Per le spese sostenute nel 2026, il fotovoltaico domestico può beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia. L’aliquota è pari al 50% se l’intervento riguarda l’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale. Negli altri casi, l’aliquota è generalmente pari al 36%. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione viene recuperata in 10 quote annuali.
Il 50% vale anche per la seconda casa?
No. Nel 2026 l’aliquota maggiorata del 50% riguarda l’abitazione principale, a condizione che il soggetto che sostiene la spesa sia proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile. Per seconde case e altri immobili, l’aliquota è generalmente pari al 36%.
Cosa significa recuperare la detrazione in 10 anni?
Significa che il beneficio fiscale viene diviso in 10 rate annuali di pari importo. Ad esempio, una detrazione complessiva di 9.000 euro viene recuperata come sconto IRPEF di 900 euro all’anno per 10 anni.
Cosa succede se non ho abbastanza IRPEF?
Se la tua IRPEF annua è inferiore alla rata di detrazione, puoi usare la detrazione solo fino a concorrenza dell’imposta dovuta. La parte eccedente non viene rimborsata e non può essere recuperata negli anni successivi.
Il sistema di accumulo è detraibile?
Sì, il sistema di accumulo collegato all’impianto fotovoltaico può rientrare nella detrazione, se correttamente integrato, documentato e collegato all’intervento agevolabile. È comunque opportuno verificare caso per caso, soprattutto se l’accumulo viene installato su un impianto esistente o già incentivato.
Che cos’è il bonifico parlante?
Il bonifico parlante è il bonifico bancario o postale utilizzato per le detrazioni fiscali. Deve contenere causale normativa, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o partita IVA dell’impresa e riferimento alla fattura pagata.
La ritenuta sul bonifico parlante è ancora dell’8%?
No. Per i bonifici effettuati dal 1° marzo 2024, la ritenuta applicata da banche e Poste è pari all’11%. Molti articoli online riportano ancora il vecchio dato dell’8%, ma per le spese sostenute nel 2026 il riferimento corretto è l’11%.
La ritenuta dell’11% è un costo per il cliente?
No. Il cliente paga l’intero importo della fattura. La ritenuta viene trattenuta dalla banca o dalle Poste sull’importo accreditato all’impresa e rappresenta un anticipo sulle imposte dovute dall’impresa stessa.
Posso usare ancora lo sconto in fattura o la cessione del credito?
Per i nuovi interventi ordinari rientranti nell’art. 16-bis TUIR, la modalità normalmente praticabile è la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Sconto in fattura e cessione del credito sono bloccati per la generalità dei nuovi interventi dal 17 febbraio 2023, salvo specifiche deroghe.
Chi ha redditi sopra 75.000 euro perde la detrazione?
No, non la perde automaticamente. Tuttavia, dal 2025 esiste un limite complessivo ad alcune spese detraibili per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Questo limite può ridurre la parte di detrazione effettivamente utilizzabile, soprattutto se il contribuente ha già molte altre detrazioni in corso.
Se vendo casa, cosa succede alle rate residue?
In caso di vendita dell’immobile, le rate residue della detrazione si trasferiscono normalmente all’acquirente, salvo diverso accordo indicato nell’atto di vendita. Se il venditore vuole mantenere le rate residue, la pattuizione deve essere inserita espressamente nel rogito.
Marito e moglie possono dividersi la detrazione?
Sì, se entrambi sostengono effettivamente la spesa e la documentazione è coerente. Fatture e bonifici devono consentire di individuare correttamente i soggetti che porteranno la spesa in detrazione e le rispettive quote.
Il familiare convivente può detrarre il fotovoltaico?
Il familiare convivente può detrarre la spesa se ricorrono le condizioni previste e se sostiene effettivamente il costo. Tuttavia, se non è proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile, potrebbe non accedere all’aliquota maggiorata del 50% e rientrare invece nell’aliquota ordinaria del 36%.
Il fotovoltaico condominiale è detraibile?
Sì, l’impianto fotovoltaico installato sulle parti comuni condominiali può rientrare nella detrazione. La spesa viene ripartita tra i condomini secondo i millesimi o secondo il criterio deliberato, e ciascun condomino detrae la propria quota se ha sostenuto effettivamente la spesa.
Disclaimer finale
Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla data di pubblicazione indicata. La normativa fiscale può essere modificata da nuove leggi, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate o interpretazioni successive.
Prima di sostenere la spesa, è consigliabile verificare con un commercialista o CAF:
- aliquota applicabile;
- capienza IRPEF;
- corretta intestazione di fatture e bonifici;
- eventuali limiti per redditi superiori a 75.000 euro;
- cumulabilità con altri incentivi;
- documentazione da conservare.
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