La Nuova Sabatini è uno degli strumenti più usati dalle PMI italiane per finanziare beni strumentali, e la sua linea “green” riconosce un contributo maggiorato agli investimenti a basso impatto ambientale. Sul fotovoltaico, però, l’ammissibilità non è automatica: dipende dal codice ATECO dell’impresa, da come l’impianto viene iscritto a bilancio e dalle certificazioni ambientali. Questa guida spiega esattamente quando funziona e quando no, sulla base delle regole MIMIT vigenti.
In sintesi
- La Nuova Sabatini è un contributo in conto impianti del MIMIT concesso a fronte di un finanziamento bancario o leasing per l’acquisto di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Non finanzia direttamente il bene: abbatte il costo degli interessi.
- La linea “investimenti green” riconosce un contributo calcolato al tasso convenzionale del 3,575% anziché al 2,75% degli investimenti ordinari, per le domande presentate dal 1° gennaio 2023.
- Il fotovoltaico è ammissibile, ma con un vincolo decisivo: per le imprese che non svolgono attività di produzione di energia elettrica (codici ATECO 35.11 e 35.12) né attività agricola, l’acquisto del solo impianto non è ammissibile. Deve far parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale.
- L’impianto deve essere classificabile alle voci B.II.2 o B.II.3 dello stato patrimoniale: gli impianti infissi al suolo (voce B.II.1) sono esclusi.
- Per ottenere la maggiorazione green serve una certificazione ambientale di processo oppure, in alternativa, certificazioni ambientali di prodotto o autodichiarazioni ambientali per ciascun bene green.
- Finanziamento tra 20.000 e 4.000.000 di euro, durata massima 5 anni, sportello sempre aperto fino a esaurimento risorse.
- Risorse disponibili al 13 luglio 2026: 1.303.244.703,06 euro sulla linea ordinaria e 77.187.326,00 euro sulla linea Capitalizzazione.
- Non è accessibile a privati, Pubbliche Amministrazioni e grandi imprese: è riservata alle micro, piccole e medie imprese.
Che cos’è la Nuova Sabatini e come funziona il contributo?
La misura Beni strumentali, nota come “Nuova Sabatini”, è l’agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo. Il riferimento normativo di base è l’articolo 2, comma 4, del D.L. 69/2013, la disciplina attuale è quella del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e della circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823.
Il meccanismo va capito bene, perché è la fonte del malinteso più comune sulla misura. La Nuova Sabatini non dà soldi per comprare l’impianto. Funziona così:
- La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, insieme alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale.
- La banca verifica, chiede la prenotazione delle risorse al Ministero e delibera il finanziamento.
- Il MIMIT adotta il provvedimento di concessione e, a investimento ultimato, eroga un contributo in conto impianti.
Il contributo è pari agli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento di durata quinquennale e di importo uguale all’investimento, a un tasso annuo prestabilito. Il punto che sorprende molti imprenditori: secondo il MIMIT non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo concesso dal Ministero. Se la banca vi applica il 6%, il contributo resta calcolato sul tasso convenzionale. Se vi applica l’1%, idem. Il contributo è una somma a fondo perduto che arriva a prescindere dalle condizioni reali del prestito.
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI fino all’80%, deve avere durata non superiore a 5 anni (compreso un eventuale preammortamento fino a 12 mesi), importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro ed essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Può coprire fino al 100% dell’investimento.
Il fotovoltaico rientra nella Nuova Sabatini?
Sì, ma la risposta completa è più articolata di quella che si legge in giro, e ignorarla è il modo più rapido per farsi respingere la pratica.
Le FAQ ufficiali del MIMIT, alla voce 6.2, stabiliscono tre regimi distinti in funzione dell’attività svolta dall’impresa:
| Tipo di impresa | Ammissibilità dell’impianto fotovoltaico |
|---|---|
| Imprese di produzione di energia elettrica (ATECO 35.11 e 35.12) | È ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia |
| Imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. | È ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili |
| Tutte le altre imprese (manifattura, logistica, commercio, servizi, turismo…) | Non è ammissibile il singolo acquisto. L’impianto è ammissibile solo se parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale, coerente con l’attività dell’impresa |
Tradotto per la stragrande maggioranza delle PMI italiane: non potete usare la Nuova Sabatini per comprare soltanto l’impianto fotovoltaico. Se la vostra domanda contiene solo l’impianto e voi siete un’azienda meccanica, un’azienda alimentare o un albergo, la pratica non è ammissibile. L’impianto deve accompagnare altri beni strumentali — un macchinario, una linea produttiva, attrezzature — all’interno di un programma che risulti coerente e funzionale.
Questa è la ragione per cui la Nuova Sabatini funziona bene per chi sta già rinnovando il parco macchine e vuole aggiungere l’autoproduzione di energia al progetto, e non funziona affatto per chi vuole solo mettere i pannelli sul tetto. Se il vostro obiettivo è esclusivamente il fotovoltaico, lo strumento corretto è un altro: ne parliamo più avanti.
Il vincolo di bilancio: l’impianto non deve essere infisso al suolo
C’è un secondo filtro, tecnico e altrettanto tagliente. Il MIMIT precisa che l’acquisto di un impianto di produzione energetica è ammissibile solo nel caso di beni classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale (articolo 2424 del codice civile), non corrispondenti quindi ad impianti infissi al suolo. Non sono ammissibili gli impianti ascrivibili alla voce B.II.1 “Terreni e fabbricati” — e il MIMIT cita a titolo esemplificativo gli impianti eolici di qualsivoglia entità.
Cosa significa in pratica:
- Fotovoltaico su copertura di capannone, tetto o pensilina: tipicamente iscrivibile a B.II.2 “Impianti e macchinari”. Compatibile.
- Fotovoltaico a terra su struttura fissa infissa al suolo: rischia la classificazione a B.II.1. Incompatibile.
È una distinzione contabile, non ideologica, e va risolta con il commercialista prima di presentare la domanda, non dopo. Se state valutando un impianto a terra, il perimetro normativo cambia radicalmente: ne abbiamo scritto nella guida al fotovoltaico su terreno. Se invece l’impianto va sulla copertura di un capannone, il terreno di gioco è quello descritto nella nostra guida all’impianto fotovoltaico industriale su capannoni.
Vale la pena aggiungere che le stesse regole valgono per le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici: il MIMIT ne conferma l’ammissibilità alle voci B.II.2 e B.II.3, diverse dagli impianti infissi al suolo, per le imprese con ATECO 35.15 oppure — di nuovo — nell’ambito di un più ampio programma di investimento organico e funzionale.
Quanto vale il contributo della Nuova Sabatini green?
Il contributo è calcolato sugli interessi di un piano convenzionale di ammortamento a rate semestrali costanti della durata di 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento. I tassi convenzionali sono fissati dalla norma:
| Linea di intervento | Tasso convenzionale annuo |
|---|---|
| Investimenti ordinari in beni strumentali | 2,75% |
| Investimenti 4.0 | 3,575% |
| Investimenti green (domande dal 1° gennaio 2023) | 3,575% |
| Capitalizzazione — micro e piccole imprese | 5% |
| Capitalizzazione — medie imprese | 3,575% |
In termini di incidenza sull’investimento, il contributo ordinario vale attorno al 7,7% dell’importo agevolato, mentre quello green e 4.0 supera di poco il 10%. Su un investimento da 300.000 euro in linea green si parla quindi di un contributo nell’ordine dei 30.000 euro a fondo perduto.
Attenzione a non prendere queste percentuali come oro colato: il MIMIT pubblica un foglio di calcolo ufficiale del contributo nella sezione dedicata alla presentazione delle domande, ed è quello l’unico riferimento da usare per un business plan. Le guide online riportano percentuali leggermente diverse tra loro proprio perché arrotondano.
Il tetto che quasi nessuno menziona: le intensità massime di aiuto
Qui c’è un dettaglio che può ribaltare i conti e che le guide generaliste saltano quasi sempre. La Nuova Sabatini non è in regime de minimis: è un aiuto di Stato comunicato in esenzione, concesso nei limiti delle intensità di aiuto massime previste dai regolamenti unionali. Per le concessioni successive al 30 giugno 2023, secondo il MIMIT:
| Regolamento | Settore | Intensità massima |
|---|---|---|
| Reg. (UE) 651/2014 (GBER) | Settore “altro” — piccole imprese | 20% |
| Reg. (UE) 651/2014 (GBER) | Settore “altro” — medie imprese | 10% |
| Reg. (UE) 2022/2472 (ABER) | Produzione di prodotti agricoli | 65% |
| Reg. (UE) 2022/2473 (FIBER) | Pesca e acquacoltura | 50% |
Rileggete la riga delle medie imprese accanto al valore del contributo green: il massimale è il 10%, e il contributo green vale poco più del 10%. Il margine è praticamente nullo. Per una media impresa, questo significa che sommare un altro aiuto di Stato sulle stesse spese — un bando regionale, un contributo camerale — può far sforare il tetto e comportare la riduzione del contributo. Per le piccole imprese, con il 20%, il margine c’è ed è consistente.
Non è un dettaglio da rimandare al commercialista a pratica avviata: è una verifica da fare in fase di progetto.
Come si ottiene la maggiorazione “green”? Le certificazioni ambientali
Ottenere il 3,575% invece del 2,75% non è automatico per il solo fatto di installare un impianto rinnovabile. Il MIMIT definisce gli “investimenti green” come macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, acquistati nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi.
Il riconoscimento passa da un’attestazione che il legale rappresentante rende nel modulo RU, cioè in sede di richiesta di erogazione — non in sede di domanda. Le strade sono due, alternative:
Strada A — Certificazione ambientale di processo. L’impresa attesta di possedere, alla data di presentazione della richiesta di erogazione, un’idonea certificazione ambientale di processo tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C alla circolare 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277. Deve essere rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato.
Strada B — Certificazioni o autodichiarazioni ambientali di prodotto. In assenza della certificazione di processo, l’impresa attesta che ciascuno dei beni rientranti nella linea green è coperto da una certificazione ambientale di prodotto o da un’idonea autodichiarazione ambientale, tra quelle elencate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C. Servono inoltre le dichiarazioni liberatorie dei fornitori (allegato 4), che attestino sia il requisito di bene nuovo di fabbrica sia la sussistenza delle certificazioni.
La FAQ 6.B.6 del MIMIT è esplicita sugli impianti rinnovabili: se l’impresa non possiede la certificazione ambientale di processo, tutti i beni green, inclusi gli impianti di produzione energetica, devono essere corredati delle idonee certificazioni ambientali di prodotto o autodichiarazioni ambientali.
L’implicazione operativa è concreta: la scelta del fornitore e dei componenti non è indifferente. Un impianto assemblato con moduli e inverter privi della documentazione ambientale richiesta può risultare tecnicamente perfetto e ciò nonostante non accedere alla maggiorazione. È una cosa che si verifica in fase di preventivo, non in fase di rendicontazione, quando ormai i beni sono acquistati.
Se state costruendo il fascicolo e volete sapere quale documentazione ambientale accompagna i componenti che vi vengono proposti, parlatene con i nostri tecnici prima di firmare l’ordine.
Nuova Sabatini per imprese, privati e Pubblica Amministrazione
Imprese e PMI: gli unici destinatari
La misura è riservata alle micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, non in difficoltà, con sede legale o unità locale in Italia.
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative (sezione L della classificazione ATECO 2025).
Le grandi imprese sono escluse: la dimensione si rileva alla data di presentazione della domanda, e il MIMIT chiarisce che una media impresa che diventa grande dopo la domanda mantiene comunque i requisiti.
Un vincolo operativo spesso sottovalutato: a ciascun programma di investimento deve corrispondere una sola unità locale, presso cui devono essere ubicati tutti i beni. Se avete tre stabilimenti e volete il fotovoltaico su ognuno, servono tre domande distinte.
Privati e famiglie: la Nuova Sabatini non fa per voi
Un privato non può accedere alla Nuova Sabatini. La misura è rivolta esclusivamente alle imprese iscritte al Registro delle imprese: non esiste alcuna linea per i cittadini o per gli immobili residenziali.
Per il fotovoltaico domestico gli strumenti sono altri: la detrazione fiscale sulle spese di ristrutturazione, di cui abbiamo parlato nella guida alla detrazione 50% per ristrutturazione e fotovoltaico 2026, oppure — per i nuclei familiari in condizione di disagio economico — il Reddito Energetico Nazionale gestito dal GSE.
Attenzione a un equivoco frequente: essere titolari di partita IVA non basta. Serve essere impresa iscritta al Registro delle imprese, con un programma di investimento su beni strumentali correlati all’attività svolta. Un professionista che vuole il fotovoltaico sulla propria abitazione resta nel perimetro degli incentivi per i privati.
Pubbliche Amministrazioni: escluse come enti, non sempre come società partecipate
Un ente pubblico non può accedere alla Nuova Sabatini: un Comune, una scuola, un’azienda sanitaria non sono imprese iscritte al Registro delle imprese e non rientrano nella definizione di PMI.
Esiste però una precisazione utile: le società a partecipazione pubblica che siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese, che rispettino i parametri dimensionali di PMI e che non ricadano nei settori esclusi possono, in linea di principio, presentare domanda. Il punto critico è la qualifica di PMI: la raccomandazione 2003/361/CE prevede regole specifiche per le imprese collegate a enti pubblici, e la verifica va fatta caso per caso sui parametri dimensionali consolidati. Non è una scorciatoia: è una fattispecie da istruire con attenzione.
Per gli interventi diretti sul patrimonio pubblico i riferimenti restano il Conto Termico, i fondi PNRR e la programmazione regionale, come raccogliamo nella nostra sezione dedicata alla Pubblica Amministrazione.
La Nuova Sabatini è cumulabile con l’iperammortamento?
Sì, e questa è la notizia più interessante del 2026 per le PMI che investono.
Il MIMIT chiarisce che le agevolazioni Nuova Sabatini sono fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato. I limiti di cumulo scattano solo quando l’altra agevolazione è un aiuto di Stato.
| Altra misura | Cumulabile con Nuova Sabatini? | Condizione |
|---|---|---|
| Iperammortamento e crediti d’imposta su beni strumentali | Sì | Non sono aiuti di Stato: nessun limite di intensità. Resta il divieto di superare il costo sostenuto |
| Credito d’imposta Transizione 5.0 | Sì | Il MIMIT lo qualifica come non aiuto di Stato; vale il limite del costo sostenuto |
| Credito d’imposta Mezzogiorno / ZES | Sì | Nei limiti delle intensità massime del regolamento di esenzione applicabile |
| Bandi regionali e camerali (aiuti di Stato) | Sì, ma con cautela | Il cumulo non deve far superare l’intensità di aiuto più elevata applicabile |
| Interventi PNRR | Sì | Nei limiti delle intensità massime e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento |
| Conto Energia | Sì | Nei limiti dell’art. 26 del D.Lgs. 28/2011 e dei regolamenti di esenzione |
L’abbinata Nuova Sabatini più iperammortamento è oggi la combinazione più efficiente per un programma di investimento che includa il fotovoltaico: il contributo MIMIT abbatte il costo del finanziamento, la maggiorazione fiscale abbatte la base imponibile. Abbiamo dedicato un approfondimento specifico all’iperammortamento 2026 per fotovoltaico e BESS.
Una precisazione che evita brutte sorprese in dichiarazione: quando si cumulano, il contributo Sabatini incassato riduce la base su cui si calcola la maggiorazione fiscale. I due benefici si sommano, ma non si moltiplicano. Va detto anche che, essendo il fotovoltaico un bene che difficilmente rientra tra i beni 4.0 dell’allegato 6/A, la linea corretta per l’impianto è quasi sempre quella green, mentre i macchinari che lo accompagnano nel programma possono seguire la linea 4.0. Un programma può essere “misto”.
Quali risorse ci sono e quanto tempo resta?
La Legge di Bilancio 2026 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 650 milioni di euro per il periodo 2026 e 2027. Secondo l’avviso MIMIT del 24 marzo 2026, la dotazione è ripartita in 200 milioni per il 2026 e 450 milioni per il 2027.
Il dato che conta davvero è però il contatore ufficiale delle risorse pubblicato dal MIMIT. All’elaborazione del 13 luglio 2026, le risorse disponibili risultano:
| Linea | Risorse disponibili (13 luglio 2026) |
|---|---|
| Nuova Sabatini (linea ordinaria) | 1.303.244.703,06 euro |
| Nuova Sabatini Capitalizzazione | 77.187.326,00 euro |
Lo sportello non ha una scadenza fissa: le domande si presentano fino all’esaurimento delle risorse disponibili e alla conseguente chiusura, comunicata con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Questo rende la misura meno “click day” di altre — la dotazione residua è ampia — ma la linea Capitalizzazione ha una capienza sensibilmente più ridotta ed è quella che storicamente si esaurisce prima.
Trattandosi di risorse che cambiano di settimana in settimana, prima di impostare il piano vale sempre la pena controllare il contatore aggiornato sulla pagina MIMIT della misura.
La novità aperta: l’obbligo di polizza catastrofale
Un punto da tenere d’occhio. Il decreto ministeriale 18 giugno 2025 ha modificato la disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per tenere conto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Il MIMIT segnala espressamente che la disciplina della Nuova Sabatini sarà adeguata mediante un successivo decreto interministeriale, attualmente in fase di finalizzazione. Alla data di questo articolo quel decreto non risulta ancora pubblicato: chi presenta domanda oggi dovrebbe monitorarne l’uscita, perché potrebbe introdurre un nuovo adempimento a carico dei beneficiari.
Come si presenta la domanda? Procedura e trappole
La domanda si compila esclusivamente sulla piattaforma benistrumentali.dgiai.gov.it, accessibile con SPID, CNS o CIE personali del legale rappresentante o dei soggetti autorizzati. Va poi firmata digitalmente e trasmessa via PEC alla banca o all’intermediario finanziario prescelto tra quelli aderenti alla convenzione MIMIT-ABI-Cassa Depositi e Prestiti.
| Fase | Termine |
|---|---|
| Avvio del programma di investimento | Successivo alla data di trasmissione della domanda via PEC alla banca |
| Integrazioni richieste dal soggetto finanziatore | Entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza |
| Conclusione dell’investimento | Entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Nessuna proroga |
| Richiesta Unica di erogazione (modulo RU) | Entro 120 giorni dal termine ultimo per la conclusione dell’investimento |
| Quote successive alla prima | Cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente |
| Divieto di alienazione dei beni | 3 anni dalla data di ultimazione del programma |
I quattro errori che fanno saltare la pratica
1. Avviare l’investimento prima di inviare la domanda. È l’errore fatale e irreversibile. Il programma si considera avviato quando si verifica per prima una di queste condizioni: impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (contratti, conferme d’ordine), emissione di fatture, pagamenti anche in acconto. Una conferma d’ordine firmata il giorno prima della PEC alla banca invalida tutto. Anche la stipula del contratto di finanziamento deve essere successiva alla domanda.
2. Dimenticare il CUP sulle fatture. Le fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo, devono riportare il Codice Unico di Progetto generato dalla piattaforma, insieme alla dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”. Una fattura trovata sprovvista di CUP in sede di controllo non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente. Buona notizia recente: dal 27 gennaio 2026, nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile un servizio web che consente di integrare il CUP direttamente sulla fattura, introdotto dal provvedimento n. 563301/2025 del 10 dicembre 2025.
3. Sbagliare l’attribuzione alle linee di intervento. Le spese devono possedere i requisiti della linea indicata in domanda e nel provvedimento di concessione. Il MIMIT è categorico: le spese che non presentano i requisiti della propria linea non sono ammissibili a valere sulle altre. Se dichiarate 50.000 euro di green e ne realizzate 70.000, i 20.000 in più non vengono riconosciuti né come green né come beni strumentali.
4. Confondere sostituzione con investimento. Non è ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. E non sono ammissibili i beni usati, rigenerati o oggetto di revamping: solo nuovi di fabbrica.
Nuova Sabatini o altri incentivi? Come scegliere
Se il fotovoltaico è l’unica cosa che vi interessa, la Nuova Sabatini probabilmente non è lo strumento giusto, per il motivo strutturale visto sopra: il divieto di finanziare il singolo impianto.
| Situazione dell’impresa | Strumento più adatto |
|---|---|
| Sta rinnovando macchinari e vuole aggiungere il fotovoltaico | Nuova Sabatini green, con l’impianto dentro il programma |
| Vuole solo l’impianto fotovoltaico per autoconsumo | Strumenti dedicati all’autoproduzione da rinnovabili, bandi regionali, iperammortamento |
| È una società di produzione di energia (ATECO 35.11/35.12) o agricola | Nuova Sabatini green: il singolo acquisto dell’impianto è ammesso |
| Vuole rafforzare il patrimonio oltre a investire | Nuova Sabatini Capitalizzazione: 5% per micro e piccole imprese |
| È una media impresa che ha già altri aiuti di Stato sulle stesse spese | Verificare il massimale GBER del 10% prima di procedere |
Se rientrate nel primo caso, l’impianto va progettato insieme al resto del programma, non aggiunto in coda: la coerenza tra fotovoltaico, consumi dei nuovi macchinari e attività dell’impresa è esattamente ciò che rende il programma “organico e funzionale” agli occhi del Ministero.
Domande frequenti sulla Nuova Sabatini green e il fotovoltaico
Posso usare la Nuova Sabatini solo per l’impianto fotovoltaico?
Dipende dall’attività dell’impresa. Per le imprese di produzione di energia elettrica (ATECO 35.11 e 35.12) e per le imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile è ammissibile il singolo acquisto dell’impianto. Per tutte le altre imprese il singolo acquisto non è ammissibile: l’impianto deve far parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale e coerente con l’attività svolta.
Quanto vale il contributo della Sabatini green?
Il contributo è pari agli interessi calcolati al tasso convenzionale del 3,575% annuo su un piano convenzionale di ammortamento a rate semestrali costanti della durata di 5 anni, di importo pari al finanziamento. Incide per poco più del 10% dell’investimento agevolato. Il MIMIT pubblica un foglio di calcolo ufficiale per determinare l’importo esatto.
Il fotovoltaico a terra è ammissibile alla Nuova Sabatini?
Solo se non risulta infisso al suolo. Il MIMIT ammette esclusivamente i beni classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale; gli impianti ascrivibili alla voce B.II.1 “Terreni e fabbricati” sono esclusi. Un impianto su copertura è tipicamente compatibile, un impianto a terra su struttura fissa va verificato con il commercialista prima della domanda.
Che certificazione serve per la maggiorazione green?
Alternativamente: una certificazione ambientale di processo tra quelle della sezione 1 dell’allegato 6/C, rilasciata da un organismo indipendente accreditato; oppure, per ciascun bene green, una certificazione ambientale di prodotto o un’autodichiarazione ambientale tra quelle delle sezioni 2A e 2B dello stesso allegato, con le dichiarazioni liberatorie dei fornitori. L’attestazione si rende nel modulo RU, in sede di richiesta di erogazione.
La Nuova Sabatini è cumulabile con l’iperammortamento?
Sì. Il MIMIT chiarisce che le agevolazioni Nuova Sabatini sono fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che non configurano aiuti di Stato. Resta il limite previsto dalla normativa fiscale: il cumulo non può portare al superamento del costo sostenuto.
La Nuova Sabatini è un aiuto de minimis?
No. È un aiuto di Stato comunicato in esenzione a valere sui regolamenti unionali del settore di riferimento. Le intensità massime, per le concessioni successive al 30 giugno 2023, sono del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie nel settore “altro” (GBER), del 65% per la produzione di prodotti agricoli (ABER) e del 50% per pesca e acquacoltura (FIBER).
Un privato o un Comune possono accedere alla Nuova Sabatini?
No. La misura è riservata alle micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese. Sono escluse le grandi imprese, le Pubbliche Amministrazioni e le persone fisiche. Sono inoltre escluse le imprese operanti nelle attività finanziarie e assicurative (sezione L della classificazione ATECO 2025).
Quanto tempo ho per completare l’investimento?
Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing. Il MIMIT è esplicito: non è possibile chiedere una proroga. La Richiesta Unica di erogazione va presentata entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca.
Fonti ufficiali
- MIMIT — Beni strumentali (Nuova Sabatini): scheda ufficiale della misura, requisiti, tassi convenzionali, spese ammissibili e contatore delle risorse disponibili (elaborazione 13 luglio 2026)
- MIMIT — Beni strumentali (Nuova Sabatini): Domande frequenti (FAQ), in particolare le voci 6.2, 6.B.1–6.B.6, 7.2 e 9.1–9.10
- MIMIT — Avviso del 24 marzo 2026: rifinanziamento della Nuova Sabatini per 650 milioni di euro
- MIMIT — Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 e successive modifiche e integrazioni
- MIMIT — Decreto interministeriale 22 aprile 2022
- MIMIT — Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 (Nuova Sabatini Capitalizzazione)
- MIMIT — Decreto ministeriale 18 giugno 2025 (obbligo di contratti assicurativi per calamità naturali ed eventi catastrofali)
- MIMIT — Elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla Convenzione MIMIT-ABI-CDP
- Legge 30 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), articolo 1, comma 227
Link alle fonti
- Scheda MIMIT della misura Beni strumentali — Nuova Sabatini
- FAQ ufficiali MIMIT sulla Nuova Sabatini
- Avviso MIMIT sul rifinanziamento da 650 milioni di euro
- Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823
- Testo vigente coordinato della circolare con allegati (PDF)
- Decreto interministeriale 22 aprile 2022
- Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43
- MIMIT — Presentazione domande e foglio di calcolo del contributo
- MIMIT — Erogazione del contributo
- Piattaforma benistrumentali.dgiai.gov.it
Ultimo aggiornamento dell’articolo: 15 luglio 2026. Il quadro di riferimento è la circolare 410823 del 6 dicembre 2022 e successive modifiche. Le risorse disponibili indicate si riferiscono all’elaborazione MIMIT del 13 luglio 2026 e variano di continuo: verificare sempre il contatore aggiornato. È inoltre atteso il decreto interministeriale di adeguamento della misura all’obbligo di polizza catastrofale.
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Diciamo anche l’altra metà, che non tutti dicono: se il fotovoltaico è l’unico investimento che avete in programma e non siete un’impresa energetica o agricola, la Nuova Sabatini non è la strada, e ve lo segnaliamo prima che impegniate tempo in una pratica bancaria destinata al rigetto. In quel caso vi indichiamo gli strumenti che funzionano davvero sul vostro caso.
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