Il decreto FER X definitivo è il meccanismo che, fino al 2030, sosterrà la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi vicini alla competitività di mercato. È stato firmato il 18 giugno 2026, ma non è ancora operativo: in questa guida trovi che cosa prevede, che cosa cambia rispetto al regime transitorio e come muoversi adesso senza commettere errori che precludono l’accesso all’incentivo.
In sintesi
- Il decreto FER X definitivo è stato firmato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 18 giugno 2026, dopo il via libera della Commissione europea dell’8 giugno 2026 sugli aiuti di Stato.
- Al 24 luglio 2026 il decreto non è ancora in vigore: è atteso il completamento dei controlli e la pubblicazione sul sito del MASE. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- Vale fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione stimata in 23 miliardi di euro e un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile.
- 10 GW sono riservati agli impianti fino a 1 MW in accesso diretto; 27,15 GW alle aste competitive del GSE, di cui 10 GW al fotovoltaico e 16,5 GW all’eolico.
- L’incentivo è un prezzo garantito per 20 anni: tariffa omnicomprensiva sotto i 200 kW, contratto per differenza a due vie sopra i 200 kW.
- Per il fotovoltaico sparisce la maggiorazione per insolazione geografica (+10 €/MWh al Nord, +4 €/MWh al Centro), sostituita da coefficienti per zona di mercato applicati alle offerte d’asta.
- Le regole operative del GSE sono attese entro 60 giorni dall’entrata in vigore, i prezzi ARERA per l’accesso diretto entro 90 giorni. La prima asta è attesa a inizio autunno 2026.
- Attenzione: per l’accesso diretto i lavori devono essere avviati dopo l’entrata in vigore del decreto. Anticipare il cantiere può far perdere l’incentivo.
Che cos’è il decreto FER X e perché si parla di “definitivo”?
Il FER X è il meccanismo di supporto alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione. Attua gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, la norma italiana di recepimento della direttiva RED II.
Si parla di decreto “definitivo” perché il precedente FER X Transitorio (D.M. 30 dicembre 2024) era una misura ponte: nasceva dal quadro emergenziale europeo legato al conflitto russo-ucraino e poteva concedere aiuti solo entro il 31 dicembre 2025. Il nuovo decreto poggia invece sulla disciplina europea a sostegno del Clean Industrial Deal, applicabile agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2030.
La differenza non è formale. Il transitorio era un ponte annuale, il definitivo è uno strumento strutturale quinquennale: per chi pianifica investimenti industriali, significa poter costruire un business plan su un orizzonte di programmazione stabile e non su una finestra di dodici mesi.
A che punto è l’iter del FER X definitivo?
Al 24 luglio 2026 la situazione è questa: il decreto è firmato ma non ancora in vigore. Secondo il comunicato del MASE del 18 giugno 2026, il testo è trasmesso agli organi di controllo — Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei Conti — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Ministero.
Dopo l’entrata in vigore si apre il calendario attuativo:
| Passaggio | Chi lo adotta | Termine |
|---|---|---|
| Regole operative per l’accesso al meccanismo | MASE, su proposta del GSE | entro 60 giorni dall’entrata in vigore |
| Decreto su contingenti nel tempo, coefficienti di zona e metodologia di calcolo | MASE | entro 60 giorni dall’entrata in vigore |
| Prezzi di aggiudicazione per gli impianti fino a 1 MW | ARERA | entro 90 giorni dall’entrata in vigore |
| Avviso per le richieste di qualifica preliminare | GSE | entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole operative |
Sulla base di queste tempistiche, la prima procedura competitiva è attesa a inizio autunno 2026. Nel frattempo il FER X Transitorio resta operativo solo nella fase gestionale: si è chiuso alle nuove domande il 31 dicembre 2025 e le sue regole operative sono state aggiornate con il decreto direttoriale MASE n. 68 del 10 luglio 2026, intervento che riguarda soprattutto garanzie e recesso anticipato per i progetti già ammessi.
Il punto pratico è che oggi esiste una finestra scoperta: chi realizza un impianto fino a 1 MW in questo momento non ha accesso né al transitorio (chiuso) né al definitivo (non ancora in vigore). E, come vedremo, avviare i lavori troppo presto è il modo più rapido per restare fuori dall’incentivo.
Quanta potenza viene incentivata e come è ripartita?
Il decreto fissa un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, pari a circa il 48% della capacità da fonti rinnovabili oggi installata in Italia. La ripartizione è la seguente.
| Canale di accesso | Tecnologia | Contingente FER X definitivo |
|---|---|---|
| Accesso diretto (impianti fino a 1 MW) | tutte le fonti ammesse | 10 GW |
| Procedure competitive (oltre 1 MW) | eolico | 16,5 GW |
| Procedure competitive (oltre 1 MW) | fotovoltaico | 10 GW |
| Procedure competitive (oltre 1 MW) | idroelettrico | 0,63 GW |
| Procedure competitive (oltre 1 MW) | gas da depurazione | 0,02 GW |
| Totale | 37,15 GW |
Il dato che merita attenzione: l’aumento dei contingenti rispetto al transitorio è quasi interamente assorbito dall’eolico, che passa da 4 a 16,5 GW. Il contingente delle aste destinato al fotovoltaico resta invece invariato a 10 GW. Per il solare, la vera novità in termini di volumi è altrove: il contingente per l’accesso diretto sotto 1 MW sale da 3 a 10 GW, più che triplicando lo spazio disponibile per gli impianti di taglia commerciale e industriale.
È una scelta che sposta il baricentro: il decreto premia più il fotovoltaico distribuito sui tetti di capannoni, magazzini e siti produttivi che il grande impianto a terra. Per un’impresa con una copertura industriale disponibile, questa è la lettura più rilevante dell’intero provvedimento.
Come funziona l’incentivo: tariffa omnicomprensiva o contratto per differenza?
Il FER X non è un contributo sull’investimento: è una remunerazione sull’energia elettrica prodotta e immessa in rete, riconosciuta per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Le modalità sono due, in funzione della potenza.
Impianti sotto i 200 kW — tariffa omnicomprensiva. Il GSE ritira e vende direttamente l’energia elettrica, riconoscendo al produttore il prezzo di aggiudicazione sulla produzione netta immessa in rete. È la soluzione più semplice da gestire, perché il produttore non deve occuparsi della vendita sul mercato. Il titolare può comunque richiedere, in alternativa, il regime previsto per le taglie superiori.
Impianti da 200 kW in su — contratto per differenza a due vie. L’energia resta nella disponibilità del produttore, che la valorizza autonomamente sul mercato. Il GSE interviene solo sul differenziale: se il prezzo di riferimento di mercato è inferiore al prezzo di aggiudicazione, il GSE versa la differenza; se è superiore, è il produttore a restituirla al sistema.
Il contratto per differenza a due vie è, in sostanza, un’assicurazione sul prezzo dell’energia: rinunci all’upside dei picchi di mercato in cambio di un ricavo prevedibile per vent’anni. Per un’impresa che deve far quadrare un piano di ammortamento con la banca, la prevedibilità vale spesso più della speculazione.
Quali sono i prezzi di esercizio del FER X definitivo?
Su questo fronte il decreto definitivo non introduce novità rispetto al transitorio: i prezzi di esercizio restano quelli già noti.
| Fonte rinnovabile | Prezzo di esercizio (€/MWh) | Prezzo di esercizio superiore, base d’asta (€/MWh) | Prezzo di esercizio inferiore (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| Fotovoltaico | 80 | 95 | 65 |
| Eolico | 85 | 95 | 70 |
| Idroelettrico | 90 | 105 | 80 |
| Gas residuati da processi di depurazione | 85 | 100 | 75 |
Per gli impianti oltre 1 MW il prezzo di esercizio superiore è la base d’asta: i partecipanti offrono un ribasso percentuale su quel valore e il GSE assegna gli incentivi partendo dalle offerte più convenienti, fino a esaurimento del contingente.
Per gli impianti fino a 1 MW in accesso diretto il prezzo di aggiudicazione sarà invece fissato da ARERA entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sulla base dei dati di monitoraggio elaborati dal GSE, con valori proporzionati all’onerosità dell’investimento e differenziabili per tecnologia e per taglia.
Un riferimento utile per farsi un’idea dell’ordine di grandezza: nel regime transitorio, con la delibera ARERA 339/2025/R/efr del 22 luglio 2025, il prezzo di aggiudicazione per il fotovoltaico fino a 1 MW era stato fissato a 77 €/MWh (63 €/MWh per il Capex e 14 €/MWh per l’Opex). Attenzione però: quel valore era accompagnato da maggiorazioni geografiche che il decreto definitivo elimina, come spiegato nel paragrafo successivo. Il valore che ARERA fisserà per il regime a regime non è quindi automaticamente sovrapponibile.
Che cosa cambia per il fotovoltaico rispetto al FER X transitorio?
Sono cinque le modifiche che incidono direttamente sui progetti solari.
1. Addio alla maggiorazione per insolazione geografica. Il transitorio riconosceva al solo fotovoltaico una correzione fissa del prezzo di aggiudicazione per compensare la minore producibilità del Centro-Nord: +4 €/MWh per Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo e +10 €/MWh per le regioni settentrionali. Il decreto definitivo cancella questa correzione dall’Allegato 1 e la sostituisce con segnali locazionali integrati nell’algoritmo delle graduatorie: il Ministero, con il supporto di Terna e del GSE, definirà coefficienti per ciascuna zona di mercato da applicare alle offerte di ribasso prima della classificazione. È un meccanismo tecnologicamente neutro, non più riservato al solare, e risponde a una logica diversa: non più “compensare il minore irraggiamento” ma “orientare gli impianti dove la rete ne ha bisogno”.
Per le imprese del Nord Italia questo è il punto da tenere d’occhio: la logica di compensazione geografica non viene semplicemente riproposta e i coefficienti zonali andranno letti quando il MASE li pubblicherà.
2. Per le aste sopra 1 MW non basta più la VIA. Nel transitorio tutte le tecnologie potevano partecipare presentando il solo provvedimento di valutazione di impatto ambientale in luogo del titolo abilitativo. Il definitivo riserva questa facoltà alle tecnologie diverse dal fotovoltaico: per un impianto solare oltre 1 MW serve il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio. Le premesse del decreto motivano la scelta con l’elevato numero di progetti fotovoltaici che hanno già completato l’iter, ai quali si è voluto dare priorità.
3. Confermato il premio amianto, raddoppiato quello sull’acqua. Resta la maggiorazione di +27 €/MWh per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in eternit o amianto — una leva economica rilevante per moltissimi capannoni italiani costruiti tra gli anni Sessanta e Ottanta. Il premio per gli impianti su specchi d’acqua passa invece da +5 a +10 €/MWh.
4. Ammessi i componenti rigenerati. Per tutte le categorie di intervento è ora possibile impiegare componenti rigenerati e non solo nuovi: un’apertura significativa per revamping e repowering.
5. Cambiano i criteri di priorità. In caso di esubero delle domande escono dai criteri di priorità sia la rimozione dell’amianto (che però continua a beneficiare della maggiorazione tariffaria) sia la presenza di sistemi di accumulo. Alle “aree idonee” si affiancano le nuove zone di accelerazione individuate ai sensi del D.Lgs. 190/2024.
Se stai valutando un impianto su una copertura industriale, il nostro approfondimento su fotovoltaico su capannone industriale affronta gli aspetti strutturali e progettuali che vengono prima di qualsiasi ragionamento sull’incentivo.
Come funziona l’accesso diretto per gli impianti fino a 1 MW?
È il canale che interessa la maggior parte delle imprese italiane, ed è anche quello con le regole più semplici: niente asta, niente offerta di ribasso, niente graduatoria. L’impianto accede al meccanismo al prezzo fissato amministrativamente da ARERA, fino a esaurimento del contingente di 10 GW.
Le condizioni essenziali da rispettare sono queste:
- potenza pari o inferiore a 1 MW;
- avvio dei lavori successivo all’entrata in vigore del decreto: è il vincolo più insidioso, perché un cantiere partito prima preclude l’accesso;
- rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e degli altri requisiti previsti dalle regole operative;
- registrazione dell’impianto sul portale GAUDÌ e connessione alla rete regolarmente perfezionata;
- richiesta di accesso al GSE entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio (e comunque non oltre 180 giorni, pena la perdita dell’incentivo).
Una cautela poco nota ma decisiva: il GSE valuta la potenza cumulata. Più impianti vicini tra loro e riconducibili allo stesso soggetto — anche tramite società collegate — possono essere sommati, con il rischio di superare la soglia di 1 MW e di essere costretti alla procedura competitiva. Chi ha più siti produttivi in prossimità deve verificare questo aspetto in fase di progettazione, non a impianto realizzato.
Va detto con chiarezza: il FER X remunera l’energia immessa in rete, non quella autoconsumata. Le ipotesi economiche su cui ARERA ha costruito i prezzi presuppongono comunque una quota rilevante di autoconsumo, il che rende il meccanismo interessante soprattutto per chi abbina l’impianto a consumi propri significativi e usa l’incentivo per valorizzare le eccedenze.
Come funzionano le aste per gli impianti oltre 1 MW?
Il decreto definitivo riorganizza la procedura, scomponendola in due fasi distinte rispetto all’istanza unica del transitorio:
- Qualifica preliminare: il GSE verifica in anticipo i requisiti soggettivi e gli eventuali criteri di priorità.
- Gara: solo il soggetto già qualificato presenta l’offerta economica di ribasso.
L’anticipazione delle verifiche comprime i tempi: la finestra per la domanda di partecipazione non potrà superare i 10 giorni e la graduatoria dovrà essere pubblicata entro i successivi 10 giorni lavorativi. Rispetto ai 60 giorni di finestra e 90 di graduatoria del transitorio, è un cambio di passo notevole — che però sposta tutta la pressione sulla fase di preparazione documentale.
Cambiano anche le garanzie:
| Elemento | FER X Transitorio | FER X Definitivo |
|---|---|---|
| Cauzione provvisoria (5% del costo di investimento) | in sede di istanza di partecipazione | già alla manifestazione di interesse |
| Cauzione definitiva (10% del costo di investimento) | entro 90 giorni dalla graduatoria | entro 30 giorni dalla graduatoria |
| Finestra di partecipazione | 60 giorni | massimo 10 giorni |
| Pubblicazione graduatoria | entro 90 giorni | entro 10 giorni lavorativi |
I costi specifici di investimento usati per calcolare le cauzioni restano invariati: 900 €/kW per il fotovoltaico, 1.420 €/kW per l’eolico, 3.160 €/kW per l’idroelettrico, 3.500 €/kW per i gas da depurazione.
Per l’entrata in esercizio, il decreto sostituisce il termine uniforme di 36 mesi con termini differenziati per tecnologia: 36 mesi restano per fotovoltaico ed eolico, mentre l’idroelettrico arriva a 54 mesi per le nuove costruzioni. Le penali per il ritardo sono confermate: 0,2% al mese per i primi nove mesi, 0,5% al mese per i sei successivi.
Infine, cade la previsione che garantiva almeno due procedure competitive all’anno: il decreto si limita a richiedere il rispetto delle condizioni di concorrenzialità, rinviando il calendario alle regole operative. È un elemento di incertezza in più nella pianificazione dei progetti utility scale.
Che cosa sono le procedure NZIA e perché contano?
Il decreto introduce procedure competitive dedicate per fotovoltaico ed eolico oltre 1 MW, in attuazione del Net-Zero Industry Act (Regolamento UE 2024/1735). Almeno il 30% del contingente massimo approvvigionabile nell’anno in cui viene bandita la procedura dovrà essere allocato con queste aste, nelle quali oltre al prezzo pesano criteri “non di prezzo”:
- condotta responsabile d’impresa e dovere di diligenza in materia di sostenibilità;
- cybersicurezza e sicurezza dei dati, incluso il mantenimento del controllo operativo dell’impianto in capo a un gestore stabilito nello Spazio economico europeo;
- capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti;
- contributo dell’asta alla resilienza della filiera;
- contributo alla sostenibilità, con punteggi attribuiti alla presenza di sistemi di accumulo di potenza pari ad almeno il 25% della potenza nominale.
Rispetto al transitorio scompare il riferimento diretto alla Cina, sostituito da un rinvio generico ai “paesi terzi”: l’eventuale esclusione di moduli, celle, inverter o turbine originari di un determinato paese scatterà solo a valle di uno specifico assessment della Commissione europea sulla dipendenza dell’approvvigionamento UE.
Il criterio dell’accumulo merita una nota: uscito dai criteri di priorità generali, rientra come criterio premiante nelle aste NZIA. Chi progetta impianti di grande taglia farà bene a valutare il dimensionamento di un sistema di accumulo BESS non solo per ragioni di autoconsumo, ma anche in ottica di posizionamento competitivo.
Il FER X è cumulabile con altri incentivi?
Sì, ma entro perimetri precisi. L’incentivo FER X è cumulabile esclusivamente con:
- agevolazioni fiscali sotto forma di credito d’imposta o detassazione del reddito d’impresa;
- fondi di garanzia e fondi di rotazione (ad esempio il Fondo di Garanzia per le PMI);
- contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento, per i soli impianti di nuova costruzione.
In caso di cumulo con un contributo in conto capitale il prezzo di aggiudicazione viene rimodulato applicando un fattore (1-F), dove F cresce linearmente da 0 fino a un massimo del 35% in corrispondenza di un contributo pari al 40% dell’investimento. È il meccanismo con cui il legislatore evita la sovracompensazione.
Il FER X è invece alternativo — non cumulabile — rispetto allo scambio sul posto e al ritiro dedicato, oltre che ad altre tariffe incentivanti già attive sullo stesso impianto, come il Conto Energia. La scelta del regime di valorizzazione dell’energia va quindi fatta a monte, in fase di analisi economica, perché condiziona i ricavi per i vent’anni successivi.
FER X 2026 per le imprese: che cosa cambia concretamente
Per un’impresa o una PMI con partita IVA, il FER X definitivo è il principale strumento nazionale di sostegno in conto esercizio al fotovoltaico. I punti operativi sono quattro.
Il canale realistico è l’accesso diretto sotto 1 MW. Un impianto su copertura industriale rientra quasi sempre in questa fascia, che ora dispone di 10 GW anziché 3. Nessuna asta, nessuna cauzione, nessun ribasso da offrire: si accede al prezzo fissato da ARERA fino a esaurimento del contingente.
Il timing dell’avvio lavori è il rischio numero uno. Se avvii il cantiere prima dell’entrata in vigore del decreto, per quell’impianto la strada dell’accesso diretto si chiude. Chi ha un progetto pronto oggi deve valutare consapevolmente se attendere l’entrata in vigore o se procedere puntando su un diverso schema di valorizzazione dell’energia.
Se hai una copertura in amianto, il conto cambia. La maggiorazione di 27 €/MWh sul fotovoltaico realizzato in sostituzione di eternit o amianto è confermata e incide in modo sostanziale sul ritorno dell’investimento, sommandosi al beneficio della bonifica.
Preparare la documentazione richiede mesi, non settimane. Titolo autorizzativo, accettazione del preventivo di connessione, censimento su GAUDÌ, verifica di conformità DNSH: sono passaggi che vanno avviati adesso per essere pronti quando il portale GSE aprirà. Il collo di bottiglia, in molti territori, resta l’iter autorizzativo, non l’incentivo.
Se stai valutando l’investimento, il primo passo è dimensionare correttamente l’impianto rispetto ai consumi: puoi partire dal nostro servizio di impianto fotovoltaico aziendale chiavi in mano oppure fare una prima stima con il simulatore del costo dell’impianto fotovoltaico.
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FER X per i privati: conviene davvero?
Risposta onesta: per l’impianto fotovoltaico di una casa, il FER X non è lo strumento di riferimento.
Il meccanismo è costruito attorno alla remunerazione dell’energia immessa in rete ed è alternativo allo scambio sul posto e al ritiro dedicato. Per un impianto domestico da 3 a 6 kW, che nasce per abbattere la bolletta attraverso l’autoconsumo, la logica economica è diversa e gli adempimenti (registrazione GAUDÌ, verifica DNSH, gestione della convenzione con il GSE) risultano sproporzionati rispetto al beneficio.
Per i privati residenziali, gli strumenti più efficaci nel 2026 restano altri:
- la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni applicata all’impianto fotovoltaico, di cui parliamo in dettaglio in detrazione fotovoltaico 2026: cosa rientra;
- la partecipazione a una comunità energetica rinnovabile (CER), che valorizza l’energia condivisa;
- l’abbinamento con un sistema di accumulo, che aumenta la quota di autoconsumo e riduce il tempo di rientro.
Discorso diverso per il privato che possiede un terreno o un fabbricato con superfici ampie e vuole realizzare un impianto di taglia commerciale: in quel caso l’accesso diretto sotto 1 MW è una strada percorribile a tutti gli effetti, con gli stessi requisiti previsti per le imprese.
FER X per la Pubblica Amministrazione: quali opportunità
Le Pubbliche Amministrazioni possono accedere al FER X in qualità di soggetti responsabili degli impianti, con le stesse regole previste per gli altri operatori. Il canale di riferimento è, anche qui, l’accesso diretto sotto 1 MW, adatto agli impianti su edifici pubblici, scuole, impianti sportivi, depuratori e aree di proprietà comunale.
Tre elementi meritano attenzione specifica per gli enti:
- la cumulabilità con i contributi in conto capitale fino al 40% è particolarmente rilevante per la PA, che spesso finanzia gli interventi con risorse regionali o europee: attenzione però alla rimodulazione del prezzo di aggiudicazione e al divieto di doppio finanziamento;
- gli impianti a servizio dei depuratori rientrano direttamente nel perimetro del decreto, che incentiva anche i gas residuati dai processi di depurazione;
- le tempistiche di realizzazione vanno verificate nelle regole operative: nelle bozze circolate in passato erano previsti termini incrementati per gli impianti nella titolarità della PA, ma questo aspetto va confermato sul testo definitivo.
Per gli enti che stanno strutturando un percorso di efficientamento energetico più ampio, il FER X va valutato insieme agli altri strumenti disponibili: trovi un quadro dei nostri servizi dedicati nella sezione Myenergy per la Pubblica Amministrazione.
Che cosa conviene fare adesso?
La finestra tra oggi e l’autunno 2026 è il momento in cui si decide chi arriverà pronto e chi resterà indietro. Ecco la sequenza logica.
Se hai un progetto sotto 1 MW:
- verifica lo stato del titolo autorizzativo e della pratica di connessione;
- non avviare i lavori finché il decreto non è entrato in vigore, se intendi accedere all’incentivo;
- prepara la documentazione tecnica e la registrazione su GAUDÌ;
- monitora la pubblicazione della delibera ARERA con i prezzi di aggiudicazione, attesa entro 90 giorni dall’entrata in vigore;
- valuta in parallelo l’alternativa economica: incentivo FER X contro ritiro dedicato, tenendo conto della quota di autoconsumo prevista.
Se hai un progetto sopra 1 MW:
- completa l’iter autorizzativo: per il fotovoltaico la sola VIA non è più sufficiente;
- perfeziona l’accettazione del preventivo di connessione;
- predisponi la documentazione sulla capacità finanziaria;
- prepara la cauzione provvisoria del 5%, che ora va versata già alla manifestazione di interesse;
- valuta l’inserimento di un sistema di accumulo pari ad almeno il 25% della potenza nominale, in ottica di procedure NZIA.
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Domande frequenti sul decreto FER X
Quando entra in vigore il decreto FER X definitivo?
Il decreto è stato firmato il 18 giugno 2026 ma, alla data di aggiornamento di questo articolo (24 luglio 2026), non risulta ancora pubblicato. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE, con avviso in Gazzetta Ufficiale.
Quanto dura l’incentivo FER X?
Venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Chi può accedere al FER X senza partecipare alle aste?
Gli impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW, tramite accesso diretto, purché abbiano avviato i lavori dopo l’entrata in vigore del decreto e rispettino i requisiti previsti dalle regole operative del GSE.
Qual è la tariffa prevista per il fotovoltaico?
Per le aste sopra 1 MW la base d’asta è il prezzo di esercizio superiore, pari a 95 €/MWh per il fotovoltaico, con prezzo di esercizio di riferimento a 80 €/MWh. Per gli impianti fino a 1 MW il prezzo sarà fissato da ARERA entro 90 giorni dall’entrata in vigore: nel regime transitorio era pari a 77 €/MWh.
Il FER X è cumulabile con la detrazione fiscale o con un contributo a fondo perduto?
È cumulabile con agevolazioni fiscali, fondi di garanzia e contributi in conto capitale non superiori al 40% dell’investimento, con rimodulazione del prezzo di aggiudicazione fino al 35%. Non è invece cumulabile con scambio sul posto e ritiro dedicato.
Il FER X finanzia anche l’energia autoconsumata?
No. Il meccanismo remunera l’energia netta immessa in rete. L’autoconsumo resta comunque determinante per la sostenibilità economica dell’investimento, perché evita l’acquisto di energia dalla rete.
Che fine ha fatto il FER X transitorio?
Si è chiuso alle nuove domande il 31 dicembre 2025 e prosegue solo nella fase gestionale per i progetti già ammessi. Le sue regole operative sono state aggiornate con il decreto direttoriale MASE n. 68 del 10 luglio 2026, con modifiche su garanzie e recesso anticipato.
Conviene aspettare il FER X o realizzare subito l’impianto?
Dipende dal profilo di consumo. Per chi ha un autoconsumo elevato, il valore dell’energia risparmiata pesa più dell’incentivo e anticipare può avere senso. Per chi prevede immissioni in rete significative, attendere l’entrata in vigore è spesso la scelta più razionale, perché avviare i lavori prima preclude l’accesso diretto.
Fonti ufficiali
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) — comunicato del 18 giugno 2026 sulla firma del decreto FER X definitivo
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) — portale istituzionale, sezione fonti rinnovabili
- GSE — sezione FER X, documentazione e regole operative
- GSE — sezione FER X Transitorio (D.M. 30 dicembre 2024)
- ARERA — deliberazione 22 luglio 2025, 339/2025/R/efr, prezzi di aggiudicazione per gli impianti in accesso diretto
- incentivi.gov.it — scheda della misura relativa all’accesso diretto per impianti fino a 1 MW
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, articoli 6 e 7
- Regolamento (UE) 2024/1735 — Net-Zero Industry Act
Link alle fonti:
- https://www.mase.gov.it/portale/-/energia-il-ministro-pichetto-firma-il-fer-x-definitivo-37-15-gw-di-nuova-capacita-rinnovabile
- https://www.mase.gov.it/
- https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/ferx
- https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/ferx/documenti
- https://www.gse.it/servizi-per-te/fer-x-transitorio
- https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/339-25
- https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/339-2025-R-efr.pdf
- https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/accesso-diretto-ferx-transitorio-impianti-fino-1-mw
Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2026. Il decreto FER X definitivo, firmato il 18 giugno 2026, non risulta ancora pubblicato sul sito del MASE alla data di aggiornamento. Le regole operative del GSE e la delibera ARERA sui prezzi di aggiudicazione sono attese rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall’entrata in vigore. Verificheremo e aggiorneremo questo articolo a ogni passaggio attuativo.
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