La normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili consente ai Comuni di utilizzare scuole, municipi, palestre e impianti sportivi come punti di produzione di energia condivisa. Il risultato non è solo ambientale: una CER ben progettata può ridurre la spesa energetica degli immobili pubblici, generare ricavi incentivanti e sostenere famiglie e imprese del territorio.
Il quadro, però, richiede attenzione. Il contributo in conto capitale fino al 40% previsto dal DM CER tramite la misura PNRR non è oggi un nuovo sportello generalizzato: la presentazione delle domande si è chiusa il 30 novembre 2025 e nel 2026 riguarda i progetti già candidati. Per le nuove iniziative resta centrale la tariffa incentivante sull’energia condivisa, riconosciuta dal GSE per 20 anni, nel rispetto dei contingenti e delle scadenze vigenti.
Sintesi operativa
| Aspetto | Indicazione pratica per il Comune |
|---|---|
| Ruolo dell’ente | Il Comune può essere produttore, consumatore, prosumer, membro o soggetto promotore della CER |
| Superfici utilizzabili | Tetti di scuole, municipi, palestre, biblioteche, impianti sportivi e altri edifici pubblici |
| Beneficio principale | Risparmio sull’energia autoconsumata e incentivo sull’energia condivisa |
| Durata della tariffa | 20 anni dalla decorrenza prevista dalla convenzione GSE |
| Contributo PNRR fino al 40% | Riservato ai progetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2025, secondo le regole applicabili |
| Vincolo territoriale | I POD della configurazione devono ricadere nella stessa area di cabina primaria |
| Potenza dell’impianto CER | In linea generale, massimo 1 MW per singolo impianto ai fini del regime CER |
| Forma giuridica | La CER deve essere costituita come soggetto giuridico con statuto conforme |
| Autorizzazioni | Attività libera, PAS o Autorizzazione Unica in base a potenza, caratteristiche e localizzazione |
| Prima verifica | Analisi congiunta di consumi, tetti, connessione, vincoli urbanistici e partecipanti |
Perché i tetti pubblici sono strategici per una CER
Gli edifici comunali presentano spesso due caratteristiche favorevoli:
- superfici disponibili per impianti fotovoltaici;
- consumi concentrati nelle ore diurne, quando l’impianto produce.
Una scuola consuma energia durante le lezioni. Un municipio utilizza climatizzazione, illuminazione e apparecchiature negli orari di apertura. Una palestra può avere carichi rilevanti per illuminazione, ventilazione e produzione di acqua calda. Questo profilo rende possibile un autoconsumo diretto dell’energia prodotta.
L’energia non utilizzata istantaneamente può essere condivisa con altri membri della CER, come famiglie, PMI, negozi, associazioni e altri edifici pubblici. La condivisione viene calcolata secondo le regole del GSE e non significa trasferire fisicamente l’elettricità da un tetto a un’abitazione: si tratta di una valorizzazione dell’energia prodotta e consumata all’interno della stessa configurazione elettrica.
Il Comune può quindi svolgere il ruolo di prosumer, cioè produttore e consumatore allo stesso tempo.
I benefici economici per il bilancio comunale
Risparmio sulle bollette degli immobili pubblici
La prima voce da valutare è il risparmio derivante dall’energia autoconsumata direttamente. Ogni kilowattora utilizzato dal municipio o dalla scuola riduce l’energia acquistata dalla rete.
Il risparmio dipende da:
- potenza dell’impianto;
- profilo orario dei consumi;
- orientamento e producibilità della copertura;
- presenza di sistemi di accumulo;
- prezzo dell’energia evitata;
- eventuali interventi di efficientamento già realizzati.
Un impianto sovradimensionato rispetto ai consumi diurni può aumentare l’energia immessa, ma non necessariamente il risparmio diretto. Per questo il dimensionamento deve partire dalle bollette e dai dati di consumo, non dalla sola superficie disponibile.
Tariffa incentivante sull’energia condivisa
La CER può richiedere al GSE la tariffa incentivante prevista dal DM 414/2023, spesso indicato come DM CER, sull’energia condivisa nella configurazione.
La tariffa:
- viene riconosciuta per un periodo di 20 anni;
- si applica alla quota di energia condivisa secondo le regole GSE;
- non remunera indistintamente tutta l’energia prodotta;
- richiede una configurazione correttamente costituita e monitorata.
Le somme possono essere destinate alla gestione della CER, alla manutenzione degli impianti e a finalità stabilite dallo statuto. Nel caso di un Comune, l’utilizzo delle risorse deve essere coerente con la disciplina contabile, con le delibere dell’ente e con gli eventuali vincoli del finanziamento utilizzato.
Contributo in conto capitale fino al 40%
Il DM CER ha previsto, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, un contributo fino al 40% dei costi ammissibili per impianti realizzati in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo localizzate in Comuni con popolazione entro la soglia prevista dalla disciplina aggiornata.
Nel 2026 è essenziale distinguere:
- nuove domande: lo sportello PNRR per il contributo fino al 40% si è chiuso il 30 novembre 2025;
- domande già presentate: restano gli adempimenti di concessione, realizzazione ed entrata in esercizio previsti dalle regole applicabili;
- nuove CER: possono ancora valutare la tariffa incentivante, se rispettano i requisiti e i limiti temporali e di potenza.
Il contributo non deve essere dato per acquisito in un nuovo progetto comunale. Occorre verificare sempre l’apertura effettiva degli sportelli e il testo vigente delle regole GSE.
CER, autoconsumo diffuso e autoconsumo collettivo: quale configurazione scegliere?
La CER non è l’unica configurazione disponibile.
| Configurazione | Come funziona | Quando può essere adatta |
|---|---|---|
| CER | Più soggetti producono e consumano energia condivisa tramite un soggetto giuridico comune | Quando il Comune vuole coinvolgere cittadini, PMI, enti e associazioni |
| Gruppo di autoconsumatori collettivi | Più utenti, normalmente collegati allo stesso edificio o condominio, condividono energia prodotta localmente | Per condomini o complessi con utenze collegate allo stesso punto o edificio |
| Autoconsumo diffuso | L’energia viene valorizzata tra POD compatibili secondo la configurazione prevista dalla normativa | Per progetti articolati su più edifici e utenze |
| Autoconsumo individuale a distanza | Un unico soggetto utilizza energia prodotta da un impianto distante, secondo le regole applicabili | Per enti con più immobili e un’unica titolarità |
Per un Comune con più edifici pubblici e l’obiettivo di coinvolgere il territorio, la CER è spesso la soluzione più flessibile. Se il progetto riguarda invece un singolo complesso edilizio, un gruppo di autoconsumatori può risultare più semplice.
Il quadro normativo da conoscere
Il riferimento principale è il D.Lgs. 199/2021, che ha recepito la direttiva europea RED II e disciplinato autoconsumo diffuso e Comunità Energetiche Rinnovabili.
A questo si aggiungono:
- DM CER 2023/2024, in particolare il DM 414/2023 e le regole applicative GSE;
- D.Lgs. 190/2024, noto come Testo Unico FER, che disciplina i regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili;
- Decreto FER X 2026, che costituisce un meccanismo distinto di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e non coincide con la tariffa CER;
- disposizioni regionali e comunali su urbanistica, paesaggio, edilizia e autorizzazioni.
Il Testo Unico FER individua principalmente tre regimi:
- attività libera, per gli interventi compresi nell’Allegato A;
- Procedura Abilitativa Semplificata, o PAS, per gli interventi dell’Allegato B;
- Autorizzazione Unica, per gli impianti più complessi o di maggiore potenza.
L’impianto destinato a una CER non beneficia automaticamente di una procedura speciale. Il regime dipende dalla potenza, dalla localizzazione, dalle caratteristiche tecniche e dai vincoli presenti sull’edificio.
Come costituire una CER comunale: i passaggi operativi
1. Analizzare consumi e superfici
Il Comune deve raccogliere:
- bollette e curve di carico degli edifici;
- dati catastali e planimetrie;
- caratteristiche strutturali delle coperture;
- eventuali vincoli paesaggistici o storico-artistici;
- potenza disponibile e condizioni di connessione;
- fabbisogni di famiglie, PMI e altri potenziali membri.
2. Verificare la cabina primaria
I punti di produzione e consumo devono rispettare il perimetro elettrico previsto per la configurazione. La verifica della cabina primaria è quindi preliminare alla costituzione della CER.
Non basta che gli edifici appartengano allo stesso Comune. Due frazioni vicine possono ricadere in configurazioni differenti, mentre utenze di Comuni confinanti possono risultare compatibili se rispettano il perimetro elettrico previsto.
3. Adottare gli atti dell’ente
La Giunta o l’organo competente deve definire:
- interesse dell’ente alla costituzione o adesione;
- edifici e superfici da mettere a disposizione;
- modalità di concessione o diritto d’uso;
- soggetti da coinvolgere;
- risorse per progettazione e realizzazione;
- eventuale affidamento tramite gara, partenariato o altro modello previsto.
Il Comune deve anche valutare la compatibilità con il Codice dei contratti pubblici, con le norme sul patrimonio e con le regole sugli aiuti e sul finanziamento pubblico.
4. Predisporre statuto e soggetto giuridico
La CER deve essere costituita come soggetto autonomo. Lo statuto deve disciplinare almeno:
- partecipazione aperta e volontaria;
- diritti e doveri dei membri;
- modalità di ingresso e uscita;
- gestione dei ricavi;
- criteri di ripartizione dei benefici;
- finalità ambientali, economiche e sociali;
- controllo e trasparenza.
5. Presentare le richieste al GSE
Il soggetto referente presenta le richieste tramite i portali GSE, allegando la documentazione richiesta. La pratica deve essere coerente con:
- atto costitutivo e statuto;
- titolarità o disponibilità degli impianti;
- dati dei POD;
- autorizzazioni;
- documentazione tecnica;
- configurazione elettrica;
- eventuali contributi ricevuti.
6. Realizzare, collaudare e monitorare gli impianti
Dopo l’approvazione del progetto si procede con realizzazione, connessione, collaudo e messa in esercizio. Il monitoraggio successivo è fondamentale per verificare:
- produzione;
- autoconsumo;
- energia condivisa;
- costi di manutenzione;
- benefici economici e sociali.
Per una valutazione integrata di impianti, accumulo e consumi degli edifici pubblici, puoi richiedere una consulenza tecnica.
Moduli Made in EU: requisito CER o scelta progettuale?
Il requisito “Made in EU” deve essere analizzato distinguendo tra incentivo CER e altri meccanismi di sostegno, come il FER X.
Per l’accesso ordinario agli incentivi CER e al contributo PNRR, le regole non stabiliscono in generale che tutti i moduli debbano essere prodotti nell’Unione Europea. Tuttavia, specifiche misure o premialità possono richiedere requisiti sull’origine dei componenti, sulle celle, sull’efficienza e sulla registrazione del prodotto.
Prima dell’ordine è opportuno verificare:
- Paese di produzione del modulo;
- Paese di produzione delle celle;
- modello esatto installato;
- certificazioni IEC;
- eventuale presenza nel registro ENEA;
- documenti di tracciabilità;
- coerenza tra offerta, ordine, fattura e asseverazioni.
Un marchio europeo non dimostra automaticamente la produzione europea. Se l’impianto viene associato a un incentivo diverso dalla tariffa CER, i requisiti del relativo decreto devono essere controllati separatamente.
Casi d’uso per un Comune
Scuola e palestra
Il tetto della scuola ospita un impianto fotovoltaico. Una parte dell’energia alimenta direttamente aule e uffici; la quota eccedente viene condivisa con la palestra comunale e con le utenze residenziali aderenti.
Municipio e piccole attività locali
Il municipio utilizza l’impianto nelle ore diurne. Negozi e PMI della stessa configurazione possono consumare energia in fasce orarie compatibili, aumentando l’energia condivisa e i benefici economici della CER.
Piccolo borgo
Il Comune mette a disposizione più coperture pubbliche e coinvolge cittadini, imprese agricole e associazioni. I ricavi possono contribuire alla manutenzione degli impianti, a iniziative contro la povertà energetica o a servizi locali, secondo lo statuto e le decisioni dell’ente.
Punti di attenzione
Prima di deliberare, conviene verificare:
- disponibilità giuridica delle coperture;
- stabilità e portata dei tetti;
- presenza di amianto;
- vincoli paesaggistici e architettonici;
- compatibilità urbanistica;
- tempi di connessione;
- regime autorizzativo corretto;
- titolarità dell’impianto;
- asseverazioni e documentazione tecnica;
- cumulabilità con altri contributi;
- gestione contabile dei ricavi;
- responsabilità di manutenzione e assicurazione.
Il rischio più frequente è partire dalla forma giuridica senza aver verificato prima consumi, cabina primaria e disponibilità reale delle superfici. La sequenza corretta è l’opposto: prima fattibilità tecnica ed economica, poi struttura amministrativa e giuridica.
FAQ
Un Comune può costituire una Comunità Energetica Rinnovabile da solo?
No. Il Comune può promuovere la CER, mettere a disposizione gli impianti e partecipare come produttore o consumatore, ma la comunità deve coinvolgere una pluralità di soggetti secondo i requisiti normativi e statutari.
Il Comune può mettere a disposizione il tetto di una scuola per una CER?
Sì, se dispone del titolo giuridico necessario e l’operazione è compatibile con le regole sul patrimonio pubblico, con la normativa sui contratti e con gli eventuali vincoli dell’edificio.
Quanto dura l’incentivo per l’energia condivisa in una CER comunale?
La tariffa incentivante è riconosciuta per 20 anni, secondo la decorrenza e le condizioni previste dal DM CER e dalle regole operative del GSE.
Il contributo PNRR del 40% è ancora richiedibile nel 2026?
Per nuove domande, lo sportello del contributo PNRR fino al 40% si è chiuso il 30 novembre 2025. Nel 2026 possono proseguire gli adempimenti relativi ai progetti già presentati, nel rispetto delle regole applicabili.
Un Comune con più edifici deve usare sempre la stessa cabina primaria?
La configurazione deve rispettare il perimetro della cabina primaria previsto dalla disciplina CER. Edifici dello stesso Comune possono quindi non appartenere alla medesima configurazione se ricadono in aree elettriche differenti.
Che differenza c’è tra CER e autoconsumo collettivo?
Una CER coinvolge più soggetti e può comprendere diversi edifici e utenze nel perimetro ammesso. L’autoconsumo collettivo è normalmente riferito a utenti collegati allo stesso edificio o complesso edilizio.
Il Decreto FER X 2026 sostituisce gli incentivi CER?
No. Il FER X è un meccanismo distinto per sostenere la produzione da fonti rinnovabili. Può interagire con alcuni progetti, ma non sostituisce automaticamente la tariffa incentivante CER e non è cumulabile senza verificare le regole specifiche.
I moduli fotovoltaici Made in EU sono obbligatori per una CER?
Non in via generale per tutti gli incentivi CER. Possono però essere richiesti da specifiche misure, premialità o meccanismi incentivanti diversi. Occorre verificare origine, celle, efficienza e documentazione del modello installato.
Quali autorizzazioni servono per un impianto fotovoltaico su un edificio comunale?
Dipende da potenza, caratteristiche dell’intervento, vincoli e normativa regionale. L’impianto può rientrare nell’attività libera, nella PAS o nell’Autorizzazione Unica prevista dal D.Lgs. 190/2024.
Come può un Comune utilizzare i ricavi della CER?
Le modalità devono essere definite nello statuto e rispettare la disciplina contabile e patrimoniale dell’ente. Le risorse possono contribuire alla gestione della CER, alla manutenzione degli impianti e a finalità sociali o ambientali deliberate dal Comune.
La costituzione di una CER comunale è un progetto energetico, amministrativo e territoriale. Per evitare errori nella scelta della configurazione, nella verifica delle coperture e nella gestione degli incentivi, puoi contattare un team tecnico per una valutazione del progetto. Myenergy Group opera da 20 anni nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici per Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati.
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