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Aggiornato al 25 settembre 2026

Se la tua azienda, il tuo condominio o il tuo ente ha un’attività soggetta a CPI, installare un impianto fotovoltaico richiede una pratica di prevenzione incendi. Questa guida spiega, dal punto di vista di chi progetta e installa, quale procedura serve, chi se ne occupa e quali regole incidono sul progetto.

In sintesi

Il fotovoltaico non è soggetto a CPI, ma installarlo in un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco è una modifica rilevante. Serve una SCIA antincendio oppure, se c’è aggravio del rischio in categoria B o C, la valutazione preventiva del progetto, secondo la Linea guida VVF 14030/2025.

  • Nessun aggravio (tutte le categorie) o aggravio in categoria A: SCIA ai Vigili del Fuoco (art. 4 D.P.R. 151/2011).
  • Aggravio in categoria B o C: prima la valutazione del progetto (art. 3 D.P.R. 151/2011), poi la SCIA.
  • Un impianto conforme alla linea guida e senza criticità specifiche, in linea generale, non comporta aggravio.
  • Le distanze antincendio in copertura riducono la superficie utile: vanno verificate prima del preventivo.
  • In esercizio: verifiche documentate almeno ogni 2 anni e annotazione nel registro antincendio.

Quando il fotovoltaico richiede la pratica antincendio?

L’impianto fotovoltaico, da solo, non è soggetto a CPI. Il paragrafo 1.1 della Linea guida VVF 14030/2025 ricorda che il fotovoltaico non rientra fra le attività dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.

La situazione cambia quando l’impianto è installato dentro o a servizio di un’attività soggetta: un capannone con deposito, un’autorimessa, un centro commerciale, una scuola. In questo caso l’installazione è sempre una modifica rilevante ai fini antincendio, secondo l’Allegato IV del DM 7 agosto 2012. In pratica, va comunicata ai Vigili del Fuoco con la procedura corretta, e la pratica antincendio dell’attività va aggiornata.

Il motivo è tecnico. Secondo la linea guida, un impianto fotovoltaico può:

  • diventare una nuova sorgente di innesco;
  • aggravare la propagazione di un incendio, anche dall’esterno verso l’interno dell’edificio;
  • ostacolare l’evacuazione di fumo e calore;
  • rendere più difficili le operazioni di spegnimento.

Per un quadro generale su cause e prevenzione del rischio incendio negli impianti, rimandiamo alla nostra guida sul rischio incendio del fotovoltaico.

Cos’è la Linea guida VVF 14030/2025 e da quando vale?

La Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici è stata trasmessa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la Nota prot. n. 14030 del 1° settembre 2025. Sostituisce la guida tecnica del 2012 (Nota DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012) e i relativi chiarimenti (Nota DCPREV 6334 del 4 maggio 2012).

Tre aspetti da conoscere subito:

  • È uno strumento di indirizzo, non un decreto. Il progettista può adottare soluzioni diverse, se dimostra con la valutazione del rischio di raggiungere gli stessi obiettivi di sicurezza.
  • Aggiorna i rimandi del Codice di prevenzione incendi. I riferimenti alle note del 2012 contenuti nelle norme tecniche, in particolare nel DM 3 agosto 2015, si intendono aggiornati alla nuova linea guida.
  • Rispettarla semplifica la procedura. Secondo la nota di trasmissione, un impianto progettato e realizzato nel rispetto integrale della linea guida, senza condizioni aggravanti emerse dalla valutazione del rischio, in linea generale non comporta aggravio. È il passaggio più utile per chi deve scegliere tra SCIA e valutazione del progetto.

A quali impianti si applica?

La linea guida riguarda gli impianti fotovoltaici con tensione in corrente continua fino a 1500 V installati in attività soggette o a loro servizio. Vale per edifici civili, industriali, commerciali e rurali, comprese pergole, tettoie e pensiline collegate.

Rientrano anche le pensiline fotovoltaiche indipendenti dei parcheggi, quando sono “interferenti” con l’attività soggetta. Succede se:

  • il generatore ricade nel volume verticale definito dalla proiezione in pianta dell’edificio, anche senza appoggiarsi all’edificio;
  • per vicinanza, può propagare un incendio all’edificio per irraggiamento o convezione;
  • inverter o sezione in corrente continua si trovano all’interno di quel volume.

Sono esclusi: gli impianti a terra, i plug & play, gli impianti sotto gli 800 W, gli agrivoltaici a più di 100 metri da edifici di attività soggette (se gli edifici stessi non sono soggetti) e gli impianti a concentrazione su inseguitori solari.

Come capire se la tua attività è soggetta a CPI: categorie A, B e C

Il D.P.R. 151/2011 elenca nell’Allegato I le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e le divide in tre categorie di rischio crescente: A, B e C. La categoria determina la procedura. Alcuni esempi frequenti per chi installa fotovoltaico:

Attività (n. Allegato I D.P.R. 151/2011) Categoria A Categoria B Categoria C
75 – Autorimesse pubbliche e private 300–1.000 m² 1.000–3.000 m² oltre 3.000 m²
69 – Locali di vendita ed esposizione (superficie lorda) 400–600 m² 600–1.500 m² oltre 1.500 m²
70 – Depositi con oltre 5.000 kg di materiali combustibili – 1.000–3.000 m² oltre 3.000 m²
71 – Aziende e uffici con oltre 300 persone 300–500 persone 500–800 persone oltre 800 persone

Fonte: Allegato I al D.P.R. 151/2011. Le soglie esatte e le altre attività (scuole, alberghi, strutture sanitarie, edifici civili oltre 24 m di altezza antincendio, impianti termici oltre 116 kW, ecc.) vanno verificate sull’elenco ufficiale delle attività soggette.

In sopralluogo la prima domanda che facciamo è semplice: l’edificio ha un CPI o una SCIA antincendio? Se sì, l’attività è soggetta e il fotovoltaico va gestito come modifica. Se il cliente non lo sa, il documento si trova tra le pratiche dell’RSPP, dell’amministratore o dell’ufficio tecnico.

SCIA o valutazione del progetto: come si decide?

Contano due variabili: se la valutazione del rischio evidenzia un aggravio delle condizioni di sicurezza preesistenti e la categoria dell’attività. Il paragrafo 6 della linea guida lo riassume così:

Esito della valutazione del rischio Categoria A Categoria B Categoria C
Nessun aggravio SCIA (art. 4 D.P.R. 151/2011) SCIA (art. 4 D.P.R. 151/2011) SCIA (art. 4 D.P.R. 151/2011)
Aggravio SCIA (art. 4 D.P.R. 151/2011) Valutazione del progetto (art. 3) e poi SCIA Valutazione del progetto (art. 3) e poi SCIA

L’aggravio non si presume: lo stabilisce il progettista antincendio. Un impianto che rispetta integralmente la linea guida, senza criticità specifiche, ricade in linea generale nel caso “senza aggravio”.

Le situazioni che possono portare a un aggravio sono, ad esempio:

  • moduli troppo vicini agli evacuatori di fumo e calore (EFC, le aperture in copertura che si aprono in caso di incendio) o ai lucernari;
  • coperture combustibili senza le soluzioni previste;
  • inverter in posizioni non conformi;
  • un sistema di accumulo di taglia rilevante.

Per interventi complessi, anche senza aggravio, il professionista può scegliere di chiedere comunque la valutazione del progetto al Comando. È una decisione da condividere prima di firmare il contratto, perché allunga i tempi.

Dove trovare la risposta per il tuo caso:

  • Azienda o PMI: sezione “Imprese e PMI” in fondo all’articolo.
  • Amministratore di condominio: sezione “Condomini e privati” (autorimesse oltre 300 m²).
  • Ufficio tecnico di un ente: sezione “Pubbliche Amministrazioni”.

Se stai valutando un impianto su un’attività soggetta e non sai quale procedura ti aspetta, raccontaci il tuo caso: in sopralluogo verifichiamo categoria, pratiche esistenti e vincoli della copertura.

Chi deve fare la pratica antincendio per il fotovoltaico?

È uno dei punti meno chiari. Nella nostra esperienza di EPC, la pratica funziona quando i ruoli sono assegnati prima dell’ordine.

Soggetto Cosa fa
Committente / titolare dell’attività (datore di lavoro, amministratore, ente) È il responsabile dell’attività: firma l’istanza di valutazione del progetto o la SCIA, conserva il fascicolo antincendio e il registro dei controlli
Progettista antincendio (tecnico abilitato; per alcune certificazioni professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno) Esegue la valutazione del rischio, decide se c’è aggravio, prepara la documentazione per il Comando, assevera la SCIA
Progettista dell’impianto fotovoltaico (tecnico abilitato) Firma il progetto dell’impianto, sempre obbligatorio: layout, distanze, sezionamento, posizione di inverter e quadri
Installatore / EPC Realizza l’impianto conforme al progetto, rilascia la dichiarazione di conformità, fornisce certificazioni dei componenti, manuale di uso e manutenzione e documentazione finale

Il progettista antincendio può essere un consulente del cliente oppure un professionista coordinato dall’EPC. Conta una cosa sola: il layout dell’impianto deve nascere già dentro i vincoli antincendio, non essere corretto dopo.

Quali documenti servono per la SCIA o la valutazione del progetto?

La linea guida richiede le certificazioni e le dichiarazioni previste dal DM 7 agosto 2012, insieme al progetto dell’impianto fotovoltaico, sempre obbligatorio, a firma di tecnico abilitato. Di norma il fascicolo comprende:

  • valutazione del rischio incendio e relazione tecnica antincendio della modifica;
  • elaborati grafici con layout dei moduli, distanze, percorsi, compartimentazioni, posizione di inverter, quadri e sezionamento di emergenza;
  • progetto dell’impianto fotovoltaico firmato;
  • documentazione di reazione al fuoco dei moduli e della copertura, o della soluzione di separazione adottata;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e certificazioni della modulistica ministeriale;
  • per la SCIA, l’asseverazione del tecnico;
  • manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

Il DM 7 agosto 2012 regola le istanze di valutazione del progetto (art. 3 e Allegato I) e le SCIA (art. 4 e Allegato II). L’elenco esatto dei modelli dipende dal caso e lo definisce il progettista antincendio.

Quali sono i requisiti tecnici delle linee guida VVF per il fotovoltaico?

È la parte che incide di più sulla potenza installabile, quindi sul preventivo. Per questo va verificata prima di dimensionare l’impianto. Se qualche termine non ti è familiare, trovi le definizioni nel nostro glossario fotovoltaico.

Distanze e sottoinsiemi di moduli sulla copertura

Per i moduli applicati sopra la copertura (impianti BAPV), la linea guida prevede:

Requisito Valore
Dimensione massima di ogni sottoinsieme di moduli 20 m in tutte le direzioni
Larghezza dei percorsi liberi tra sottoinsiemi (ammessi solo cavi) almeno 2 m
Fascia libera lungo il limite della copertura almeno 1 m
Distanza da EFC, aperture e impianti tecnici in copertura almeno 1 m di raggio
Distanza dalla proiezione di pareti tagliafuoco interne almeno 1 m (non richiesta se il solaio di copertura resiste al fuoco)
Coperture a shed: moduli sulla falda opposta alle aperture almeno 1 m dalle aperture e 0,1 m di franco sulla falda contigua
Coperture a shed con zone libere sistematiche di almeno 2 m limite dei sottoinsiemi estendibile da 20 a 30 m nella direzione opposta
Impianti in facciata sottoinsiemi max 3 m di altezza e 20 m di lunghezza, separati da elementi incombustibili sporgenti almeno 0,5 m; almeno 1 m dalle aperture

Fonte: Linea guida VVF 14030/2025, par. 3.3.5.1. Sulle falde inclinate la distanza di 1 m dalle aperture si misura in proiezione orizzontale. Disposizioni diverse sono ammesse solo se giustificate dall’analisi del rischio.

Esempio. Una copertura piana di 60 × 40 m ha 2.400 m² lordi. Togliendo la fascia di 1 m lungo il bordo restano 58 × 38 m. Dividendo l’area in sottoinsiemi da 20 m con corridoi da 2 m, la superficie occupabile dai moduli scende a 54 × 36 m, cioè 1.944 m²: circa il 19% in meno del lordo, prima ancora di considerare le distanze da EFC e lucernari. Per questo il dimensionamento va fatto dopo la verifica antincendio, non prima.

Prima del preventivo conviene quindi valutare la copertura industriale anche con la lente antincendio.

Copertura e classificazione al fuoco

La linea guida chiede di non installare moduli sopra superfici con un comportamento al fuoco inadeguato. Ammette quattro soluzioni per la copertura:

  • copertura incombustibile (classe A1);
  • strato separatore EI 30 con strato incombustibile A1, esteso 2 m oltre l’area dei moduli;
  • moduli e tetto con classificazione Broof compatibile, oppure sistema modulo-copertura valutato secondo la CEI TS 82-89;
  • una soluzione diversa, giustificata dall’analisi del rischio.

I dettagli sono nel nostro approfondimento su Broof t3 e classificazione delle coperture.

Inverter, quadri e cavi

  • Inverter e convertitori DC-DC vanno installati all’aperto oppure in locali dedicati resistenti al fuoco almeno 30 minuti (REI/EI 30). Sono esclusi i locali piccoli e non ventilati e i compartimenti che ospitano attività soggette.
  • Gli inverter vanno fissati su supporti incombustibili (classe A1) oppure con uno strato EI 30 interposto. In installazioni multiple non vanno allineati sulla stessa verticale, per evitare surriscaldamenti.
  • I cavi non vanno posati direttamente sopra muri tagliafuoco: si usano passerelle distanziate con supporti incombustibili, e gli attraversamenti devono mantenere la tenuta al fuoco.
  • Nessun componente può stare nelle vie di esodo o nei luoghi sicuri.

Sezionamento di emergenza e segnaletica

L’impianto deve avere un dispositivo di sezionamento di emergenza in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile ai soccorritori. Il dispositivo deve separare l’impianto elettrico da tutte le sorgenti di alimentazione, fotovoltaico compreso (rimandi a CEI 64-8, CEI 82-25 e punto S.10.6 del DM 3 agosto 2015).

L’area del generatore, se accessibile, va segnalata con cartelli con la dicitura “ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE” e l’indicazione della tensione. Lungo le condutture in corrente continua i cartelli, resistenti ai raggi UV, vanno posti ogni 10 metri.

Atmosfere esplosive

L’impianto, o almeno le sue parti in corrente continua compreso l’inverter, non va installato dove possono formarsi atmosfere esplosive: gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Nei luoghi con pericolo di esplosione vanno rispettate le distanze di sicurezza delle regole tecniche applicabili.

Batterie di accumulo

Se all’impianto si abbina un sistema di accumulo, serve una specifica valutazione del rischio di incendio ed esplosione secondo il DM 7 agosto 2012. La linea guida indica come riferimento la circolare DCPREV 21021 del 23 dicembre 2024 sui sistemi BESS. Il rischio principale delle batterie agli ioni di litio è la fuga termica (thermal runaway), che può portare a incendio o esplosione. In pratica, l’accumulo è uno degli elementi che più spesso spostano la valutazione verso l’aggravio.

Stai progettando un impianto su un capannone o un’attività soggetta e vuoi sapere quanti kWp sono davvero installabili nel rispetto della linea guida? Chiedi una verifica preliminare a Myenergy.

Impianti esistenti: cosa cambia dopo il 1° settembre 2025?

La Nota DCPREV 14668 del 10 settembre 2025 ha chiarito il regime transitorio in base al principio del legittimo affidamento. Chi al 1° settembre 2025 aveva già avviato concretamente le procedure può completare l’intervento con la disciplina precedente, cioè la guida 2012. Sono “procedure già avviate”, a titolo indicativo, i casi in cui:

  • erano già state attivate le procedure del D.P.R. 151/2011;
  • era stata presentata una comunicazione, SCIA edilizia, CILA o altra istanza;
  • erano stati firmati contratti vincolanti di fornitura o installazione;
  • la progettazione era completata con specifiche tecniche definitive;
  • i lavori erano già iniziati;
  • era stato accettato formalmente un preventivo vincolante;
  • esisteva documentazione probatoria con data certa, o situazioni giuridicamente equivalenti.

La stessa nota ribadisce che restano comunque decisive le risultanze della valutazione del rischio incendio.

Per gli impianti già in esercizio la linea guida non impone un adeguamento retroattivo. Diverso è il caso di ampliamento, revamping o modifica sostanziale: sono modifiche rilevanti, quindi alla parte modificata si applicano le regole attuali e va rivalutato il rischio. Le verifiche periodiche, invece, riguardano l’esercizio di tutti gli impianti in attività soggette.

Esercizio e manutenzione: ogni quanto vanno fatte le verifiche?

Il paragrafo 5 della linea guida fissa obblighi precisi per la fase di esercizio:

Adempimento Periodicità / contenuto
Verifiche ai fini del rischio incendio almeno ogni 2 anni e a ogni trasformazione, ampliamento o modifica; attenzione a giunzioni, serraggi e ombreggiamenti (hot spot)
Controlli dell’impianto fotovoltaico stessa periodicità prevista dalle norme per l’impianto elettrico alimentato
Ispezione termografica periodica, secondo IEC TS 62446-3, anche in funzione del monitoraggio installato
Registro dei controlli antincendio annotazione degli interventi nel registro dell’art. 3 del DM 1 settembre 2021
Manuale di uso e manutenzione obbligatorio

Nel registro vanno riportati, ad esempio:

  • stato iniziale dell’impianto;
  • moduli con microfratture o condensa;
  • ombreggiamenti significativi;
  • interventi di revamping e piano di pulizia;
  • presenza di monitoraggio in continuo;
  • interventi eseguiti e programmati;
  • accessi per manutenzione e spegnimento (es. linee vita).

I riferimenti tecnici sono la CEI 64-8, la guida CEI 82-25 e le norme CEI EN 62446-1 e 62446-2.

Un piano di manutenzione del fotovoltaico aziendale con verifiche biennali e termografia aiuta anche a presentarsi pronti ai controlli dei Vigili del Fuoco e al rinnovo periodico di conformità antincendio.

Fotovoltaico in attività non soggette: la linea guida serve lo stesso?

Non come obbligo di procedura. La linea guida stessa precisa però che le sue indicazioni possono essere un utile riferimento anche per gli impianti in attività non soggette. È il riferimento di buona tecnica più aggiornato per la prevenzione incendi nel fotovoltaico: applicarlo a un capannone non soggetto o a un edificio residenziale riduce il rischio e rende l’impianto più “difendibile”, anche verso assicurazioni e futuri acquirenti.

Quanto tempo serve per la SCIA antincendio del fotovoltaico?

  • SCIA (art. 4 D.P.R. 151/2011): ha effetto dalla presentazione. Il Comando effettua i controlli entro 60 giorni: con sopralluogo per le attività di categoria C, a campione per le categorie A e B.
  • Valutazione del progetto (art. 3 D.P.R. 151/2011): il Comando si pronuncia entro 60 giorni dalla documentazione completa. Dopo il parere favorevole e la realizzazione si presenta la SCIA.
  • Termini ridotti per il fotovoltaico: l’art. 16 del DL 144/2022 aveva ridotto da 60 a 30 giorni l’esame dei progetti di impianti fotovoltaici e solari termici su coperture e facciate di attività soggette, ma solo fino al 31 dicembre 2024. Oggi vale il termine ordinario.

A questi tempi va aggiunta la redazione della valutazione del rischio e del progetto. Per le attività di categoria B e C con aggravio, la pratica antincendio va messa in calendario prima della connessione e degli eventuali termini di un incentivo.

Cosa cambia per aziende, condomini e PA?

Imprese e PMI

Per capannoni, depositi, officine e centri logistici la pratica antincendio è la norma, non l’eccezione: molte attività produttive rientrano nell’Allegato I. Le variabili che pesano sul progetto sono:

  • la categoria dell’attività;
  • la copertura, combustibile o no;
  • la presenza di EFC e compartimentazioni;
  • l’eventuale accumulo.

Un impianto fotovoltaico aziendale chiavi in mano dovrebbe includere nell’offerta anche il coordinamento della pratica VVF, invece di lasciarla come costo o ritardo imprevisto.

Condomini e privati

La villetta o l’abitazione singola, di norma, non è un’attività soggetta. Nei condomini, invece, possono esserlo:

  • l’autorimessa oltre 300 m² (attività 75);
  • la centrale termica oltre 116 kW (attività 74);
  • l’edificio stesso, se supera 24 m di altezza antincendio (attività 77).

In questi casi l’amministratore deve verificare la pratica esistente prima di far approvare l’impianto condominiale. Anche un impianto su pensiline del parcheggio può rientrare nella linea guida, se è “interferente” con l’edificio.

Pubbliche Amministrazioni

Scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie e impianti sportivi sono spesso attività soggette. Per gli uffici tecnici il punto chiave è inserire la pratica antincendio nel capitolato: chi la redige, entro quando, con quali elaborati e chi aggiorna il registro dei controlli. Approfondisci le soluzioni per enti e gare nella nostra pagina dedicata alla Pubblica Amministrazione.

Come si fa la pratica dei Vigili del Fuoco per il fotovoltaico?

Passo Cosa si fa Chi lo fa
1. Verifica dell’attività CPI o SCIA esistenti, attività e categoria (Allegato I D.P.R. 151/2011) Committente con EPC
2. Sopralluogo tecnico Copertura, EFC, lucernari, compartimentazioni, locali per inverter e quadri, zone ATEX EPC e progettista
3. Valutazione del rischio e layout Aggravio sì o no; layout conforme a distanze e sottoinsiemi Progettista antincendio e progettista FV
4. Procedura SCIA, oppure valutazione del progetto e poi SCIA (categorie B e C con aggravio) Committente, su documentazione del progettista
5. Realizzazione Installazione, sezionamento di emergenza, segnaletica, dichiarazione di conformità, manuale Installatore / EPC
6. Esercizio Verifiche almeno ogni 2 anni, termografia, registro dei controlli Committente con il manutentore

Nota: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del professionista antincendio incaricato, l’unico titolato a definire la procedura applicabile al singolo caso.

Domande frequenti

Il fotovoltaico è soggetto a CPI?

No. L’impianto fotovoltaico non è un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi perché non compare nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Se però viene installato in un’attività soggetta, o al suo servizio, costituisce una modifica rilevante e va gestito con SCIA o valutazione del progetto.

Se installo il fotovoltaico devo aggiornare il CPI?

Sì, se l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco. La Linea guida VVF 14030/2025 considera l’installazione una modifica rilevante: in assenza di aggravio, o con aggravio in categoria A, si presenta una SCIA; con aggravio in categoria B o C serve prima la valutazione del progetto.

Quando serve la valutazione del progetto e quando basta la SCIA?

La valutazione del progetto (art. 3 D.P.R. 151/2011) serve solo quando la valutazione del rischio evidenzia un aggravio in un’attività di categoria B o C. In tutti gli altri casi basta la SCIA (art. 4). Un impianto conforme alla linea guida e senza criticità specifiche, in linea generale, non comporta aggravio.

Cosa cambia per gli impianti già esistenti?

Gli impianti in esercizio non devono essere adeguati retroattivamente, ma sono soggetti alle verifiche periodiche. Chi aveva avviato le procedure prima del 1° settembre 2025 può completarle con la guida del 2012 (Nota DCPREV 14668/2025). Ampliamenti, revamping e modifiche sostanziali seguono invece le regole attuali.

Quali documenti servono per la pratica dei Vigili del Fuoco?

Servono la valutazione del rischio, la relazione tecnica antincendio e gli elaborati grafici. Va allegato il progetto dell’impianto fotovoltaico firmato da tecnico abilitato, sempre obbligatorio. Completano il fascicolo le certificazioni del DM 7 agosto 2012, la dichiarazione di conformità e il manuale di uso e manutenzione.

Ogni quanto vanno fatte le verifiche dell’impianto fotovoltaico?

Le verifiche ai fini del rischio incendio vanno eseguite e documentate almeno ogni 2 anni e a ogni trasformazione, ampliamento o modifica. I controlli seguono la periodicità dell’impianto elettrico alimentato e va eseguita periodicamente un’ispezione termografica secondo IEC TS 62446-3.

La linea guida vale anche per le attività non soggette?

Non è obbligatoria per le attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, ma la stessa linea guida indica che può costituire un utile riferimento anche per questi impianti. È il riferimento di buona tecnica antincendio più aggiornato per il fotovoltaico su edifici.

Gli ottimizzatori sono obbligatori per la prevenzione incendi?

No. La Linea guida VVF 14030/2025 non impone ottimizzatori né dispositivi di spegnimento a livello di singolo modulo. Richiede un dispositivo di sezionamento di emergenza segnalato, protetto e accessibile ai soccorritori, oltre alle protezioni contro guasti e sovratensioni. Soluzioni aggiuntive possono emergere dalla valutazione del rischio.

Fonti ufficiali

  • Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Nota prot. n. 14030 del 01/09/2025, Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici (testo coordinato)
  • Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Nota prot. n. 14668 del 10/09/2025, Chiarimenti applicativi sulla Linea guida 14030/2025
  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Testi coordinati di prevenzione incendi – Disposizioni generali
  • D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi (artt. 3, 4 e Allegato I)
  • Allegato I al D.P.R. 151/2011, Elenco delle attività soggette (documento pubblicato dal Comando VVF di Ascoli Piceno)
  • D.L. 23 settembre 2022, n. 144, art. 16 (termini ridotti fino al 31/12/2024)
  • DM Interno 7 agosto 2012 (modalità di presentazione delle istanze, Allegato IV); DM Interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi, S.10.6); DM Interno 1 settembre 2021 (controlli e manutenzione, art. 3)

Link alle fonti

Come può aiutarti Myenergy

Myenergy progetta e realizza impianti fotovoltaici chiavi in mano anche su attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Partiamo dal sopralluogo: verifichiamo categoria dell’attività, pratiche antincendio esistenti, copertura, EFC e compartimentazioni. Impostiamo un layout già conforme alla Linea guida VVF 14030/2025, coordiniamo il progettista antincendio per la SCIA o la valutazione del progetto e consegniamo la documentazione completa dell’impianto. Dopo l’allacciamento possiamo seguire il piano di manutenzione, con verifiche biennali e termografia. Se hai già un impianto e vuoi sapere se è in regola, possiamo partire da una verifica di conformità: contatta Myenergy per un sopralluogo.

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