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Articolo aggiornato il 2 ottobre 2026 al d.lgs. 190/2024 (Testo unico rinnovabili), come modificato dal d.lgs. 178/2025.

Spesso si pensa che possedere un immobile in un’area soggetta a vincoli paesaggistici sia un ostacolo insormontabile per l’installazione di un impianto fotovoltaico. “La Soprintendenza non darà mai il via libera” è il timore più comune tra imprenditori e proprietari di case. In realtà il vincolo non è un divieto: è l’obbligo di passare da una procedura, che cambia secondo il tipo di tutela. Dal 30 dicembre 2024 queste procedure sono riunite in un’unica norma, il decreto legislativo 190/2024, che ha sostituito le regole precedenti.

Sintesi operativa

  • Non è un divieto assoluto: in area vincolata il fotovoltaico si può installare, seguendo la procedura prevista per quel tipo di vincolo.
  • La regola è cambiata: la vecchia norma che equiparava il fotovoltaico sui tetti alla manutenzione ordinaria (art. 7-bis del d.lgs. 28/2011) è stata abrogata. Oggi vale il d.lgs. 190/2024, con tre regimi: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica.
  • Con un vincolo l’attività libera di norma non basta: serve l’assenso dell’autorità che tutela il vincolo, tranne poche eccezioni indicate dalla legge.
  • I tempi hanno un tetto di legge: 30 giorni per l’autorizzazione prevista dall’art. 7 del d.lgs. 190/2024, 60 giorni per l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
  • La tecnologia aiuta: moduli neri, colorati o integrati nella copertura riducono l’impatto visivo, che è ciò che l’autorità valuta.

Il quadro normativo: un interesse pubblico prevalente

Il d.lgs. 190/2024 stabilisce che gli impianti a fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente quando le amministrazioni mettono a confronto gli interessi in gioco (art. 3). La stessa norma indica il limite: la prevalenza non vale se ci sono prove evidenti di effetti negativi significativi sul paesaggio o sul patrimonio culturale.

In pratica, un generico “disturbo visivo” non basta a motivare un diniego: nella PAS, per esempio, il dissenso di un’amministrazione deve indicare “puntualmente e in concreto” i motivi che rendono l’intervento non assentibile (art. 8, comma 8). La tutela però resta: l’autorità può negare l’assenso o imporre prescrizioni, e la decisione spetta a lei.

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Quale procedura serve? Dipende dal tipo di vincolo

Senza vincoli, un impianto fotovoltaico integrato nella copertura di un edificio esistente, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e senza modifiche della sagoma, rientra nell’attività libera: non servono permessi né comunicazioni, salvo il modello unico e le norme di settore (art. 7, comma 1, e Allegato A).

Con un vincolo la situazione cambia. L’art. 7 del d.lgs. 190/2024 distingue questi casi:

Tabella: tipo di vincolo e procedura

Tipo di tutela Cosa serve Fonte
Bene culturale (edificio vincolato, Parte II del Codice dei beni culturali) L’attività libera non si applica mai. Si passa alla PAS, con l’autorizzazione della Soprintendenza d.lgs. 190/2024, art. 7 c. 2
Parchi, riserve e altre aree naturali protette; siti Natura 2000 L’attività libera non si applica mai. Si passa alla PAS, con gli atti di assenso dell’ente che gestisce l’area (per esempio il nulla osta dell’Ente Parco o la valutazione di incidenza) d.lgs. 190/2024, art. 7 c. 2
Bene paesaggistico in generale (Parte III del Codice: per esempio fasce costiere, sponde di fiumi e laghi, boschi) PAS presentata al Comune, che acquisisce l’assenso paesaggistico d.lgs. 190/2024, art. 7 c. 2 e art. 8
Ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e tradizionale, compresi centri e nuclei storici, dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento (art. 136, c. 1, lett. b e c del Codice) Autorizzazione dell’autorità che tutela il vincolo, con parere vincolante della Soprintendenza d.lgs. 190/2024, art. 7 c. 4 e 5
Stesso vincolo dell’art. 136, c. 1, lett. c), se l’impianto non è visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici Nessuna autorizzazione paesaggistica d.lgs. 190/2024, art. 7 c. 6

Tre precisazioni:

  • La tabella indica la regola nazionale. Regioni, piani paesaggistici e regolamenti comunali possono aggiungere prescrizioni: la verifica va fatta sull’immobile specifico, partendo dal provvedimento di vincolo.
  • Il vincolo si individua sul singolo immobile, non sulla “zona”. Due edifici nella stessa via possono avere tutele diverse.
  • Resta in vigore il DPR 31/2017, che elenca gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A, punto A.6: per esempio pannelli su coperture piane non visibili dagli spazi pubblici) e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata (Allegato B, punto B.8). Il suo testo richiama ancora la norma abrogata: come si coordina con il d.lgs. 190/2024 va verificato caso per caso con il Comune.

I tempi previsti dalla legge

  • Autorizzazione ex art. 7, comma 5: l’autorità si esprime entro 30 giorni dall’istanza, con il parere della Soprintendenza entro 20 giorni. Il termine può essere sospeso una sola volta per integrazioni. Se l’autorità non risponde entro il termine e la Soprintendenza non ha dato parere negativo, l’autorizzazione si intende rilasciata.
  • PAS con assensi di altre amministrazioni: il Comune convoca la conferenza di servizi; le amministrazioni si pronunciano entro 45 giorni e, senza un diniego o un dissenso motivato, il titolo si perfeziona dopo 60 giorni dalla presentazione del progetto (art. 8, comma 8).
  • Autorizzazione paesaggistica semplificata: il procedimento si conclude entro il “termine tassativo di sessanta giorni” dal ricevimento della domanda (DPR 31/2017, art. 10).
  • Autorizzazione paesaggistica ordinaria: i termini di legge sommano 105 giorni: 40 per l’istruttoria dell’amministrazione, 45 per il parere della Soprintendenza, 20 per il provvedimento finale (d.lgs. 42/2004, art. 146).

Sono termini massimi fissati dalla legge, non tempi medi: le richieste di integrazione li sospendono, e i tempi reali dipendono dall’ufficio che esamina la pratica.

Soluzioni tecnologiche per ridurre l’impatto visivo

L’autorità valuta come l’impianto si inserisce nel contesto. Per questo la scelta dei componenti conta quanto la pratica. Ecco le soluzioni che Myenergy Group può proporre, quando il contesto lo richiede:

  • Pannelli “all black”: moduli con celle, cornice e fondo neri, senza reticoli chiari visibili, adatti a coperture scure o in ardesia.
  • Moduli colorati (rossi o terracotta): pensati per avvicinarsi al colore dei tetti in coppi. Il colore non è identico a quello delle tegole e, a parità di superficie, questi moduli producono meno dei moduli standard.
  • Integrazione architettonica (BIPV): il modulo non è appoggiato sul tetto ma sostituisce il manto di copertura.
  • Vetri antiriflesso: trattamenti superficiali che riducono il riverbero della luce.

Queste soluzioni si usano sia per il fotovoltaico casa sia per il fotovoltaico per aziende in contesti tutelati. Se vuoi capire quale tecnologia si adatta alla tua proprietà, scrivici per un sopralluogo, di norma gratuito.

L’approccio Myenergy Group: oltre la semplice installazione

Un progetto in zona vincolata richiede competenze che vanno oltre l’elettrotecnica: bisogna conoscere il Codice dei beni culturali e del paesaggio e preparare una pratica che l’autorità possa valutare senza richieste di chiarimento.

Attiva dal 2006, Myenergy Group lavora con un approccio chiavi in mano:

  1. Analisi preliminare dei vincoli: tecnici interni verificano la presenza e il tipo di tutela (vincolo diretto o indiretto, piano paesaggistico, regolamenti locali) e la procedura applicabile (attività libera, PAS, autorizzazione).
  2. Progettazione compatibile: disposizione dei moduli, componenti e soluzioni di integrazione vengono scelti per ridurre l’impatto visivo e tenere conto delle prescrizioni più frequenti.
  3. Gestione dell’iter: preparazione di elaborati, relazioni, documentazione fotografica e simulazioni, presentazione della pratica e risposta alle richieste di integrazione.
  4. Installazione e sicurezza: esecuzione dei lavori con attenzione alla sicurezza in cantiere.

L’obiettivo è presentare un progetto tecnicamente solido e una pratica completa, così da ridurre il rischio di sospensioni e di rifacimenti. L’esito dell’autorizzazione dipende dall’autorità competente e non può essere garantito in anticipo.

Vincoli paesaggistici e aziende

Per un’impresa, avere la sede in un’area vincolata non impedisce di ridurre i costi energetici con il fotovoltaico. Myenergy ha già seguito impianti su capannoni industriali in zone panoramiche: in questi contesti le misure di mitigazione più usate sono le schermature vegetali lungo il perimetro e i moduli a bassa riflettanza.

La documentazione fotografica e le simulazioni di inserimento mostrano in anticipo all’autorità come apparirà l’opera dai diversi punti di osservazione. Una pratica completa fin dall’inizio evita la sospensione dei termini per richieste di integrazione, che la legge consente una sola volta.

Vuoi rendere la tua azienda più indipendente dal punto di vista energetico nonostante i vincoli? Contattaci per un preventivo personalizzato.


FAQ: domande frequenti sui vincoli paesaggistici

È sempre vietato mettere i pannelli in centro storico?

No. Non esiste un divieto generale. Se il centro storico è tutelato con un provvedimento ai sensi dell’art. 136 del Codice, serve l’autorizzazione dell’autorità che tutela il vincolo; l’autorizzazione non è richiesta quando l’impianto non è visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici (d.lgs. 190/2024, art. 7, commi 4-6). Molti Comuni aggiungono regole proprie su colori e integrazione dei moduli.

In area vincolata vale l’edilizia libera?

Di norma no. L’attività libera non si applica mai ai beni culturali, alle aree naturali protette e ai siti Natura 2000; per i beni paesaggistici si passa alla PAS o, nei casi dell’art. 136, all’autorizzazione dell’autorità che tutela il vincolo (d.lgs. 190/2024, art. 7).

Cos’è l’autorizzazione paesaggistica semplificata?

È il procedimento previsto dal DPR 31/2017 per gli interventi di lieve entità elencati nel suo Allegato B. Fra questi ci sono i pannelli solari a servizio di singoli edifici integrati nella copertura o aderenti alla falda, quando l’edificio ricade fra i beni dell’art. 136, lettere b) e c), e i pannelli su coperture piane visibili dagli spazi pubblici.

Quanto tempo ci vuole per ottenere il permesso?

La legge fissa termini massimi: 30 giorni per l’autorizzazione dell’art. 7 del d.lgs. 190/2024, 60 giorni per l’autorizzazione paesaggistica semplificata, 105 giorni in totale per quella ordinaria. Non sono tempi medi: le richieste di integrazione sospendono i termini e la durata reale dipende dall’ufficio. Una pratica completa riduce i tempi di preparazione e il rischio di sospensioni.

Posso installare il fotovoltaico se la mia casa è un edificio storico vincolato?

È il caso più complesso. Se l’edificio è un bene culturale (vincolo diretto), l’attività libera non si applica e serve l’autorizzazione della Soprintendenza. Il progetto deve dimostrare che l’intervento non altera il valore storico dell’immobile, e spesso prevede soluzioni integrate nella copertura.

Quali sono i costi extra per i pannelli colorati?

I moduli colorati costano più dei moduli standard e producono meno a parità di superficie. Riducono l’impatto visivo, che è l’elemento valutato dall’autorità, ma non garantiscono il rilascio dell’autorizzazione.

Cosa succede se installo i pannelli senza autorizzazione in zona vincolata?

Chi esegue lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione penale (d.lgs. 42/2004, art. 181) ed è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, cioè a smontare l’impianto (art. 167). Prima di iniziare va sempre verificato quale vincolo grava sull’immobile.


Conclusione: la tutela non esclude l’efficienza

Il paesaggio italiano va tutelato e la transizione energetica va realizzata: la legge oggi prevede procedure e termini per fare entrambe le cose. Con una verifica preliminare del vincolo e un progetto pensato per il contesto, un impianto in area tutelata è un obiettivo realistico.

Myenergy Group ti accompagna dall’analisi dei vincoli alla messa in esercizio dell’impianto, con un progetto pensato per integrarsi nel contesto.

Parla con i nostri tecnici per capire quale procedura si applica al tuo immobile.


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