Un cliente ti manda un questionario ESG e chiede quale quota della tua energia è rinnovabile. Hai l’impianto fotovoltaico sul tetto: puoi scrivere 100%? Quasi mai. Questa guida spiega cosa puoi dichiarare, quando servono le garanzie di origine e come documentarlo senza errori.
In sintesi
- Per l’energia che autoconsumi non ti servono garanzie di origine: per il GHG Protocol non genera emissioni Scope 2, purché tu non abbia venduto i certificati.
- Le garanzie di origine servono per l’energia prelevata dalla rete: le annulla il fornitore a tuo favore con un’offerta di energia rinnovabile.
- L’energia immessa in rete non si sottrae dai consumi e non riduce le emissioni dell’azienda.
- In Italia le garanzie di origine dell’autoconsumo non si vendono: il GSE le emette e le annulla automaticamente.
- Le PMI fino a 1.000 dipendenti non sono obbligate al bilancio di sostenibilità e dal 2027 possono limitare i dati ESG chiesti dai grandi clienti.
Cosa sono le garanzie di origine?
Le garanzie di origine (GO) sono certificati elettronici che attestano che 1 MWh di energia è stato prodotto da fonte rinnovabile. Le rilascia il GSE agli impianti che hanno ottenuto la qualifica IGO, cioè l’identificazione dell’impianto ai fini delle garanzie di origine.
In Italia le regole sono fissate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 224, in vigore dal 18 luglio 2023. Il GSE le ha tradotte in procedure operative nelle Regole applicative sulle garanzie di origine.
Ogni GO indica se l’energia è stata immessa in rete o consumata nel sito di produzione. Resta negoziabile per 12 mesi dal mese di produzione. Dopo questo termine si può solo annullare, al massimo entro il 31 marzo del secondo anno successivo.
Una GO non è un incentivo e non premia un risparmio di energia. È la prova contrattuale che un MWh è rinnovabile. La usano i fornitori per le offerte “verdi” e le imprese per calcolare le proprie emissioni.
Mi servono le garanzie di origine se ho il fotovoltaico?
Per l’energia che produci e consumi in azienda, no. Lo dice la Scope 2 Guidance del GHG Protocol, lo standard internazionale usato per calcolare le emissioni delle imprese. L’energia prodotta da un impianto proprio e consumata in sito non genera emissioni Scope 2, a condizione che i certificati di quella energia non siano stati venduti a terzi.
Per l’energia che prelevi dalla rete, invece, le garanzie di origine sono l’unico strumento che permette di dichiararla rinnovabile. Non devi acquistarle tu: le annulla il fornitore a tuo favore quando sottoscrivi un’offerta di energia rinnovabile.
Due termini tornano in tutto l’articolo, quindi conviene chiarirli subito:
- Scope 2: sono le emissioni dell’energia che l’azienda acquista, prodotte da chi genera quella energia.
- Metodo market-based e location-based: il primo calcola le emissioni in base ai contratti e ai certificati dell’azienda; il secondo usa la media delle emissioni della rete nazionale. Il GHG Protocol chiede di riportarli entrambi.
Energia autoconsumata, immessa e prelevata: cosa vale per ciascuna?
Un’impresa con il fotovoltaico gestisce tre flussi di energia, ognuno con regole proprie. La tabella mette insieme le Regole applicative del GSE e la Scope 2 Guidance.
| Flusso di energia | Cosa la certifica | Conta nello Scope 2 market-based? | Cosa fare |
|---|---|---|---|
| Autoconsumata (prodotta e usata in sito) | Misure dei contatori di produzione e scambio; con qualifica IGO, GO emessa e annullata in automatico | Non genera emissioni Scope 2, se i certificati non sono stati venduti | Conservare i dati di produzione e immissione; non cedere i certificati |
| Immessa in rete (eccedenza ceduta) | GO trasferibile, se l’impianto è IGO; GO al GSE, se l’impianto è in ritiro dedicato, scambio sul posto o tariffa omnicomprensiva | No: non riduce lo Scope 2 e non si sottrae dai prelievi | Decidere se vendere le GO; non contarla tra i propri consumi rinnovabili |
| Prelevata dalla rete (acquistata dal fornitore) | Garanzie di origine annullate dal fornitore a tuo favore, o legate a un contratto PPA | Sì: con GO annullate conta come rinnovabile; senza, si usa il mix residuo nazionale | Chiedere al fornitore il certificato di annullamento; valutare offerte rinnovabili o PPA |
Nel metodo location-based, invece, tutta l’energia prelevata si calcola con il fattore medio della rete, con o senza certificati.
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Come entra l’impianto fotovoltaico nello Scope 2?
Il GHG Protocol fissa tre regole che ogni impresa con il fotovoltaico deve applicare.
- L’autoconsumo resta fuori dallo Scope 2. L’energia di un impianto proprio, consumata in sito e senza vendita dei certificati, non genera emissioni Scope 2.
- I prelievi si contano al lordo. Si usa tutta l’energia acquistata dalla rete, senza sottrarre quella immessa (Scope 2 Guidance, paragrafo 5.4).
- Se vendi i certificati, perdi il diritto di dichiararla rinnovabile. L’energia autoconsumata va calcolata come se fosse prelevata dalla rete, con il mix residuo (paragrafo 6.4).
Un esempio con i numeri
Un’azienda consuma 500 MWh l’anno. L’impianto produce 300 MWh: 220 MWh vengono autoconsumati e 80 MWh immessi in rete. Dalla rete l’azienda preleva 280 MWh.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Consumo totale (220 autoconsumati + 280 prelevati) | 500 MWh |
| Energia su cui si calcola lo Scope 2 (prelievi lordi) | 280 MWh |
| Quota rinnovabile con il solo autoconsumo | 44% (220 su 500) |
| Quota rinnovabile con autoconsumo + garanzie di origine del fornitore sui 280 MWh | fino al 100% |
| Quota errata, se si conta tutta la produzione | 60% (300 su 500) |
Gli 80 MWh immessi non coprono i consumi dell’azienda. Se l’impianto è in ritiro dedicato, le relative GO vanno al GSE. Se è qualificato IGO, si possono vendere. In nessun caso si sottraggono dai prelievi.
L’esempio mostra anche il punto più utile per chi deve rispondere a un questionario: autoconsumo e garanzie di origine non sono alternativi. Il primo copre la quota che produci, le seconde quella che acquisti.
Impianto in noleggio operativo o PPA in sito: cosa cambia?
Con il noleggio operativo, la locazione di norma dà all’azienda il controllo operativo dell’impianto (Scope 2 Guidance, paragrafo 5.2.1). Se l’azienda segue l’approccio del controllo operativo, il più diffuso, l’autoconsumo si tratta come quello di un impianto proprio. Il nostro approfondimento sul noleggio operativo per il fotovoltaico spiega come funziona questa formula.
Con un PPA in sito, invece, l’impianto è gestito da un altro soggetto che vende l’energia all’azienda. Per il GHG Protocol è un collegamento diretto. L’azienda riporta in Scope 2 l’energia ricevuta con il fattore emissivo dell’impianto, che per il fotovoltaico è zero, purché i certificati non siano stati ceduti ad altri.
Le regole Scope 2 stanno cambiando?
Il GHG Protocol ha aperto il 20 ottobre 2025 una consultazione per rivedere la Scope 2 Guidance, chiusa il 31 gennaio 2026. Le due proposte principali sono l’abbinamento orario tra certificati e consumi (hourly matching) e il requisito di consegna fisica dell’energia (deliverability).
La sintesi dei risultati, pubblicata il 29 luglio 2026, registra un basso consenso su entrambe. Al 14 ottobre 2026 restano proposte: si applica la Scope 2 Guidance del 2015. L’autoconsumo in sito è il caso meno esposto, perché produzione e consumo coincidono già nell’ora e nel luogo.
Si possono vendere le garanzie di origine e dichiararsi green lo stesso?
No. Se i certificati di un MWh vengono ceduti, quel MWh appartiene a chi li acquista. Chi li ha venduti non può più dichiararlo rinnovabile, nemmeno nel metodo location-based.
In Italia il rischio non riguarda l’autoconsumo, perché le sue GO non sono vendibili. Riguarda l’energia immessa in rete. L’errore tipico è contare “tutta la produzione” dell’impianto come energia rinnovabile propria, mentre i certificati dell’eccedenza sono andati al GSE o a un acquirente. In quel caso la stessa energia verde viene contata due volte.
L’energia autoconsumata dà diritto alle garanzie di origine?
Sì, ma con limiti precisi. Secondo le Regole applicative del GSE, la qualifica IGO permette di ottenere garanzie di origine anche sull’energia consumata in sito. Per questa quota, però, il GSE le emette e le annulla subito, in automatico, a favore del produttore o del cliente finale. Non si possono trasferire né vendere.
Il GSE calcola il numero di GO con due formule:
- energia immessa: il valore minore tra energia netta prodotta ed energia immessa;
- energia autoconsumata: energia netta prodotta meno energia immessa, se il risultato è positivo.
Due eccezioni contano molto per le PMI:
- Impianti fino a 20 kW senza contatore di produzione. La delibera ARERA 361/2023 non richiede il contatore di produzione per questi impianti. In questo caso il GSE considera l’energia prodotta uguale a quella immessa, quindi non risultano GO sull’autoconsumo.
- Impianti in ritiro dedicato, scambio sul posto o tariffa omnicomprensiva. Le GO vanno gratuitamente al GSE e il produttore non può chiedere la qualifica IGO. La stessa regola vale per i nuovi incentivi che non tengono conto del valore di mercato delle GO.
Come richiedere le garanzie di origine al GSE (qualifica IGO)?
La richiesta si presenta sul Portale GO, nell’Area Clienti del sito del GSE. Ecco i punti principali delle Regole applicative.
| Voce | Cosa prevedono le Regole applicative GSE |
|---|---|
| Chi può chiederla | Il produttore: l’intestatario del titolo autorizzativo o il firmatario del regolamento di esercizio con il gestore di rete, anche se non è il proprietario |
| Requisiti | Impianto in esercizio, registrato nel sistema GAUDÌ di Terna; dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 |
| Tempi di risposta | 60 giorni; 45 giorni per gli impianti che hanno già avuto incentivi |
| Quando presentarla | Impianti in esercizio prima dell’anno in corso: dal 21 gennaio al 30 settembre. Impianti entrati in esercizio tra settembre e dicembre: dal 1° ottobre al 20 gennaio dell’anno dopo |
| Durata | 5 anni, con rinnovo da chiedere nei sei mesi prima della scadenza |
| Costi | Corrispettivi per qualifica, emissione, trasferimento e annullamento, indicati nell’Allegato I delle Regole applicative |
Al 14 ottobre 2026 la finestra per gli impianti già in esercizio è chiusa: la prossima apre il 21 gennaio 2027. Per gli impianti entrati in esercizio da settembre 2026 la finestra è aperta fino al 20 gennaio 2027.
Il Decreto 224/2023 prevede inoltre che, per gli impianti sotto i 50 kW, le GO possano riportare informazioni semplificate.
La qualifica IGO resta una scelta, non un obbligo. Conviene se vuoi vendere le GO dell’energia immessa o avere una certificazione formale del GSE anche sull’autoconsumo.
Imprese e PMI: il fotovoltaico nel bilancio di sostenibilità
La mia PMI è obbligata alla rendicontazione dopo l’Omnibus?
Quasi certamente no. La Direttiva (UE) 2026/470, nota come pacchetto Omnibus I, è in vigore dal 18 marzo 2026. Limita l’obbligo di bilancio di sostenibilità (CSRD) alle imprese che superano insieme due soglie.
| Parametro | Soglia CSRD dopo l’Omnibus I |
|---|---|
| Numero medio di dipendenti | oltre 1.000 |
| Ricavi netti | oltre 450 milioni di euro |
| Recepimento negli Stati membri | entro il 19 marzo 2027 |
| Esercizi 2025 e 2026 | restano obbligate le imprese della prima ondata |
Come riepiloga Assolombarda, il nuovo perimetro ristretto si applica dal 1° gennaio 2027.
Cosa posso rispondere ai questionari ESG dei clienti?
Anche senza obbligo, le PMI ricevono richieste di dati dai clienti più grandi, che devono rendicontare la propria filiera. Per queste imprese esiste ora uno standard europeo volontario, il VS, nato dal precedente VSME. Lo ha introdotto il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, in vigore dal 24 settembre 2026.
Lo stesso regolamento fissa un tetto alle richieste dei clienti, chiamato value chain cap. Dal 1° gennaio 2027 un’impresa soggetta a CSRD non può chiedere a un’impresa della propria filiera con meno di 1.000 dipendenti più dati di quelli previsti dall’allegato II dello standard. Il tetto non vale per le informazioni richieste da altre norme europee o nazionali.
Per la parte energia, una PMI con il fotovoltaico può preparare una risposta standard con cinque dati:
- consumo totale di energia elettrica, cioè autoconsumo più prelievi, in MWh;
- energia autoprodotta e autoconsumata da fonte rinnovabile, in MWh;
- energia prelevata dalla rete, indicando la quota coperta da garanzie di origine annullate dal fornitore;
- emissioni Scope 2 con entrambi i metodi, location-based e market-based;
- energia immessa in rete, indicata a parte e non sottratta dai consumi.
Cosa guardano banche e stazioni appaltanti?
Banche e stazioni appaltanti valutano dati verificabili. Per l’autoconsumo la prova sono le misure dei contatori di produzione e di scambio. Per l’energia prelevata serve il certificato di annullamento delle garanzie di origine emesso dal fornitore. Formule generiche come “azienda green” non bastano e, nei messaggi ai consumatori, oggi sono vietate se non dimostrabili.
Il fotovoltaico aziendale ha anche un vantaggio fiscale: il nostro approfondimento sull’iperammortamento 2026 per fotovoltaico e accumulo spiega requisiti e misura dell’agevolazione.
Un impianto dimensionato sui consumi reali aumenta la quota autoconsumata, cioè la parte che puoi dichiarare rinnovabile senza acquistare certificati. Scopri l’impianto fotovoltaico aziendale chiavi in mano oppure chiedi a Myenergy uno studio di fattibilità.
Pubblica Amministrazione: come documentare la quota rinnovabile?
Per gli enti pubblici la quota rinnovabile pesa in due momenti: quando si costruisce o ristruttura un edificio e quando si affida un contratto energetico.
Negli edifici, l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, modificato dal D.Lgs. 5/2026 (in vigore dal 4 febbraio 2026), fissa la quota minima di consumi da coprire con fonti rinnovabili. Si applica agli interventi con titolo edilizio richiesto dal 3 agosto 2026.
| Intervento | Quota minima dei consumi da fonti rinnovabili |
|---|---|
| Edificio nuovo | 60% |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | 15% (senza acqua calda sanitaria) |
Per gli edifici pubblici queste quote sono maggiorate del 5% e la potenza elettrica minima da installare aumenta del 10%.
Nei contratti energetici, i Criteri Ambientali Minimi per i contratti a prestazione energetica (CAM EPC, Decreto MASE 12 agosto 2024) contengono due regole utili:
- l’energia elettrica fornita deve essere almeno per il 45% rinnovabile, più un ulteriore 15% da rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento, con verifica almeno annuale tramite garanzie di origine (criterio 2.4.1);
- l’energia autoprodotta dagli impianti del contratto va misurata con contatori dedicati, che rilevano almeno la produzione e l’energia ceduta in rete (criterio 2.2.2).
Per documentare la quota rinnovabile di un edificio pubblico servono quindi tre elementi: i dati misurati di produzione e autoconsumo, il certificato di annullamento delle GO per l’energia acquistata e, se l’ente lo ritiene utile, la qualifica IGO dell’impianto. Per i progetti negli edifici pubblici consulta la pagina dedicata alla Pubblica Amministrazione.
Privati: le garanzie di origine servono?
No, per le famiglie non richiedono alcuna azione. Un privato non ha obblighi di calcolo delle emissioni, e un impianto domestico fino a 20 kW senza contatore di produzione non genera GO sull’autoconsumo.
Le garanzie di origine interessano il privato solo quando sceglie un’offerta di luce “verde”. In quel caso è il fornitore che deve annullarne tante quanta è l’energia venduta come rinnovabile, entro il 31 marzo dell’anno successivo. L’energia prodotta dai pannelli sul tetto e consumata in casa è già rinnovabile, senza bisogno di certificati.
Errori da evitare
- Dichiararsi “100% green” con il solo autoconsumo. Il fotovoltaico copre una parte dei consumi, il resto arriva dalla rete. Dal 27 settembre 2026 il D.Lgs. 30/2026 vieta, nei messaggi ai consumatori, le dichiarazioni ambientali generiche che non si possono dimostrare.
- Contare due volte l’energia immessa. Se le sue GO sono andate al GSE o a un acquirente, quella energia non è più tua da dichiarare.
- Confondere garanzie di origine e certificati bianchi. I certificati bianchi premiano i risparmi di energia; le GO attestano che un MWh prodotto è rinnovabile.
- Confondere CER e garanzie di origine. La comunità energetica riconosce una tariffa incentivante sull’energia condivisa: è un incentivo economico, non una certificazione di origine. Per capire come funzionano per le aziende, leggi la pagina sulle comunità energetiche rinnovabili.
- Sottrarre l’energia immessa dai prelievi. Le emissioni si calcolano sui prelievi lordi: il saldo netto con la rete non vale per la rendicontazione.
Domande frequenti
Le garanzie di origine dell’energia autoconsumata si possono vendere?
No. Secondo le Regole applicative del GSE, le GO dell’energia consumata in sito vengono emesse e annullate automaticamente a favore del produttore o del cliente finale. Solo quelle dell’energia immessa in rete si possono trasferire.
Se ho il fotovoltaico devo comprare garanzie di origine?
Non per l’energia che autoconsumi: per il GHG Protocol non genera emissioni Scope 2, se i certificati non sono stati venduti. Le garanzie di origine servono per dichiarare rinnovabile l’energia prelevata dalla rete, e le annulla il fornitore con un’offerta di energia rinnovabile.
Chi può chiedere la qualifica IGO al GSE?
Il produttore dell’impianto, cioè l’intestatario del titolo autorizzativo o il firmatario del regolamento di esercizio, anche se non è il proprietario. Non possono chiederla gli impianti in ritiro dedicato, scambio sul posto o tariffa omnicomprensiva, le cui garanzie di origine vanno al GSE.
Quanto tempo serve per ottenere la qualifica IGO?
Il GSE risponde entro 60 giorni dalla richiesta, o 45 giorni per gli impianti già incentivati. Per gli impianti già in esercizio la richiesta si presenta dal 21 gennaio al 30 settembre di ogni anno, e la qualifica dura 5 anni.
L’energia immessa in rete riduce le emissioni Scope 2 dell’azienda?
No. Il GHG Protocol chiede di calcolare lo Scope 2 sull’energia prelevata dalla rete al lordo, senza sottrarre quella immessa. L’energia ceduta non copre i consumi dell’impresa che la produce.
Una PMI con meno di 1.000 dipendenti deve fare il bilancio di sostenibilità?
No. Dopo la Direttiva (UE) 2026/470 l’obbligo riguarda solo le imprese con oltre 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti. Una PMI può usare lo standard volontario del Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che dal 2027 limita anche i dati che i clienti soggetti a CSRD possono chiederle.
Le garanzie di origine sono la stessa cosa dei certificati bianchi?
No. I certificati bianchi, o titoli di efficienza energetica, premiano i risparmi di energia ottenuti con interventi di efficienza. Le garanzie di origine attestano invece che 1 MWh è stato prodotto da fonte rinnovabile.
Partecipare a una CER dà diritto alle garanzie di origine?
No. La comunità energetica rinnovabile riconosce una tariffa incentivante sull’energia condivisa, ma questo non trasferisce ai membri le GO degli impianti. Per dichiarare rinnovabile l’energia prelevata dalla rete serve comunque un’offerta del fornitore coperta da garanzie di origine.
Normativa e fonti ufficiali
Aggiornamento: 14 ottobre 2026. Scadenze da tenere d’occhio: finestra di qualifica IGO 2027 dal 21 gennaio al 30 settembre 2027; tetto alle richieste ESG nella filiera dal 1° gennaio 2027; recepimento della Direttiva (UE) 2026/470 entro il 19 marzo 2027.
- Decreto MASE 14 luglio 2023, n. 224: attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 199/2021 in materia di garanzie di origine.
- GSE, DM Garanzie di Origine – Regole applicative (versione 1, novembre 2023).
- ARERA, Delibera 496/2023/R/com: aggiornamento dei provvedimenti in attuazione del DM 224/2023.
- GHG Protocol, Scope 2 Guidance (2015) e sintesi della consultazione sulla revisione (29 luglio 2026).
- Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I): modifica della CSRD.
- Regolamento delegato (UE) 2026/1560: standard volontario di rendicontazione e tetto per la catena del valore.
- D.Lgs. 5/2026: modifica dell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 sugli obblighi di fonti rinnovabili negli edifici.
- Decreto MASE 12 agosto 2024: Criteri Ambientali Minimi per i contratti a prestazione energetica (GU n. 202 del 29 agosto 2024).
- D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30: recepimento della direttiva (UE) 2024/825 sulle dichiarazioni ambientali.
Link alle fonti:
- Regole applicative GSE sulle garanzie di origine
- ARERA, Delibera 496/2023/R/com
- GHG Protocol, Scope 2 Guidance
- GHG Protocol, sintesi della consultazione Scope 2 (29 luglio 2026)
- Direttiva (UE) 2026/470 su EUR-Lex
- Regolamento delegato (UE) 2026/1560 su EUR-Lex
- ANCE, fonti rinnovabili negli edifici: le nuove soglie del D.Lgs. 5/2026
- Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024 (CAM EPC)
- Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 (D.Lgs. 30/2026)
- Assolombarda, comunicazione sulla sostenibilità: le nuove regole
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