Articolo aggiornato il 06/05/2026
Le Regole Operative Facility CACER 2026 definiscono il nuovo quadro per la concessione dei contributi in conto capitale destinati agli impianti rinnovabili inseriti in Comunità Energetiche Rinnovabili e gruppi di autoconsumatori nell’ambito del PNRR.
Il punto centrale da capire subito è questo: nel 2026 non cambia solo la gestione del contributo, ma cambia soprattutto il modo in cui vanno lette le scadenze, la procedura di ammissione e il rapporto tra contributo in conto capitale e tariffa incentivante.
Questa guida serve a chiarire in modo semplice ma preciso:
- cos’è la Facility CACER;
- a chi si rivolge;
- cosa finanzia;
- quanto copre;
- quali sono le date chiave;
- come funziona la procedura GSE;
- quali sono i principali errori da evitare.
Per avere un quadro ancora più completo, ti consigliamo di leggere anche gli altri approfondimenti pubblicati sul blog: uno di panoramica generale sulle novità GSE 2026 e uno dedicato alle modifiche dell’Agrivoltaico 2026.
Aggiornamento operativo per le pratiche PNRR CACER già presentate
A seguito dei chiarimenti GSE e dell’aggiornamento delle Regole Operative Facility CACER, per le pratiche PNRR già presentate è importante considerare un cambiamento procedurale rilevante.
Il precedente riferimento all’Atto d’obbligo viene superato: la formalizzazione dell’ammissione al contributo avviene tramite la pubblicazione e comunicazione dell’Accordo di concessione GSE.
Questo significa che, per i soggetti che hanno già ricevuto una comunicazione positiva o che risultano in attesa dell’esito definitivo, il documento da attendere non è più l’Atto d’obbligo, ma l’Accordo di concessione.
La data del 30 giugno 2026 deve quindi essere letta come il termine entro cui il GSE dovrà stipulare gli Accordi di concessione con i beneficiari, nei limiti delle risorse disponibili, e non come la scadenza per completare fisicamente gli impianti.
In caso di richieste ammissibili superiori alla dotazione disponibile, i progetti ammissibili ma non finanziabili potranno essere inseriti in un elenco di riserva, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Per questo motivo, per i progetti già in attesa di installazione, è consigliabile verificare con attenzione lo stato della pratica e attendere la pubblicazione dell’Accordo di concessione prima di considerare il contributo definitivamente formalizzato.
Facility CACER 2026 in sintesi
Per orientarsi subito, questi sono i punti chiave da ricordare:
- Contributo: fino al 40% dei costi di progetto / spese ammissibili;
- Territori: impianti nei Comuni con meno di 50.000 abitanti;
- Gestione della misura: affidata al GSE;
- Accordi di concessione: da stipulare entro il 30 giugno 2026;
- Entrata in esercizio: entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- Configurazioni coinvolte: CER e gruppi di autoconsumatori;
- Erogazione: possibile tramite anticipo, quota intermedia o saldo, a seconda della taglia dell’impianto e dello stato del progetto.
Cos’è la Facility CACER e perché conta davvero
La Facility CACER è il meccanismo operativo che disciplina la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal PNRR per impianti rinnovabili destinati alla condivisione dell’energia elettrica.
In termini pratici, è lo strumento che regola il sostegno economico agli investimenti in impianti di produzione che entrano a far parte di:
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile.
Si tratta quindi di una misura che non riguarda genericamente qualsiasi impianto fotovoltaico, ma solo quelli inseriti in configurazioni di autoconsumo diffuso che rispettano i requisiti previsti.
Cosa cambia davvero nel 2026
La novità più importante riguarda le scadenze.
Il 30 giugno 2026 non è il termine entro cui devono essere completati i lavori dell’impianto. È invece la data entro cui il GSE deve concludere il processo di assegnazione dei contributi tramite la stipula degli accordi di concessione con i beneficiari, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Questo cambia in modo concreto il calendario operativo.
Una volta comunicato l’accordo di concessione, l’impianto ha infatti 24 mesi per entrare in esercizio. Resta però fermo un limite finale: per la misura CACER l’entrata in esercizio deve comunque avvenire non oltre il 31 dicembre 2027.
Tradotto in modo semplice:
- il 30 giugno 2026 riguarda la fase di concessione del contributo;
- il 31 dicembre 2027 resta la data finale massima per l’entrata in esercizio.
Questa è una delle differenze più importanti rispetto alle letture precedenti del quadro normativo.
Qual è l’obiettivo della misura
L’obiettivo della misura è favorire la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili destinati alla condivisione dell’energia nei territori ammessi, così da sostenere:
- la diffusione delle CER;
- l’autoconsumo diffuso;
- l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il raggiungimento degli obiettivi PNRR.
La misura si inserisce quindi in una logica doppia:
- da un lato sostiene l’investimento iniziale;
- dall’altro accompagna lo sviluppo di configurazioni energetiche collettive e locali.
Chi gestisce la misura
Nel quadro 2026 il soggetto centrale è il GSE, che gestisce la misura con un ruolo operativo diretto.
Questo significa che il GSE si occupa, tra le altre cose, di:
- istruttoria delle domande;
- richieste di integrazione documentale;
- pubblicazione degli accordi di concessione;
- verifiche preliminari;
- gestione delle richieste di erogazione;
- controlli, verifiche e, se necessario, revoca del contributo.
Per chi presenta o segue un progetto, questo significa che il GSE diventa il riferimento principale non solo per la fase di accesso, ma anche per la fase successiva di erogazione e controllo.
A chi si rivolge la Facility CACER
La guida interessa contemporaneamente tre grandi categorie di soggetti:
- privati interessati a partecipare a una CER o a un gruppo di autoconsumatori;
- imprese che vogliono investire in impianti inseriti in configurazioni di condivisione dell’energia;
- pubbliche amministrazioni che vogliono orientarsi nel quadro generale della misura.
Le Regole Operative Facility CACER non riscrivono da zero tutto il perimetro soggettivo della disciplina, ma si innestano su un quadro regolatorio già esistente.
Per questo motivo, la ricostruzione completa e dettagliata di tutte le casistiche soggettive ammissibili richiede anche il coordinamento con le disposizioni precedenti e con la disciplina del servizio per l’autoconsumo diffuso.
Dove si applica: comuni e perimetro territoriale
La misura si applica agli impianti situati in Comuni con meno di 50.000 abitanti.
Questo è uno dei requisiti più rilevanti, perché delimita in modo chiaro il campo di applicazione del contributo. Non basta quindi che l’impianto faccia parte di una CER o di un gruppo di autoconsumatori: deve anche rientrare nel perimetro territoriale previsto dalla misura.
Dal punto di vista pratico, questo aspetto va verificato con attenzione fin dalle prime fasi di impostazione del progetto.
Cosa finanzia la Facility CACER
La Facility CACER finanzia investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alla condivisione dell’energia elettrica, eventualmente associati a sistemi di stoccaggio.
In termini generali, la misura copre i costi di progetto e le spese ammissibili riferite alla realizzazione dell’impianto.
Il dettaglio completo di tutte le singole voci di spesa e di tutti i criteri applicativi resta collegato anche alle regole operative precedenti e alle istruzioni attuative.
Quanto copre il contributo
Il contributo in conto capitale può coprire fino al 40% dei costi di progetto / spese ammissibili.
Questo significa che la misura non finanzia integralmente l’investimento, ma interviene come sostegno parziale alla realizzazione del progetto.
È importante distinguere questo contributo da altri meccanismi economici collegati alle CER, perché il 40% riguarda la fase di investimento e non sostituisce la logica della valorizzazione dell’energia condivisa.
Contributo in conto capitale e tariffa incentivante: differenza pratica
Uno dei dubbi più frequenti riguarda proprio questo punto.
Il contributo in conto capitale
Serve a coprire una quota dell’investimento iniziale per realizzare l’impianto.
La tariffa incentivante
Riguarda invece la fase successiva, cioè il funzionamento della configurazione e la valorizzazione dell’energia condivisa nell’ambito del servizio per l’autoconsumo diffuso.
La differenza pratica è fondamentale:
- il contributo in conto capitale aiuta a costruire l’impianto;
- la tariffa incentivante opera quando la configurazione è attiva e l’energia viene condivisa secondo le regole previste.
Questo ha anche un effetto operativo diretto: il saldo del contributo non può essere chiesto semplicemente perché l’impianto è finito, ma richiede anche il passaggio lato tariffa incentivante e servizio di autoconsumo diffuso.
Requisiti principali degli impianti
Per orientarsi correttamente, i punti da verificare sono almeno questi:
- l’impianto deve rientrare nella misura dedicata a CER e gruppi di autoconsumatori;
- deve essere collocato in un Comune con meno di 50.000 abitanti;
- deve rispettare i requisiti tecnici e documentali previsti dalla disciplina di riferimento;
- deve entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo di concessione;
- non può comunque superare il termine finale del 31 dicembre 2027;
- deve rispettare il principio DNSH;
- deve inserirsi in una configurazione che accede al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Per i requisiti tecnici di dettaglio non espressamente ridefiniti dal documento aggiornato, resta necessario coordinarsi con la regolazione già vigente. Dove il dato non è esplicitato qui, va considerato DATO DA VERIFICARE.
Le date da ricordare
Le scadenze sono uno degli elementi più importanti della Facility CACER 2026.
| Passaggio | Data / termine |
|---|---|
| Termine per le domande pervenute al GSE nel quadro considerato | 30 novembre 2025 |
| Termine per la stipula degli accordi di concessione | 30 giugno 2026 |
| Comunicazione di avvio lavori | entro 30 giorni |
| Invio integrazioni richieste dal GSE | entro 15 giorni |
| Entrata in esercizio dell’impianto | entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo |
| Termine finale assoluto per l’entrata in esercizio | 31 dicembre 2027 |
| Richiesta di saldo | entro 120 giorni dall’entrata in esercizio, oppure entro 120 giorni dall’avvio delle funzionalità del portale dedicato |
Cosa significa davvero il 30 giugno 2026
Questa data non va confusa con la fine lavori.
Significa che entro quel termine il GSE deve:
- concludere le attività finalizzate all’assegnazione dei contributi;
- svolgere le verifiche necessarie;
- adottare e pubblicare gli accordi di concessione.
Per il beneficiario, la vera conseguenza pratica è che da lì in avanti si apre il periodo utile per portare l’impianto all’entrata in esercizio.
Come funziona il procedimento di ammissione
Il procedimento di ammissione si basa su un’istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione trasmessa al GSE.
L’obiettivo dell’istruttoria è verificare:
- la presenza dei requisiti soggettivi;
- la presenza dei requisiti oggettivi;
- la completezza della documentazione;
- il rispetto delle regole applicabili.
All’esito dell’istruttoria, il GSE può comunicare tre diversi esiti:
1. Accoglimento della domanda
Se i requisiti risultano rispettati, il GSE comunica l’ammissione al contributo e pubblica l’accordo di concessione.
2. Richiesta di integrazioni
Se la documentazione è incompleta o servono chiarimenti, il GSE può richiedere integrazioni. In questo caso il soggetto interessato ha 15 giorni per rispondere.
3. Rigetto della domanda
Se i requisiti non risultano rispettati, la domanda viene rigettata con motivazione.
Un punto importante: non c’è silenzio-assenso
Il termine di conclusione dell’istruttoria è indicato in 90 giorni come termine ordinatorio, ma l’eventuale ritardo del GSE non equivale a silenzio-assenso. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.
Cosa succede se le risorse non bastano
La misura ha una dotazione finanziaria definita. Se le richieste ammissibili superano le risorse disponibili, i progetti che risultano ammissibili ma non immediatamente finanziabili vengono collocati in un elenco di riserva.
Questo elenco è ordinato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Lo scorrimento può avvenire in caso di:
- rinuncia di altri beneficiari;
- eventuali integrazioni finanziarie della misura.
Per chi presenta domanda, questo significa che l’assenza di copertura immediata non equivale automaticamente a un’esclusione definitiva.
Avvio lavori e fine lavori: cosa bisogna comunicare
Una volta ammesso al contributo, il beneficiario deve comunicare tramite il portale GSE la data di avvio lavori entro 30 giorni.
Per quanto riguarda la fine lavori e l’avanzamento fisico dell’investimento, il GSE può effettuare verifiche anche tramite il sistema GAUDÌ e può richiedere ulteriori informazioni se necessario.
Questo rende particolarmente importante la coerenza tra documentazione, cronologia delle attività e stato reale del progetto.
Cumulabilità: cosa non si può fare
Un punto molto delicato riguarda la cumulabilità.
Il contributo in conto capitale non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni finanziati con risorse dell’Unione Europea.
In pratica, lo stesso costo non può essere coperto due volte con fondi europei diversi.
Questo aspetto va controllato con molta attenzione già in fase di impostazione del progetto, perché il divieto di doppio finanziamento è uno dei temi più sensibili in tutta la disciplina PNRR.
Come si richiede il contributo
La richiesta di erogazione del contributo può essere trasmessa al GSE dopo la pubblicazione dell’accordo di concessione.
Le modalità cambiano in base alla potenza dell’impianto.
Impianti fino a 200 kW
Per gli impianti con potenza fino a 200 kW, il beneficiario può scegliere tra:
- anticipazione fino al 30% del contributo massimo erogabile + saldo;
- saldo del 100% del contributo spettante.
Impianti oltre 200 kW e fino a 1 MW
Per gli impianti con potenza superiore a 200 kW e fino a 1 MW, il beneficiario può scegliere tra:
- anticipazione fino al 30% + saldo;
- quota intermedia del 40% + saldo;
- saldo del 100%.
Questa articolazione è molto importante perché incide sulla pianificazione finanziaria del progetto.
Anticipazione del contributo: come funziona
Il beneficiario può richiedere un’anticipazione fino al 30% del contributo massimo erogabile.
Per farlo deve presentare:
- una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del 100% della quota richiesta;
- la comunicazione del conto corrente dedicato, nei casi previsti.
Quando l’anticipazione è utile
L’anticipazione può essere utile quando il progetto ha bisogno di una prima liquidità legata al contributo prima del completamento dell’intero iter.
Attenzione alla garanzia
La fideiussione non è un adempimento formale da sottovalutare. Deve avere caratteristiche precise e resta collegata agli esiti successivi delle verifiche GSE.
Se l’anticipo è già stato erogato e il beneficiario rinuncia al beneficio o alla quota anticipata, oppure se emergono esiti negativi nelle verifiche successive, la garanzia può essere escussa nei termini previsti.
Quota intermedia: quando è possibile
La quota intermedia è prevista solo per gli impianti con potenza superiore a 200 kW.
Il suo importo è pari al 40% del contributo massimo erogabile.
Per richiederla, il beneficiario deve:
- aver sostenuto almeno il 40% delle spese ammissibili;
- aver comunicato la data di avvio del progetto.
In pratica, la quota intermedia è pensata per progetti già in una fase avanzata di realizzazione, dove esiste un livello minimo di avanzamento economico concretamente dimostrabile.
Saldo: quando si può chiedere davvero
Il saldo non si chiede semplicemente al termine dei lavori.
Per arrivare al saldo servono contemporaneamente più condizioni:
- l’entrata in esercizio dell’impianto;
- la presentazione della richiesta di accesso alla tariffa incentivante da parte del Referente della configurazione;
- il sostenimento di tutte le spese ammissibili;
- la presenza del contratto per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso.
Solo dopo questi passaggi si arriva alla domanda di saldo.
Entro quando va presentata la richiesta
La richiesta di saldo deve essere trasmessa entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto oppure entro i 120 giorni successivi all’avvio delle funzionalità del portale dedicate alla richiesta di erogazione.
Questo è uno dei passaggi più importanti dal punto di vista operativo, perché segna il collegamento concreto tra la fase realizzativa dell’impianto e la fase incentivante della configurazione.
Modalità e tempistiche di erogazione
Per la modulistica, le istruzioni di dettaglio e gli aspetti operativi puntuali della rendicontazione, il quadro rinvia alle istruzioni pubblicate dal GSE per la rendicontazione delle spese.
Questo significa che il documento delle Regole Operative Facility CACER definisce il quadro generale, ma la gestione concreta delle richieste di erogazione richiede attenzione anche alla documentazione attuativa collegata.
Modifiche al progetto: cosa è consentito
Le modifiche al progetto sono possibili, ma a una condizione molto chiara: non devono far venir meno i requisiti dichiarati nella domanda di accesso.
In sostanza, il progetto può evolvere, ma non può trasformarsi in qualcosa che non sarebbe più ammissibile al contributo.
Modifica della connessione
La modifica della connessione, anche se comporta il rilascio di un nuovo preventivo, non fa perdere automaticamente il contributo, a condizione che siano rispettati i presupposti richiesti alla data di chiusura dello sportello.
Cambio di configurazione
È consentito anche il passaggio a un’altra CER o a un altro gruppo di autoconsumatori, purché la nuova configurazione rispetti i requisiti previsti.
Modifica soggettiva che fa perdere i requisiti
Se dopo la domanda interviene una modifica soggettiva che fa venir meno uno dei requisiti richiesti, il soggetto deve comunicarlo tempestivamente al GSE e restituire eventuali somme già ricevute a titolo di anticipo o quota intermedia.
Questo è un punto da non sottovalutare, soprattutto nei casi in cui la posizione del soggetto beneficiario possa cambiare durante il percorso di realizzazione.
Subentro del beneficiario: quando è ammesso
Il subentro non è sempre libero.
È consentito solo in casi specifici, in particolare:
- per successione per causa di morte;
- in caso di ristrutturazioni aziendali che comportino successione nei rapporti pendenti del beneficiario.
In questi casi il nuovo soggetto deve trasmettere al GSE la documentazione richiesta e il GSE svolge una propria istruttoria per verificare:
- la causa del subentro;
- l’identità del subentrante;
- il possesso dei requisiti richiesti;
- la regolarità della posizione originaria.
Per questo motivo, il subentro va trattato come una procedura regolata e non come una semplice sostituzione informale del beneficiario.
Controlli, verifiche e revoca
Il GSE è il soggetto responsabile delle attività di:
- verifica;
- controllo;
- eventuale revoca del contributo.
Questo vale sia nella fase iniziale sia nelle fasi successive di erogazione e monitoraggio.
Il principio da tenere presente è semplice: l’ammissione al contributo non esaurisce i controlli. La misura resta soggetta a verifiche anche nelle fasi successive, e la corretta gestione documentale del progetto rimane essenziale fino alla chiusura completa dell’iter.
DNSH: cosa significa e perché conta
Il principio DNSH significa Do No Significant Harm, cioè obbligo di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Nel contesto della Facility CACER questo significa che gli investimenti devono rispettare specifiche condizioni ambientali e non possono rientrare nelle attività escluse dalla misura.
Tra le fattispecie escluse rientrano, in sintesi:
- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, salvo le eccezioni previste;
- attività e attivi nell’ambito ETS che non rispettano i parametri rilevanti;
- attività e attivi connessi a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, salvo le eccezioni previste.
Dal punto di vista pratico, il DNSH non va visto come un allegato burocratico secondario, ma come una condizione sostanziale di ammissibilità del progetto.
Errori da evitare
Per chi vuole impostare correttamente un progetto o verificare una pratica già avviata, gli errori più frequenti da evitare sono questi:
- confondere il 30 giugno 2026 con la fine lavori, invece che con il termine per gli accordi di concessione;
- pensare che le nuove Regole Operative sostituiscano interamente tutto il quadro precedente;
- sottovalutare il tema della cumulabilità e del doppio finanziamento;
- dimenticare la comunicazione dell’avvio lavori entro 30 giorni;
- ritenere che il saldo si possa chiedere senza il passaggio lato tariffa incentivante e autoconsumo diffuso;
- apportare modifiche al progetto senza verificare se fanno perdere i requisiti originari;
- considerare il subentro come sempre consentito;
- trattare il DNSH come un adempimento puramente formale.
Sono errori che possono incidere in modo concreto sull’erogazione del contributo o sulla tenuta complessiva della pratica.
Conclusioni operative
La Facility CACER 2026 non va letta come un semplice “bonus CER 40%”.
È una disciplina operativa che impone di ragionare su più livelli contemporaneamente:
- ammissibilità del progetto;
- inquadramento corretto della configurazione;
- scadenze reali;
- cronologia documentale;
- modalità di erogazione;
- collegamento con il servizio per l’autoconsumo diffuso;
- corretta gestione delle modifiche e dei controlli.
Il vero punto decisivo, per privati, imprese e pubbliche amministrazioni, è leggere la misura non solo come incentivo economico, ma come un percorso regolato da passaggi precisi.
Chi comprende bene:
- cosa finanzia la misura,
- quando si forma l’accordo di concessione,
- quando decorrono i 24 mesi,
- quando si può chiedere anticipo, quota intermedia o saldo,
- e quali condizioni restano necessarie fino all’erogazione finale,
ha molte più possibilità di gestire correttamente il progetto e di evitare errori interpretativi.
FAQ sulle Regole Operative Facility CACER 2026
Cos’è la Facility CACER?
È il quadro operativo che disciplina i contributi in conto capitale per impianti rinnovabili inseriti in CER e gruppi di autoconsumatori nell’ambito del PNRR.
Quanto copre il contributo?
Il contributo può coprire fino al 40% dei costi di progetto / spese ammissibili.
In quali territori si applica?
La misura riguarda impianti situati in Comuni con meno di 50.000 abitanti.
Il 30 giugno 2026 è la scadenza dei lavori?
No. È il termine entro cui il GSE deve stipulare gli accordi di concessione con i beneficiari.
Entro quando devono entrare in esercizio gli impianti?
Entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Si può richiedere un anticipo?
Sì, nei casi previsti è possibile chiedere un’anticipazione fino al 30% del contributo massimo erogabile.
Cos’è la quota intermedia?
È una tranche pari al 40% del contributo massimo erogabile, prevista solo per impianti con potenza superiore a 200 kW.
Quando si può chiedere il saldo?
Dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, dopo la richiesta di accesso alla tariffa incentivante da parte del Referente e dopo il sostenimento di tutte le spese ammissibili.
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni?
Non è cumulabile, sugli stessi costi ammissibili, con altri contributi o agevolazioni finanziati con risorse dell’Unione Europea.
Le modifiche al progetto sono ammesse?
Sì, ma solo se non fanno venir meno i requisiti dichiarati nella domanda di accesso.
Il subentro è sempre possibile?
No. È ammesso solo in casi specifici, come successione per causa di morte o ristrutturazioni aziendali che comportino successione nei rapporti pendenti.
Cosa significa DNSH?
Significa che l’investimento non deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e deve rispettare le esclusioni previste dalla misura.
In sintesi: cosa ricordare davvero
Se devi trattenere solo i punti essenziali, sono questi:
- la Facility CACER 2026 disciplina il contributo PNRR per impianti inseriti in CER e gruppi di autoconsumatori;
- il contributo copre fino al 40% dei costi ammissibili;
- la misura si applica nei Comuni con meno di 50.000 abitanti;
- il 30 giugno 2026 riguarda gli accordi di concessione, non la fine lavori;
- gli impianti devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- il contributo può essere richiesto tramite anticipo, quota intermedia o saldo, secondo i casi;
- il saldo richiede anche il passaggio lato tariffa incentivante e autoconsumo diffuso;
- modifiche, cumulabilità, DNSH e controlli sono aspetti centrali da gestire con attenzione.
Questo è il vero perimetro operativo della misura.
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