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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, il Decreto Legislativo 5/2026 rappresenta uno dei cambiamenti normativi più rilevanti degli ultimi anni per chi costruisce, ristruttura o gestisce immobili. In questa guida spieghiamo in modo chiaro che cos’è il decreto, perché non va confuso con un incentivo, e soprattutto cosa cambia concretamente per il fotovoltaico — distinguendo le tre prospettive di privati, aziende e Pubblica Amministrazione.

Cos’è davvero il D.Lgs 5/2026 (e cosa NON è)

Il punto più frainteso va chiarito subito. Il D.Lgs 5/2026 non distribuisce contributi, non apre finestre di domanda e non fissa importi a fondo perduto. È un decreto di recepimento: traduce in legge italiana la Direttiva (UE) 2023/2413, modificando in modo profondo il precedente D.Lgs 199/2021 (che a sua volta aveva recepito la RED II) e altre norme di settore.

In pratica, il decreto stabilisce le regole del gioco entro cui si muovono gli incentivi: obiettivi nazionali da raggiungere, quando il fotovoltaico diventa obbligatorio, quali caratteristiche tecniche devono avere gli impianti per essere ammessi ai regimi di sostegno e agli appalti pubblici. Gli incentivi veri e propri (come il Conto Termico, il Decreto FER X o la Transizione 5.0) restano provvedimenti separati: il D.Lgs 5/2026 ne definisce la cornice, non li sostituisce.

Questa distinzione è importante perché determina chi è obbligato a fare cosa indipendentemente dal fatto che chieda o meno un incentivo.

Quando scatta l’obbligo: le date chiave del D.Lgs 5/2026

Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026. Alcune disposizioni sono immediatamente operative. Altre rinviano a decreti attuativi successivi. Per chi progetta interventi edilizi, però, la data che conta davvero è un’altra.

Data Cosa succede
20 gennaio 2026 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 15)
4 febbraio 2026 Entrata in vigore del decreto
3 agosto 2026 Diventano operativi i nuovi obblighi FER e fotovoltaico sugli edifici (180 giorni dopo l’entrata in vigore). Si applicano agli interventi per cui la richiesta del titolo edilizio è presentata da questa data

In altre parole: per i progetti il cui titolo edilizio viene richiesto dal 3 agosto 2026 scattano i nuovi obblighi. Vediamo prima chi riguardano, poi come funzionano nel dettaglio.

Cosa cambia per te

Se sei un privato

Stai pianificando una ristrutturazione importante o il rifacimento dell’impianto di riscaldamento? Dal 3 agosto 2026 potresti dover prevedere una quota di rinnovabili — spesso fotovoltaico — anche dove prima non era richiesta. Un cappotto termico, da solo, oltre una certa soglia di superficie disperdente potrebbe non bastare più. Il progetto dovrà includere anche una quota FER. Il consiglio pratico è semplice: considera il fotovoltaico già in fase di progettazione, non come aggiunta successiva. Se l’obiettivo è anche ridurre i consumi, vale la pena ragionare in parallelo sull’efficientamento energetico dell’immobile.

Se sei un’azienda

Per le imprese il cambiamento tocca direttamente capannoni, sedi e immobili produttivi oggetto di intervento. La logica della sostituzione “secca” del generatore lascia spazio a una progettazione integrata edificio-impianto. C’è di più: le specifiche tecniche introdotte dal decreto diventano un requisito per accedere ai regimi di sostegno e per l’ammissibilità negli appalti pubblici. Pianificare in anticipo permette di non perdere gli incentivi collegati (ad esempio in ottica Transizione 5.0). Per le aziende con consumi elevati, il fotovoltaico per le aziende su tetto resta la via più immediata per coprire le quote richieste e abbattere i costi energetici.

Se sei una Pubblica Amministrazione

Per la PA restano confermati gli obblighi più stringenti già previsti per l’edilizia pubblica, con target differenziati rispetto al privato. In più, le specifiche tecniche per le apparecchiature solari diventano un criterio rilevante per l’ammissibilità negli appalti pubblici. Gli enti dovranno quindi verificare la conformità degli impianti ai requisiti del decreto, sia nelle procedure di gara sia negli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico.

I nuovi obiettivi nazionali al 2030 (art. 3)

Il decreto interviene sull’articolo 3 del D.Lgs 199/2021 e alza in modo netto l’asticella. I traguardi principali fissati per il 2030 sono:

  • 39,4% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (era il 30% nel quadro precedente).
  • 40,1% come obiettivo indicativo per l’energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze (include anche la quota verde proveniente dalla rete).
  • 29% di rinnovabili nei trasporti, di cui almeno 1% coperto da idrogeno verde.
  • 5% della nuova capacità rinnovabile installata da tecnologie innovative — tra cui l’eolico offshore galleggiante, il fotovoltaico ad alta efficienza e la geotermia avanzata.

Questi numeri spiegano la logica dell’intero decreto. Per avvicinarsi al 39,4% serve accelerare l’installazione di rinnovabili, e il fotovoltaico sugli edifici è una delle leve principali.

Obbligo di fotovoltaico negli edifici: il cuore del decreto RED III

Il riferimento tecnico è l’Allegato III del decreto, che ridefinisce gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili. La novità di fondo è chiara: le FER non riguardano più soltanto i nuovi edifici o le grandi ristrutturazioni. Entrano anche in interventi che prima non avevano vincoli così espliciti. Il principio vale per qualsiasi immobile, dai capannoni dotati di impianti fotovoltaici industriali alle abitazioni private.

Le quote di copertura FER per tipologia di intervento

Tipo di intervento Quota FER obbligatoria Coefficiente FV
Nuova costruzione 60% dei fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e ACS (60% anche per la sola ACS) K = 0,050
Ristrutturazione importante di 1° livello 40% dei fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e ACS (40% anche per la sola ACS) ridotto, ma obbligatorio
Ristrutturazione importante di 2° livello 15% del fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento 0,025
Ristrutturazione dell’impianto termico 15% del fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento 0,025

Come si calcola la potenza minima del fotovoltaico? La formula è diretta:

Potenza minima (kW) = coefficiente × superficie in pianta (m²)

Per una nuova costruzione il coefficiente vale 0,050. Per una ristrutturazione di un edificio esistente si dimezza a 0,025. Più grande è l’edificio, maggiore è quindi la potenza fotovoltaica richiesta.

Le due novità che cambiano di più

  1. L’obbligo FER si estende alle ristrutturazioni di secondo livello, cioè agli interventi su oltre il 25% dell’involucro edilizio. Prima per questi lavori non esisteva un obbligo equivalente. Ora va coperto almeno il 15% del fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento.
  2. Anche il rifacimento dell’impianto termico fa scattare il 15% di FER, salvo impossibilità tecnica o economica documentata. Non basta più sostituire il generatore in modo isolato.

Regole più rigide sul posizionamento dei pannelli

Il decreto introduce vincoli precisi anche sull’installazione, che è bene conoscere quando si valuta il fotovoltaico su tetto:

  • Sui tetti inclinati, i pannelli fotovoltaici e solari termici devono essere aderenti o integrati nella copertura e mantenere lo stesso orientamento della falda.
  • Sui tetti piani, sono previsti limiti specifici sull’altezza dei moduli rispetto alla copertura.
  • Gli impianti fotovoltaici installati semplicemente a terra non possono essere conteggiati ai fini delle quote obbligatorie.

Tecnologie innovative: fotovoltaico ad alta efficienza e galleggiante

Il decreto dedica attenzione esplicita alle tecnologie più avanzate. L’obiettivo del 5% di nuova capacità da tecnologie innovative entro il 2030 comprende il fotovoltaico ad alta efficienza e il fotovoltaico galleggiante, accanto all’eolico offshore galleggiante e alla geotermia avanzata. Il GSE è incaricato di bandire procedure specifiche per promuovere queste soluzioni, non ancora pienamente mature sul mercato.

Formazione e certificazione degli installatori FV (artt. 37-38)

Con l’aumento del peso delle rinnovabili, la qualità della filiera diventa centrale. Il decreto attribuisce un nuovo ruolo alla FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia). Con un successivo provvedimento del MASE saranno definiti sistemi di certificazione per progettisti e installatori di sistemi di riscaldamento e raffrescamento — inclusi gli installatori di fotovoltaico con accumulo e di punti di ricarica. La FIRE pubblicherà e aggiornerà ogni anno l’elenco dei soggetti certificati, verificandone l’adeguatezza rispetto agli obiettivi del PNIEC.

Le deroghe: quando l’obbligo non si applica

Il decreto prevede diversi casi di esonero. Gli obblighi di integrazione delle rinnovabili possono non applicarsi in presenza di:

  • impossibilità tecnica dimostrata;
  • eccessiva onerosità economica;
  • vincoli paesaggistici o culturali;
  • mancanza di spazio adeguato;
  • edifici serviti integralmente da reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
  • edifici temporanei destinati a essere rimossi entro 24 mesi;
  • edifici pubblici nella disponibilità delle forze armate.

Attenzione però: la deroga non è una formula generica. Il tecnico incaricato deve dimostrare nella relazione progettuale la non fattibilità delle diverse soluzioni tecnologiche disponibili. In caso contrario, il mancato rispetto degli obblighi può comportare il diniego del titolo edilizio.

Domande frequenti (FAQ)

Il D.Lgs 5/2026 è un incentivo o un bando? No. È il decreto di recepimento della Direttiva RED III. Stabilisce obiettivi e obblighi, non eroga contributi. Gli incentivi (Conto Termico, FER X, Transizione 5.0) sono provvedimenti separati che operano dentro questa cornice.

Da quando scattano i nuovi obblighi sul fotovoltaico? Dal 3 agosto 2026, per gli interventi il cui titolo edilizio è richiesto a partire da quella data. Il decreto è comunque in vigore dal 4 febbraio 2026.

Devo installare il fotovoltaico se ristrutturo casa? Dipende dal tipo di intervento. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello (oltre il 25% dell’involucro) e per il rifacimento dell’impianto termico è richiesta una quota FER del 15%, salvo deroghe documentate. Spesso questa quota si raggiunge proprio con il fotovoltaico.

Posso usare un impianto fotovoltaico a terra per rispettare l’obbligo? No. Gli impianti installati semplicemente a terra non sono conteggiabili ai fini delle quote obbligatorie previste dall’Allegato III.

Qual è la potenza minima del fotovoltaico da installare? Si calcola moltiplicando un coefficiente per la superficie in pianta dell’edificio: K = 0,050 per le nuove costruzioni e 0,025 per le ristrutturazioni di edifici esistenti.

Cosa succede se non rispetto gli obblighi? In molti casi il mancato rispetto può comportare il diniego del titolo edilizio. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni più importanti, in assenza di rinnovabili, va dimostrato un livello di efficienza energetica particolarmente elevato.

Il decreto riguarda anche le aziende e la PA? Sì. Gli obblighi sugli edifici valgono per privati, aziende e Pubblica Amministrazione. Per la PA e gli appalti pubblici, le specifiche tecniche degli impianti diventano inoltre criterio di ammissibilità.

Quali sono gli obiettivi nazionali fissati dal decreto? Entro il 2030: 39,4% di rinnovabili sul consumo finale lordo, 40,1% indicativo per gli edifici, 29% nei trasporti (di cui 1% idrogeno verde) e 5% di nuova capacità da tecnologie innovative.

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