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Cos'è il Decreto FER?

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Cos'è il Decreto FER?

Cos'è il Decreto FER?

Cos’è il Decreto FER? Il Decreto FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica dagli im...

Cos’è il Decreto FER?

Il Decreto FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di vario genere (fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas) in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione.

Il decreto è stato ideato dal Ministero dello Sviluppo Economico per portare il nostro paese in linea con gli obiettivi europei, come ad esempio la produzione di 12 TWh da fonti rinnovabili.

Proprio per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, il governo ha definito una serie di incentivi che promuovono l’adozione e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico.

Tutti questi incentivi vanno sotto il nome di Decreto FER.

 

Come sono organizzati i bandi?

I bandi che fanno riferimento al Decreto FER sono organizzati secondo le scadenze indicate nella seguente tabella.

Nr. Procedura                   

Data di apertura del bando

1

30 settembre 2019

2

31 gennaio 2020

3

31 maggio 2020

4

30 settembre 2020

5

31 gennaio 2021

6

31 maggio 2021

7

30 settembre 2021

I bandi sono organizzati in 4 gruppi, ognuno dei quali prende in considerazione una fonte rinnovabile e sue determinate specifiche. Gli impianti fotovoltaici fanno riferimento al gruppo A e A2.

Gruppo A:

i. impianti eolici;

ii. impianti fotovoltaici;

GRUPPO A-2:

i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.

Ogni bando fa riferimento a un determinato valore di potenza messa a disposizione in ogni bando.

Nr. Procedura                    

Gruppo A [MW]                     

Gruppo A2 [MW]

1

45

100

2

45

100

3

100

100

4

100

100

5

120

100

6

120

100

7

240

200

TOTALE

770

800

Vediamo nello specifico i dettagli del decreto in merito al fotovoltaico.

Nuovi Incentivi con il decreto Fer

1. Requisiti per il fotovoltaico per gli incentivi del Decreto FER

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il Decreto FER fa riferimento  alla realizzazione di impianti con potenza superiore ai 20 kWp. In particolare:

  • Impianti di nuova costruzione, integralmente costruiti e riattivati, ma di potenza inferiore a 1 MWp
  • Impianti oggetto di intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza dell’intervento sia inferiore a 1 MWp
  • Impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MWp

Tutti i dettagli della procedura di iscrizione ai registri si possono trovare nella sezione “Titolo II; Procedure per l’iscrizione al registro” del decreto. Ecco alcuni parametri per la partecipazione:

  • I lavori di realizzazione, a partire dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, risultano avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie.
  • Sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ivi inclusi i titoli concessori (se previsti) e il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva.
  • Sono solo di nuova costruzione (solo per impianti fotovoltaici).
  • Rispettano le disposizioni circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti ubicati in aree agricole (solo per impianti fotovoltaici).
  • Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi, il soggetto responsabile è tenuto a inserire i dati dell’impianto sulla piattaforma GAUDĺ.
  • Possono partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo di cui all’Articolo 8 e di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW. Ai fini del presente decreto, si rileva la potenza complessiva dell’aggregato.
  • L’accesso agli incentivi è alternativo al ritiro dell’energia di cui all’Articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 e al meccanismo di scambio sul posto.

 

2. Requisiti per la partecipazione al bando

Per completare la richiesta di partecipazione, il soggetto responsabile deve indicare l’eventuale riduzione percentuale che viene offerta sulla tariffa di riferimento (riduzione che non può comunque essere superiore al 30%). Non viene consentita l’integrazione della dichiarazione dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro.

Il GSE infine forma e pubblica la graduatoria sul suo sito secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico.

  • Per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati.
  • Per il gruppo A2: impianti realizzati, nell’ordine, su scuole, ospedali, altri edifici pubblici, altri edifici aperti al pubblico.
  • Per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 30% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW.
  • Maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento.
  • Per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all’Articolo 3, comma 10.
  • Minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto della riduzione percentuale offerta.
  • Anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Sono ammessi all’incentivo gli impianti rientranti nelle graduatorie nel limite delle specifiche contingente di potenza. Inoltre si informa che la graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento ed il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri comporta la riduzione della tariffa spettante del 50%.

 

Quali sono gli incentivi per il fotovoltaico messi a disposizione dal Decreto FER?

La tariffa base viene determinata in base alla potenza dell’impianto, sempre su sistemi con vita utile di circa 20 anni. 

Fonte Rinnovabile               

Potenza (kW)                            

Vita Utile degli Impianti (Anni)                   

Tariffa (€/MWh)

Solare Fotovoltaico

20<P<100

20

105

100<P<1000

20

90

P≥1000

20

70

 

La tariffa spettante viene calcolata a partire dalla tariffa di riferimento, applicando poi una riduzione percentuale pari all’offerta al ribasso che viene formulata dal produttore, nell’ambito dell’asta o registro.

In aggiunta, la tariffa spettante viene ulteriormente ridotta, nello specifico:

  • Riduzione dell’1% all’anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro.
  • Riduzione per mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all’Articolo 10, comma 2, ed all’articolo 17, comma 7.
  • Riduzione nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale.
  • Riduzione per impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura indicata allo stesso comma 11.
  • Riduzione per mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all’Articolo 10, comma 3, del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui all’articolo 9, comma 5, e all’articolo 14, comma 7.

Nel dettaglio il GSE opera in questo modo:

  • Per gli impianti aventi P<250 kW il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, erogando la tariffa spettante omnicomprensiva sulla produzione netta immessa in rete.
  • Per gli impianti diversi il GSE calcola la componente incentivo e qualora il valore risulti positivo eroga gli importi in riferimento alla produzione netta immessa in rete. Nel caso in cui il valore risulti negativo, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto la restituzione dei relativi importi. In tutti i casi l’energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore.
  • Per gli impianti aventi P<250 kW è possibile scegliere un sistema o l’altro ed è consentito il passaggio da uno all’altro non più di due volte durante tutto il periodo di incentivazione.

E per gli impianti nuovi?

In questo caso si aprono tre scenari in particolare.

1 – Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per tutti gli impianti di potenza fino a 250 kW, il GSE riconosce la tariffa incentivante omnicomprensiva (To), che viene determinata con una formula specifica (To=Tb+Pr; dove Tb= tariffa incentivante base ricavata dalle tabelle, Pr= ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto). Inoltre, per tutti gli impianti facenti parte del gruppo A-2 dei tabellari di tariffe, si applica un premio aggiuntivo pari a 12€/MWh.

2 – Altri impianti

Per tutti gli impianti di potenza superiore a 250 kW, il GSE procede ad applicare l’incentivo sulla base della formula Inuovo=Tb+Pr+Pz (Tb= tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto ridotta della percentuale aggiudicata nella procedura di asta o registro alla quale l’impianto abbia partecipato con esito positivo, Pr= ammontare degli eventuali premi, Pz= prezzo zonale orario della zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta).

3 – Impianti con riconoscimento o assegnazione del contributo in conto capitale

In questi casi particolari la tariffa viene rideterminata nel valore del Tb, che viene assegnato nella seguente maniera: Tbr=Tb*(1-R). Tb=Tb= tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto ridotta della percentuale aggiudicata nella procedura di asta o registro alla quale l’impianto abbia partecipato con esito positivo; R= parametro variabile linearmente tra 0 e 0,26 (valore relativo a un contributo in conto capitale del 40%).

 

Qual è la documentazione da inviare al GSE?

Per usufruire degli incentivi è necessario inviare una specifica documentazione al GSE sotto forma di dichiarazione sostitutiva. La documentazione va inviata al GSE attraverso gli appositi modelli, il tutto attraverso il sito ufficiale dell’ente.

I documenti sono:

  1. Copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti generali di cui all’Articolo 3.
  2. Documentazione necessaria a comprovare il possesso delle caratteristiche necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità di cui ai Titoli II (registri) e III (aste).
  3. Documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d’asta e registro.

 

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