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Ecobonus requisiti

Ecobonus 110%: requisiti e interventi ammessi

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LUG

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L’efficacia dello misure di stimolo economico e salvaguardia ambientale introdotte con la detrazione fiscale del 110%, battezzata “Superbonus“, delle spese per l’efficientamento energetico, dipende in larga misure dal vincere tre sfide: semplificare la burocrazia, poter accedere facilmente al credito e riqualificare non solo gli edifici ma le imprese di costruzione, le quali devono capire che “i lavori si devono fare a regola d’arte, con progettualità e qualità.”

Da questo dipenderà in gran parte la possibilità di estendere il super-ecobonus anche al 2022.

Lo ha detto Riccardo Fraccaro, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in un webinar organizzato da Italia Solare sulle opportunità che il Decreto Rilancio offre al settore fotovoltaico.

Ecobonus 110%: requisiti e interventi ammessi

Il DLRilancio è ricco di novità, anche per il settore edilizio. L’ultima novità fiscale riguarda i lavori in casa, che grazie alla proposta di Fraccaro potrebbero essere fatti praticamente gratis.

Un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.

Per poter usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità. Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.

Ecobonus 110%: requisiti e interventi ammessi 2020

Interventi che accedono all'Ecobonus potenziato al 110%

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell'art. 119];
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati  [comma 1, lettera b) dell'art. 119]:
    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell'art. 119]:
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione.
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2 dell'art. 119].

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

 

Condizioni di accesso per l'Ecobonus potenziato al 110%

Per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

  • il rispetto del decreto requisiti minimi;
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Come funziona questo super ecobonus?

In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti. Ha dichiarato Fraccaro:

“Saranno loro questi soggetti (banche, imprese o le imprese che hanno fatto i lavori, ndr) ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti.”

Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?

Come abbiamo visto, la possibiltà di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. A stabilire i beneficiari della super detrazione è il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti a prima casa. Per quanto riguarda le seconde case, i lavori si possono fare gratis solo se fanno parte di un condominio.

Visti gli alti limiti di spesa, e l’eccezione fatta per le seconde case, è chiaro che l’agevolazione è stata pensata particolarmente per i condomini. Sembra che il Parlamento stia lavorando per includere anche le villette unifamiliari tra le seconde case che possono beneficiare dell’ecobonus, ma per esserne sicuri bisognerà attendere la legge di conversione del decreto.

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