La certificazione energetica degli edifici
La certificazione
energetica degli edifici
Risale alla legge 10/1991
il primo riferimento in Italia ad una procedura di certificazione energetica degli
edifici, pur non essendo mai entrata in vigore per la mancanza di regole attuative.
La vera svolta su questo
tema risale pero’ al 16 Dicembre 2002: con la Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento
e del Consiglio sul rendimento energetico degli edifici, il Consiglio dell’Unione
Europea impone che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla
certificazione energetica degli edifici.
La direttiva preveve
che gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni
importanti, se di superficie totale superiore a 1000 m2, soddisfino requisiti minimi
di rendimento energetico, intendendo con tale termine “la quantità di energia effettivamente
consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni
connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento
e il raffreddamento”.
La pubblicazione della
Direttiva, vincolante per gli Stati membri, ha portato ad una maggiore attenzione
su questo tema in tutta Europa.
In Italia e’ il decreto
legislativo 192/2005, rattificato con il successivo Dlgs 311/2006 del 22 Dicembre
2006, che vi ha apportato disposizioni correttive ed integrative, per avere indicazioni
chiare sul tema.
I Dlgs
192/2005 e 311/2006
Con l’entrata in vigore, il 2 Febbraio 2007, del Dlgs 311/2006, parte l’obbligo
in Italia di certificazione energetica degli edifici; a partire dal 1° luglio 2007
per gli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, e a seguire in maniera
scaglionata negli anni successivi per tutti gli altri.
Cosa prevede nel dettaglio
il decreto?
- Dal 1° luglio 2007 la certificazione energetica diventa obbligatoria
per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati nel caso di compravendita dell’intero
immobile.
- Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici
sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile.
- Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica
diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
- Dal 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in
accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica
del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di
efficienza energetica.
Si prevede inoltre un
inasprimento delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti e la
riduzione dei fabbisogni ammissibili di energia primaria e dei valori di trasmittanza
ammessi per pareti, coperture, basamenti, serramenti.
Dal 1° gennaio 2007
la certificazione energetica costituisce inoltre requisito indispensabile per usufruire
delle detrazioni dall’Irpef del 55% delle spese per la riqualificazione energetica
degli edifici e per il nuovo Conto Energia [vedi paragrafo successivo].
Per tutti i nuovi edifici
è previsto anche l’obbligo di fare uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia)
per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria e di installare un
impianto fotovoltaico. Le modalità applicative di queste misure saranno definite
successivamente con apposito decreto.
Il modello su cui si
baseranno le linee guida e’ attualmente in corso di definizione, anche se alcuni
principi sono gia’ noti:
- sara’ basato sulle norme UNI, garantendo una certa flessibilita’
per le Regioni, che, nel caso abbiano gia’ definito degli standard, dovranno allinearli
alle nuove linee norme (ricordiamo, tra i principali standard in vigore oggi a livello
regionale, CasaClima per la Provincia di Bolzano, EcoDomus.vi
per la Provincia di Vicenza, oltre a quelli della Provincia di Trento, del Comune
di Reggio Emilia, delle Regioni Marche, Liguria e Lombardia)
- la prestazione energetica globale dell'edificio sara’ schematizzata
attraverso uno schema su cui si indicheranno con una lancetta, su un vero e proprio
‘cruscotto’, il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica
raggiungibile nel breve periodo
Da definire il ruolo
di soggetti e enti certificatori, dopo la nascita di organismi regionali quali il
Sacert e CasaClima, anche se la direzione del Ministero sembra prevedere in questo
senso che tutti i tecnici abilitati e iscritti agli Albi professionali, inclusi
gli energy manager di enti pubblici, possano qualificarsi come soggetti certificatori,
mentre gli enti certificatori saranno quelli accreditati Sincert.
La finanziaria
2007
Un impulso ulteriore
al risparmio energetico arriva poi dalla finanziaria 2007 (legge 27 dicembre
2006 n. 296, commi da 344 a 365), predisponendo una serie di
incentivi per il risparmio energetico molto vantaggiosi per i cittadini. In particolare
evidenziamo:
|
Tipo d’intervento
|
Detrazione
|
Commi
|
|
riduzione delle dispersioni
termiche degli edifici
|
55%
|
344 e 345
|
|
installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda
|
55%
|
346
|
|
installazione di caldaie
a condensazione
|
55%
|
347
|
|
costruzione di nuovi
edifici ad altissima efficienza energetica
|
55%
|
351
|
|
sostituzione, nel settore
commerciale, di apparecchi illuminanti e lampade a incandescenza con altri/e ad
alta efficienza e installazione di regolatori di flusso luminoso
|
36%
|
354
|
|
acquisto di frigoriferi
o congelatori ad alta efficienza
|
20%
|
353
|
|
acquisto di televisori
dotati di sintonizzatore digitale integrato
|
20%
|
357
|
|
installazione di motori
elettrici ad alta efficienza o variatori di velocità
|
20%
|
358 e 359
|
Il valore della detrazione
deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo, con massimali di detrazione
diversi in base dal tipo di intervento:
-
€ 30.000
nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione
-
€ 100.000
nel caso di interventi di riqualificazione energetica
-
€ 60.000
nel caso di installazione di pannelli solari
-
€ 60.000
nel caso di interventi sull’involucro
Facciamo un esempio
per chiarire come funziona:
Spesa sostenuta: 65000
€
Detrazione totale spettante:
35750 €
Detrazione annuale spettante:
35750 : 3 = 11916 € per gli anni 2007, 2008 e 2009
Nota importante:
Se l’IRPEF lorda precedente
tale intervento e’ inferiore alla detrazione spettante, non si va a credito.
Ad esempio:
1) IRPEF lorda 2007
= 15000 € – 11916 € = 3083 € a debito
2) IRPEF lorda 2007
= 10000 € – 11916 € = 0 (no credito)
Questi i passi per accedere
alla detrazione:
1.
acquisire
l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento
ai requisiti stabiliti dal decreto
2.
acquisire
e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre
il 29 febbraio 2008, all’ENEA, la seguente documentazione:
a.
copia
dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di comuni che l’abbiano adottato
nel proprio regolamento edilizio all’8/10/2005, oppure copia dell’attestato di qualificazione
energetica prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico
che produce l’asseverazione di cui al punto 1
b.
la scheda
informativa relativa agli interventi realizzati ai fini di attività di monitoraggio
3.
effettuare
il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico
bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale
del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
4.
conservare
ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui al
punto 1, la ricevuta di cui al punto 2, nonché le fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
Alcune annotazioni importanti:
-
I soggetti
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono spedire la documentazione
non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007
-
Il pagamento
col bonifico, bancario o postale, è obbligatorio solo per le persone fisiche non
imprenditori e per gli altri soggetti che non eseguono l’intervento in regime d’impresa
-
Dal bonifico
devono risultare: la causale del versamento, il codice fiscale dell’ordinante, il
n° di partita IVA o C.F. del soggetto beneficiario del bonifico
-
E’ obbligatorio
di indicare in fattura il costo della mano d’opera utilizzata per l’intervento (il
costo è solo quello del personale dipendente e può essere indicato complessivamente
se non viene impiegato personale dipendente)
-
Acquisire
e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge
-
Acquisire
e trasmettere all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori (max entro 29/2/2008):
o
telematicamente
(www.acs.enea.it) o per raccomandata
o
copia
dell’attestato di certificazione energetica se la relativa procedura è stata approvata
dalla regione, dalla provincia autonoma o dal comune, ovvero, in mancanza, copia
dell’attestato di qualificazione energetica secondo lo schema dell’allegato A al
decreto
o
scheda
informativa relativa a tutti gli interventi realizzati, conforme allo schema allegato
E
-
Conservare
ed esibire su richiesta degli uffici finanziari:
o
l’asseverazione
del tecnico abilitato
o
la ricevuta
dell’invio della documentazione all’ENEA
o
le fatture
e le ricevute fiscali comprovanti le spese
o
effettivamente sostenute
o
le ricevute
dei bonifici (escluse le imprese)
o
la copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale in caso di interventi su
parti comuni
o
la dichiarazione
di consenso del possessore se i lavori sono eseguiti dal detentore in qualità di
committente
o
Eventuali
ulteriori documenti e atti ritenuti idonei
Detrazione
e cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione del 55%:
-
Non è
cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge
nazionali per le medesime spese (ad es. il 36%), mentre è cumulabile per spese diverse
-
È compatibile
con l’aliquota IVA ridotta al 10%
-
È cumulabile
con agevolazioni non fiscali (finanziamenti agevolati, ecc.)
-
È cumulabile
con agevolazioni di ogni genere previste da normative locali (regioni, ecc.), ma
la detrazione spetta sulla spesa effettivamente rimasta a carico
-
È compatibile
con la richiesta di titoli di efficienza energetica (decreti del 20/7/2004)
Premio
aggiuntivo per conto energia
Il 19 febbraio
2007 è entrato in vigore il DL attraverso cui si definiscono i criteri e le modalita'
per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
Tralasciando i dettagli
del conto energia, per i quali si rimanda all’apposita sezione del nostro sito (http://www.myenergy.it/conto-energia/conto-energia.aspx),
il decreto prevede un premio ulteriore qualora il soggetto responsabile si doti
di un attestato di certificazione energetica, e successivamente alla data di entrata
in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui degli interventi migliorativi
e attesti una riduzione di almeno il 10% dell'indice prestazione energetica di calcolo
dell'edificio o unità immobiliare.
In questo caso è prevista
una maggiorazione della tariffa, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione
del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata; la maggiorazione predetta
non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla
data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Il premio viene anche
assegnato, nella misura del 30%, agli impianti operanti in regime di scambio sul
posto, installati sul edifici completati successivamente alla data di entrata in
vigore del DM 19 febbraio 2007 e che hanno conseguito, su base di idonea certificazione,
un indice di prestazione energetica dell'edificio inferiore al 50% rispetto ai valori
riportati nell'Allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192.
Il premio viene riconosciuto
ai soggetti responsabili ammessi a beneficiare del premio, a partire dall'anno solare
successivo alla data di ricevimento della domanda per l'ammissione al premio e fino
al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante.
Finanziaria
2008
La finanziaria
2008, gia’ approvata al Senato e in fase di approvazione alla Camera, prevede importanti
novita’ per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari e per l’installazione dei pannelli solari termici, attivita’ per le
quali non sarà più necessario redigere l’attestato di qualificazione energetica.
Inoltre l’articolo 2, comma 14 del ddl proroga fino al 2010 le detrazioni Irpef
e Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici,
compresi gli interventi su strutture opache verticali (pareti), orizzontali (pavimenti
e coperture) e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
E’ prevista anche una correzione alla tabella che detta i requisiti di trasmittanza
termica U per gli interventi edilizi, che rimpiazzera’, con efficacia retroattiva
dal 1º gennaio 2007, la Tabella 3 allegata al comma 345 della Finanziaria 2007.
|
Nuova Tabella allegata
al comma 345 della Finanziaria 2007, relativa ai requisiti di trasmittanza termica
U, espressi in W/m2K, come modificata dall’art. 2 comma 14 del disegno di legge
Finanziaria 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
Strutture opache orizzontali
|
|
|
|
Zona
climatica
|
Strutture opache
verticali
|
Coperture
|
Pavimenti
|
Finestre
comprensive
di infissi
|
|
A
|
0,72
|
0,42
|
0,74
|
5,0
|
|
B
|
0,54
|
0,42
|
0,55
|
3,6
|
|
C
|
0,46
|
0,42
|
0,49
|
3,0
|
|
D
|
0,40
|
0,35
|
0,41
|
2,8
|
|
E
|
0,37
|
0,32
|
0,38
|
2,5
|
|
F
|
0,35
|
0,31
|
0,36
|
2,2
|
Altre novità in programma:
-
verranno prorogate al
2010 per le agevolazioni relative a frigoriferi (detrazione del 20% per la sostituzione
con apparecchi analoghi di classe superiore alla A+, per un importo massimo di detrazione
di 200 Euro), motori e inverter (stesso meccanismo, ma con un
importo massimo di detrazione di 1500 Euro)
-
dal 1º gennaio 2010 sarà vietata la vendita di elettrodomestici appartenenti alle
classi energetiche inferiori alla A e i motori elettrici di classe 3
-
dal 1º
gennaio 2011 non saranno più vendute le lampadine ad incandescenza e gli elettrodomestici
privi di dispositivi per interrompere il collegamento alla rete elettrica (ad esempio
i led che restano sempre accesi)
-
dal 2009
i Comuni potranno stabilire un’aliquota ICI inferiore allo standard 4 per mille
per chi installa impianti per la produzione di energia elettrica o termica da fonti
rinnovabili; tale aliquota sarà valida per 3 anni nel caso di impianti solari termici,
5 per le altre tipologie di intervento
Per concludere riportiamo
l’etichetta energetica, che dal 1998 a livello Europeo permette di riconoscere in
maniera immediata le caratteristiche primarie degli elettrodomestici ed il loro
consumo di energia.

Per qualche ulteriore
consiglio su come risparmiare energia,
clicca qui.
Documenti
e link utili
Inseriamo qui una serie
di documenti e link utili per chiunque fosse interessato a consultare la documentazione
completa originale o ad approfondimenti.
Dlgs 192/2005
Dlgs 311/2006
Decreto attuativo Legge Finanziaria 2007
Guida al risparmio energetico dell’agenzia per le entrate
Ddl Finanziaria 2008 - Emendamento art. 2 comma 14
Regione Lombardia - Certificazione energetica degli edifici, D.G.R.
n. 5018/2007
Regione Lombardia - Certificazione energetica degli edifici, DGRVIII
5773, Modifiche ed Integrazioni alla D.G.R. n. 5018/2007
Sito web efficienza energetica dell’ENEA
Sito web Sacert
Sito web Cened
Opuscoli ENEA della collana “Sviluppo Sostenibile”