La certificazione energetica degli edifici
La certificazione energetica degli edifici
Risale alla legge 10/1991 il primo riferimento in
Italia ad una procedura di certificazione energetica degli edifici, pur non
essendo mai entrata in vigore per la mancanza di regole attuative.
La vera svolta su questo tema risale pero’ al 16
Dicembre 2002: con la Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del
Consiglio sul rendimento energetico degli edifici, il Consiglio dell’Unione
Europea impone che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere
alla certificazione energetica degli edifici.
La direttiva preveve che gli edifici di nuova
costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni importanti,
se di superficie totale superiore a 1000 m2, soddisfino requisiti minimi di
rendimento energetico, intendendo con tale termine “la quantità di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi,
fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento”.
La pubblicazione della Direttiva, vincolante per
gli Stati membri, ha portato ad una maggiore attenzione su questo tema in tutta
Europa.
In Italia e’ il decreto legislativo 192/2005,
rattificato con il successivo Dlgs 311/2006 del 22 Dicembre 2006, che vi ha
apportato disposizioni correttive ed integrative, per avere indicazioni chiare
sul tema.
I Dlgs 192/2005 e
311/2006
Con l’entrata in vigore, il 2 Febbraio 2007, del Dlgs 311/2006, parte l’obbligo
in Italia di certificazione energetica degli edifici; a partire dal 1° luglio
2007 per gli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, e a seguire in
maniera scaglionata negli anni successivi per tutti gli altri.
Cosa prevede nel dettaglio il decreto?
- Dal 1° luglio 2007 la certificazione energetica
diventa obbligatoria per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati nel caso
di compravendita dell’intero immobile.
- Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli
edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita
dell’intero immobile.
- Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di
efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei
singoli appartamenti.
- Dal 31 dicembre 2008 le regioni e le province
autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di
qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al
conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.
Si prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni
in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti e la riduzione dei fabbisogni
ammissibili di energia primaria e dei valori di trasmittanza ammessi per
pareti, coperture, basamenti, serramenti.
Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica
costituisce inoltre requisito indispensabile per usufruire delle detrazioni
dall’Irpef del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici
e per il nuovo Conto Energia [vedi paragrafo successivo].
Per tutti i nuovi edifici è previsto anche
l’obbligo di fare uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la
produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria e di installare un
impianto fotovoltaico. Le modalità applicative di queste misure saranno
definite successivamente con apposito decreto.
Il modello su cui si baseranno le linee guida e’
attualmente in corso di definizione, anche se alcuni principi sono gia’ noti:
- sara’ basato sulle norme UNI, garantendo una
certa flessibilita’ per le Regioni, che, nel caso abbiano gia’ definito degli
standard, dovranno allinearli alle nuove linee norme (ricordiamo, tra i
principali standard in vigore oggi a livello regionale, CasaClima per la Provincia di Bolzano, EcoDomus.vi per la Provincia di
Vicenza, oltre a quelli della Provincia di Trento, del Comune di Reggio Emilia,
delle Regioni Marche, Liguria e Lombardia)
- la prestazione energetica globale dell'edificio sara’
schematizzata attraverso uno schema su cui si indicheranno con una lancetta, su
un vero e proprio ‘cruscotto’, il livello di efficienza energetica e il livello
di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo
Da definire il ruolo di soggetti e enti
certificatori, dopo la nascita di organismi regionali quali il Sacert e
CasaClima, anche se la direzione del Ministero sembra prevedere in questo senso
che tutti i tecnici abilitati e iscritti agli Albi professionali, inclusi gli
energy manager di enti pubblici, possano qualificarsi come soggetti
certificatori, mentre gli enti certificatori saranno quelli accreditati
Sincert.
La finanziaria 2007
Un impulso ulteriore al risparmio energetico arriva
poi dalla finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006
n. 296, commi da 344 a 365), predisponendo una serie di incentivi per il
risparmio energetico molto vantaggiosi per i cittadini. In particolare
evidenziamo:
|
Tipo d’intervento
|
Detrazione
|
Commi
|
|
riduzione delle dispersioni termiche degli
edifici
|
55%
|
344 e 345
|
|
installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda
|
55%
|
346
|
|
installazione di caldaie a condensazione
|
55%
|
347
|
|
costruzione di nuovi edifici ad altissima
efficienza energetica
|
55%
|
351
|
|
sostituzione, nel settore commerciale, di
apparecchi illuminanti e lampade a incandescenza con altri/e ad alta
efficienza e installazione di regolatori di flusso luminoso
|
36%
|
354
|
|
acquisto di frigoriferi o congelatori ad alta
efficienza
|
20%
|
353
|
|
acquisto di televisori dotati di sintonizzatore
digitale integrato
|
20%
|
357
|
|
installazione di motori elettrici ad alta
efficienza o variatori di velocità
|
20%
|
358 e 359
|
Il valore della detrazione deve essere ripartito in
3 quote annuali di pari importo, con massimali di detrazione diversi in base
dal tipo di intervento:
-
€
30.000 nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione
-
€
100.000 nel caso di interventi di riqualificazione energetica
-
€
60.000 nel caso di installazione di pannelli solari
-
€
60.000 nel caso di interventi sull’involucro
Facciamo un esempio per chiarire
come funziona:
Spesa sostenuta: 65000 €
Detrazione totale spettante: 35750
€
Detrazione annuale spettante:
35750 : 3 = 11916 € per gli anni 2007, 2008 e 2009
Nota importante:
Se l’IRPEF lorda precedente tale
intervento e’ inferiore alla detrazione spettante, non si va a credito.
Ad esempio:
1) IRPEF lorda 2007 = 15000 € –
11916 € = 3083 € a debito
2) IRPEF lorda 2007 = 10000 € –
11916 € = 0 (no credito)
Questi i passi per
accedere alla detrazione:
1.
acquisire
l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti stabiliti dal decreto
2.
acquisire
e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non
oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA, la seguente documentazione:
a.
copia
dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di comuni che l’abbiano
adottato nel proprio regolamento edilizio all’8/10/2005, oppure copia dell’attestato
di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato, che può essere
il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al punto 1
b.
la scheda
informativa relativa agli interventi realizzati ai fini di attività di monitoraggio
3.
effettuare
il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero,
il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
4.
conservare
ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui
al punto 1, la ricevuta di cui al punto 2, nonché le fatture o le ricevute
fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione
degli interventi
Alcune annotazioni importanti:
-
I
soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono spedire
la documentazione non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007
-
Il
pagamento col bonifico, bancario o postale, è obbligatorio solo per le persone
fisiche non imprenditori e per gli altri soggetti che non eseguono l’intervento
in regime d’impresa
-
Dal
bonifico devono risultare: la causale del versamento, il codice fiscale
dell’ordinante, il n° di partita IVA o C.F. del soggetto beneficiario del
bonifico
-
E’ obbligatorio
di indicare in fattura il costo della mano d’opera utilizzata per l’intervento
(il costo è solo quello del personale dipendente e può essere indicato
complessivamente se non viene impiegato personale dipendente)
-
Acquisire
e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge
-
Acquisire
e trasmettere all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori (max entro
29/2/2008):
o
telematicamente
(www.acs.enea.it) o per raccomandata
o
copia
dell’attestato di certificazione energetica se la relativa procedura è stata
approvata dalla regione, dalla provincia autonoma o dal comune, ovvero, in
mancanza, copia dell’attestato di qualificazione energetica secondo lo schema
dell’allegato A al decreto
o
scheda
informativa relativa a tutti gli interventi realizzati, conforme allo schema
allegato E
-
Conservare
ed esibire su richiesta degli uffici finanziari:
o
l’asseverazione
del tecnico abilitato
o
la
ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
o
le
fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese
o
effettivamente
sostenute
o
le
ricevute dei bonifici (escluse le imprese)
o
la
copia della delibera assembleare e della tabella millesimale in caso di
interventi su parti comuni
o
la
dichiarazione di consenso del possessore se i lavori sono eseguiti dal
detentore in qualità di committente
o
Eventuali
ulteriori documenti e atti ritenuti idonei
Detrazione e cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione del 55%:
-
Non è
cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di
legge nazionali per le medesime spese (ad es. il 36%), mentre è cumulabile per
spese diverse
-
È
compatibile con l’aliquota IVA ridotta al 10%
-
È
cumulabile con agevolazioni non fiscali (finanziamenti agevolati, ecc.)
-
È
cumulabile con agevolazioni di ogni genere previste da normative locali
(regioni, ecc.), ma la detrazione spetta sulla spesa effettivamente rimasta a
carico
-
È
compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica (decreti del
20/7/2004)
Premio aggiuntivo per conto energia
Il 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il DL
attraverso cui si definiscono i criteri e le modalita' per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
Tralasciando i dettagli del conto energia, per i quali si rimanda all’apposita
sezione del nostro sito (http://www.myenergy.it/conto-energia/conto-energia.aspx),
il decreto prevede un premio ulteriore qualora il soggetto responsabile si doti
di un attestato di certificazione energetica, e successivamente alla data di
entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui degli interventi
migliorativi e attesti una riduzione di almeno il 10% dell'indice prestazione
energetica di calcolo dell'edificio o unità immobiliare.
In questo caso è prevista una maggiorazione della tariffa, in misura
pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia
conseguita e dimostrata; la maggiorazione predetta non può in ogni caso
eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in
esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Il premio viene anche assegnato, nella misura del 30%, agli impianti
operanti in regime di scambio sul posto, installati sul edifici completati
successivamente alla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 e che
hanno conseguito, su base di idonea certificazione, un indice di prestazione
energetica dell'edificio inferiore al 50% rispetto ai valori riportati
nell'Allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192.
Il premio viene riconosciuto ai soggetti responsabili ammessi a
beneficiare del premio, a partire dall'anno solare successivo alla data di
ricevimento della domanda per l'ammissione al premio e fino al termine del periodo
di diritto alla tariffa incentivante.
Finanziaria 2008
La finanziaria
2008, gia’ approvata al Senato e in fase di approvazione alla Camera, prevede
importanti novita’ per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari e per l’installazione dei pannelli solari termici,
attivita’ per le quali non sarà più necessario redigere l’attestato di
qualificazione energetica.
Inoltre l’articolo 2, comma 14 del ddl proroga fino al 2010 le detrazioni Irpef
e Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici,
compresi gli interventi su strutture opache verticali (pareti), orizzontali
(pavimenti e coperture) e finestre, per l'installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale.
E’ prevista anche una correzione alla tabella che detta i requisiti di
trasmittanza termica U per gli interventi edilizi, che rimpiazzera’, con
efficacia retroattiva dal 1º gennaio 2007, la Tabella 3 allegata al comma 345
della Finanziaria 2007.
|
Nuova Tabella allegata al comma 345 della
Finanziaria 2007, relativa ai requisiti di trasmittanza termica U, espressi
in W/m2K, come modificata dall’art. 2 comma 14 del disegno di legge
Finanziaria 2008
|
|
|
|
|
|
|
Strutture opache orizzontali
|
|
|
|
Zona
climatica
|
Strutture
opache verticali
|
Coperture
|
Pavimenti
|
Finestre
comprensive di infissi
|
|
|
A
|
0,72
|
0,42
|
0,74
|
5,0
|
|
|
B
|
0,54
|
0,42
|
0,55
|
3,6
|
|
|
C
|
0,46
|
0,42
|
0,49
|
3,0
|
|
|
D
|
0,40
|
0,35
|
0,41
|
2,8
|
|
|
E
|
0,37
|
0,32
|
0,38
|
2,5
|
|
|
F
|
0,35
|
0,31
|
0,36
|
2,2
|
|
Altre
novità in programma:
- verranno
prorogate al 2010 per le agevolazioni relative a frigoriferi (detrazione del
20% per la sostituzione con apparecchi analoghi di classe superiore alla A+,
per un importo massimo di detrazione di 200 Euro), motori e inverter (stesso
meccanismo, ma con un importo massimo di detrazione di 1500 Euro)
-
dal 1º gennaio 2010 sarà vietata la vendita di elettrodomestici
appartenenti alle classi energetiche inferiori alla A e i motori elettrici di
classe 3
-
dal 1º
gennaio 2011 non saranno più vendute le lampadine ad incandescenza e gli
elettrodomestici privi di dispositivi per interrompere il collegamento alla
rete elettrica (ad esempio i led che restano sempre accesi)
-
dal
2009 i Comuni potranno stabilire un’aliquota ICI inferiore allo standard 4 per
mille per chi installa impianti per la produzione di energia elettrica o
termica da fonti rinnovabili; tale aliquota sarà valida per 3 anni nel caso di
impianti solari termici, 5 per le altre tipologie di intervento
Per concludere riportiamo l’etichetta energetica,
che dal 1998 a livello Europeo permette di riconoscere in maniera immediata le
caratteristiche primarie degli elettrodomestici ed il loro consumo di energia.

Per
qualche ulteriore consiglio su come risparmiare energia, clicca qui.
Documenti e link utili
Inseriamo qui una serie di documenti e link utili
per chiunque fosse interessato a consultare la documentazione completa originale
o ad approfondimenti.
Dlgs 192/2005
Dlgs 311/2006
Decreto attuativo Legge Finanziaria
2007
Guida al risparmio energetico
dell’agenzia per le entrate
Ddl
Finanziaria 2008 - Emendamento art. 2 comma 14
Regione Lombardia - Certificazione
energetica degli edifici, D.G.R. n. 5018/2007
Regione Lombardia - Certificazione energetica degli
edifici, DGRVIII 5773, Modifiche ed Integrazioni alla D.G.R. n. 5018/2007
Sito web efficienza
energetica dell’ENEA
Sito
web Sacert
Sito web Cened
Opuscoli ENEA
della collana “Sviluppo Sostenibile”