Conto
energia
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Il 19
febbraio 2007 è entrato in vigore il DL attraverso cui si definiscono i
criteri e le modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione
dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Tale decreto costituiva il recepimento della Direttiva
Europea per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE) in cui si da’ la
possibilita’ di usufruire a chiunque di finanziamenti in conto energia. Cio’
significa che gli incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici
(pannelli solari che producono elettricità) verranno erogati in "conto
energia" anziché in "conto capitale": si basano cioe’ su una
tariffa incentivante per Kwh di energia elettrica prodotta dall’impianto
fotovoltaico che consente di ammortizzare il costo dell'installazione
rivendendo l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore GSE.
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Questo provvedimento garantira’ anche in Italia il successo degli
impianti solari per la produzione di energia elettrica, esattamente come è
accaduto in Germania, dove i finanziamenti in conto energia hanno permesso il
decollo del settore fotovoltaico diventando cosi’ il secondo paese al mondo per
installazioni. Al termine dei 20 anni l’energia prodotta potra’ essere
utilizzata direttamente per i consumi privati e quindi le bollette che si
riceveranno saranno a quel punto relative alla differenza tra quello che si
produrra’ e quello che si sara’ utilizzato.
I vantaggi a seguito dell’attuazione di questa nuova norma rispetto al
passato, si possono sintetizzare essenzialmente in tre fattori:
- Tali
incentivi sono a disposizione sia per le persone fisiche che giuridiche
(comuni, enti locali, aziende private etc.) e sono diventati oggi piu’
facilmente erogabili. Si puo’ installare l’impianto fotovoltaico sulla
propria abitazione o in azienda in qualsiasi momento (rispettando solo
alcune scalette burocratiche), in poco tempo e senza partecipare ad
estenuanti gare di punteggio o affrontare pratiche pluriannuali.
- Oltre
tutte le finalita’ etiche insite nel concetto di energia pulita, grazie a
questa novita' chiunque puo'; decidere di utilizzare la produzione di
energia come una forma pura di investimento. Gli incentivi, come
sottolineato prima, non vanno a sostenere i costi per la realizzazione
dell'impianto fotovoltaico ma mirano a far investire per produrre energia
elettrica da impianto fotovoltaico in un ottica di investimento a
medio-lungo termine.
- ll
produttore di energia elettrica potrà vendere al gestore GSE quanto
prodotto a costi molto superiori rispetto ai prezzi di acquisto attuali.
L’energia prodotta dagli impianti verrà ceduta per 20 anni al gestore ad
un pari circa al doppio/triplo rispetto l’ammontare normalmente pagato
(0,18 € al KWwh) in ragione della potenza installata e della tipologia di
impianto scelto.
I costi dell'incentivazione degli impianti
fotovoltaici non sono a carico dello stato, ma sono coperti con un prelievo
sulle tariffe elettriche che tutti i consumatori (componente tariffaria A3)
stanno pagando da anni. Questa componente a carico del consumatore e’ pari a
circa 0,0014€ (poco meno di 3 lire) per ogni kWh.
L’IVA su tali impianti e’ pari al 10%.
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In cosa consiste il conto energia?
Di seguito viene rappresentato uno schema generale di
massima di un impianto fotovoltaico per chiarire meglio il funzionamento del
conto energia.

L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene
convertita dall'inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione.
Il primo contatore (contatore 1) posizionato dal gestore GSE a valle
dell'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, e
riconose al produttore, per venti anni, a seconda della classe di appartenenza
definita in base alla potenza, delle tariffe incentivanti che variano al
variare della tipologia di impianto fotovoltaico e della potenza; in
particolare vengono distinte le seguenti tipologie di impianto fotovoltaico:
1.
Impianto
fotovoltaico non integrato (es. impianto al suolo)
2.
Impianto
fotovoltaico parzialmente integrato (es. impianti a tetto aderenti alla superficie della
copertura)
3.
Impianto
fotovoltaico integrato (es. pensiline con copertura costituita da moduli
fotovoltaici)
La tabella di seguito sintetizza il valore dell’incentivazione
riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto
fotovoltaico:
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Potenza P (kW)
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Tipo Impianto
fotovoltaico
|
|
|
Non
integrato
|
Parzialmente
integrato
|
Integrato
|
|
1 ≤ P
≤ 3
|
0,384
|
0,422
|
0,470
|
|
3 < P ≤
20
|
0,365
|
0,403
|
0,442
|
|
P > 20
|
0,346
|
0,384
|
0,422
|
L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale
(solitamante ENEL) e conteggiata dal secondo contatore (contatore 2) che rileva
i KWh immessi alla rete. Si puo’ immaginare la rete nazionale come una batteria
di capacita’ infinita dove il produttore immette l’energia prodotta e quando
necessita la preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione e’ che la rete
nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite
di carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene ogni circa
10 anni.
Il terzo contatore (contatore 3) cioe’ il normale
contatore che si ha normalmente in casa conteggia, il consumo energetico
per i propri fabbisogni quando non vi e’ produzione di energia elettrica
dall’impianto.
In sisntesi il contatore 2 ha la caratteristica di
misurare l’energia immessa nella rete Nazionale, mentre il contatore 3 quello
di misurare il consumo.
La soluzione tecnica che si sta adottando attualemente e'
che il contatore 2 e 3 vengono condensati in uno unico bidirezionale.
Le tariffe di cui allo schema precedente valgono per
tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel 2007, il decreto definisce
altresì le tariffe che verranno applicate agli impianti che entreranno in
produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni
anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell’anno precedente
ridotte del 2%.
Le tariffe specificate ne decreto possono essere
ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l’impianto
fotovoltaico sia abbinato ad interventi di efficientamento energetico; in
particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unità
abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite
energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante
(fino, appunto, ad un massimo del 30%).
Che cosa è lo ”scambio sul posto”?
Attraverso la Delibera n. 28/06 l’Autorità per l’energia
elettrica definisce le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio
sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
Ovvero definisce le regole attraverso cui viene
regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore della rete ed
il produttore di energia rinnovabile.
In sostanza la delibera definisce che l’energia prodotta
attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui
consumi del produttore medesimo.
Facendo un esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto
fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non pagherà al gestore 3Kwh assorbiti dalla
rete.
Come si coniuga il “conto energia” con lo “scambio sul
posto”?
L’Articolo 8 del decreto attuativo del conto energia
definisce che; “ … la disciplina dello scambio sul posto continua ad applicarsi
dopo il termine del periodo di diritto alla tariffe incentivante … I benefici
dello scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia
." .
Ciò significa che oltre alle tariffe incentivanti il
produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta pari al valore di
energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore.
Inoltre, anche che dopo i venti anni in cui il
produttore cederà l’energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel
decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile potrà usufruire
dello “scambio sul posto”. Questo tutela il produttore dalle variazioni del
prezzo dell’energia definite dal mercato energetico anche dopo i venti anni a
regime conto energia per tutta la vita dell’impianto (25/30 anni).
Qual è il PBP di un impianto fotovoltaico?
Il Pay Back Period identifica il numero di anni
entro cui l’investitore rientra del capitale investito.
Nel caso di un impianto fotovoltaico che usufruisce
di un incentivazione in conto energia tale grandezza è funzione della potenza
installata, della tipologia di impianto e dell’irraggiamento solare specifico
della zona in cui l’impianto è sito.
A ciò va inoltre aggiunto l’incentivo ulteriore
determinato dalla disciplina di “scambio sul posto”.
Ciò detto proponiamo di seguito una serie di schemi
che seppur generici (e per questo indicativi) danno un’idea precisa della
opportunità anche economica costituita da un impianto fotovoltaico;
Nel primo schema è illustrato graficamente il PBP di
due impianti da 3Kwp non integrati (quindi con incentivo minimo) uno installato
a Sondrio e l'altro ad Agrigento.
Il secondo si riferisce ad un impianto da 20Kwp:
In ultima analisi investire in un impianto
fotovoltaico equivale ad un investimento economico con un tasso di rendita
annuo indicativo superiore al 7-8% !!Tutto ciò trascurando il valore economico
di ritorno generato dall'apprezzamento dell'immobile su cui l'impianto è
eventualmente posizionato.
L’incentivazione in conto energia è illimitata?
Il decreto prevede un limite massimo cumulativo
della potenza elettrica installata di tutti gli impianti; tale limite è
definito in 1200 MW; ciò vuol dire che verranno accettate tutte le richieste di
incentivazioni (conformi alle norme) per un totale complessivo di 1200 MW.
Come si può accedere al conto energia?
Entro sessanta giorni
dall’entrata in funzione dell’impianto occorre inviare al gestore della rete:
·
Documentazione
di conformità dell’impianto fotovoltaico alle norme CEI;
·
Scheda tecnica
dell’impianto fotovoltaico;
·
Certificazione
di collaudo;
·
Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà autenticata
Esistono forme di finanziamento?
E’ possibile ottenere un
finanziamento a copertura dell’intero costo (IVA inclusa) sostenuto per la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
I beneficiari possono
essere i Privati, PMI, Enti Pubblici, 3° Settore in generale. Le condizioni di
finanziamento in genere prevedono un mutuo chirografario (per il quale non sono
necessarie garanzie reali ma la garanzia è costituita dal riconoscimento della
tariffa incentivante), durata fino a 12 anni, importi fino a 150.000 euro per
privati e 1.500.0000 euro per aziende.
I tassi fissi o variabili,
solitamente euribor a 3 o 6 mesi + spread 1.5 – 2 %.